CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro di conferma della sentenza del Tribunale Crotone, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 349 comma 2 e 335 cod. pen. Con due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità, sebbene il ricorrente si sia limitato a togliere i cassettoni in legno in cui le postazioni totem - oggetto di sequestro - erano ancorate, senza violare i sigilli apposti. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte di appello ha infatti chiarito che, essendo i totem incorporati nei supporti di legno, a loro volta fissati al muro, tanto i supporti che i totem costituivano un'unica entità, e che pertanto la rimozione e lo spostamento degli involucri esterni avrebbe dovuto essere autorizzata dall'autorità competente, sicché la rimozione dei sigilli apposti sui supporti ove era adagiati gli oggetti del sequestro integra la fattispecie contestata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.M