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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15972/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 23 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione della sentenza qui impugnata, è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che la motivazione consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 23 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione della sentenza qui impugnata, è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che la motivazione consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 15972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris