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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 20017/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LEGNANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 22 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, diversamente qualificando l'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato l'atto di impugnazione quale ricorso per cassazione inviando gli atti a questa Corte.

L'atto di impugnazione riguarda la sentenza del 4 maggio 2022 del giudice di pace di Legnano con la quale il ricorrente era condannato alla pena di 1000,00 euro di multa per il reato di cui all'art.582 comma secondo cod. pen., oltre spese processuali e statuizioni civili.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle asserite minacce 3.In data 31 gennaio 2023 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato.

CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela.

Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Si richiama la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti." (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019). 2.L'epilogo decisorio rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 1° marzo 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LEGNANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 22 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, diversamente qualificando l'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato l'atto di impugnazione quale ricorso per cassazione inviando gli atti a questa Corte. L'atto di impugnazione riguarda la sentenza del 4 maggio 2022 del giudice di pace di Legnano con la quale il ricorrente era condannato alla pena di 1000,00 euro di multa per il reato di cui all'art.582 comma secondo cod. pen., oltre spese processuali e statuizioni civili.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle asserite minacce 3.In data 31 gennaio 2023 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato. CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela. Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Si richiama la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti." (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019). 2.L'epilogo decisorio rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 20017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris