CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 00395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vicenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada ed ha, inoltre, applicato all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi nove. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge, per avere il giudice omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur avendo ritenuto sussistente l'aggravante specifica di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada per il caso di incidente stradale. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5. Con la sentenza impugnata la prevenuta è stata condannata per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, aggravato anche dall'ipotesi di cui al comma 2-bis, avendo la stessa provocato un incidente stradale mentre conduceva il veicolo in stato di ebbrezza. Il Tribunale, nel determinare in nove mesi la durata della sospensione della patente, non ha provveduto al raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsto dalla norma citata non solo per le sanzioni penali ma anche per quelle amministrative accessorie (cfr. Sez. 4, n. 51743 del 11/10/2017, Rv. 271250 - 01). 6. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va raddoppiata ai sensi di legge. Tale raddoppio, in quanto non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicato direttamente dalla Corte di cassazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni uno e mesi sei. Così deciso il 14 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Aless o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 1 GE