CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17379/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell' esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria, contenente motivi aggiunti, del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata al riconoscimento della detrazione del presofferto nella misura di anni dieci (riguardante la pena espiata in forza della sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.416-bis cod. pen.) in luogo di quella di anni quattro, già riconosciuta dalla Procura generale presso la medesima Corte territoriale con provvedimento del 30 gennaio 2023. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la determinazione della pena effettuata dall'organo dell'esecuzione risultava corretta atteso che l'istante era stato scarcerato il giorno 27 ottobre 2011 e che il reato ex art. 416- bis cod. pen. (oggetto della contestazione di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2021 che aveva riformato quella del Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2019) era stato contestato dal luglio del 2014 e, quindi, in epoca successiva rispetto alla carcerazione patita della quale era stato richiesto il riconoscimento a titolo di presofferto, con la conseguente infondatezza della domanda del condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie l'art.657, comma 4, cod. proc. pen. considerato che, in realtà, i reati di cui alle due sentenze sopra richiamate erano stati riuniti sotto il vincolo della continuazione dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza del 25 giugno 2021 che aveva determinato in anni quattro l'aumento per la continuazione in relazione al reato accertato dalla Corte di assise di Caltanissetta con la sentenza del 13 febbraio 1999, pervenendo alla pena complessiva di anni diciannove e mesi sei di reclusione.Pertanto, secondo il condannato, a tale pena doveva essere detratto l'intero periodo espiato con riferimento alla prima condanna (anni dieci di reclusione) e non già soltanto i quattro anni determinati a titolo di continuazione. 2.2. Il difensore ha poi provveduto al tempestivo deposito di motivi aggiunti deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione avrebbe totalmente travisato l'istanza difensiva che atteneva la mancata detrazione dalla pena complessiva di anni diciannove e mesi sei di reclusione per effetto della riconosciuta continuazione della pena pari ad anni dieci quale pena interamente espiata. In sostanza nella fattispecie in esame la questione devoluta atteneva la detrazione dal provvedimento di cumulo di una pena effettivamente espiata e "fittiziamente" unificata in continuazione con la pena inflitta per la fattispecie di reato ritenuta più grave e non già ad una pena espiata sine titulo, per come apoditticamente ritenuto dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (compresi i motivi aggiunti) è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero il pacifico principio di diritto, della cui applicazione si discute è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). Inoltre, il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta (Sez. 1, Sentenza n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809 - 01). 2.1. In sostanza la regola cui attenersi in materia è che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non si può procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre poi, da detto cumulo, la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di carcerazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, infatti, il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi. 2.2. Deve poi aggiungersi che la continuazione non determina l'unificazione dei corrispondenti reati ai fini di cui all'art. 657 cod. proc. pen.; infatti, il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, Sentenza n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618 - 01 ). 2.3. Con particolare riferimento al reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. 'aperta', alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2 - , Sentenza n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020 Rv. 277788 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 - 01). 2.3. Di conseguenza, se il soggetto (come avvenuto nel caso di specie) continua a far parte dell'associazione, occorrerà una nuova contestazione, con un nuovo accertamento e i due reati - sebbene egli non abbia mai abbandonato l'associazione - saranno considerati distinti e per essi ci sarà la sola possibilità di porli in continuazione, con tutti gli effetti di cui sopra ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, del codice di rito. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, risulta rispettosa dei principi sopra richiamati e non è quindi censurabile neppure sotto il profilo del lamentato travisamento della domanda del 12 giugno 2023, che non vi è dubbio riguardasse la richiesta di detrazione dei dieci anni di reclusione concretamente espiati dall'odierno ricorrente in forza della sopra indicata sentenza pronunciata il 13 febbraio 1999 dalla Corte di assise di Caltanissetta. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ri