CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 46363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 3/05/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania perché proceda a nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1760 del 2022 la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Catania a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 368 cod. pen. come descritto nell'imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'articolo 178 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 23 d. Igs. 28 ottobre 2020 n. 137 assumendo che, con istanza dell'Il aprile 2022 depositata tramite p.e.c. nel rispetto dei termini previsti dalla legge, era stata richiesta la trattazione orale dell'udienza che invece fu celebrata ex art 23 -bis della stessa legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel giudizio d'appello, vigendo la normativa per il contenimento della pandemia da Covid- 19, se il difensore dell'imputato ha inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - OSez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 2. Nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso in esame dimostra che la richiesta del difensore di trattazione orale del processo di appello, fissato per l'udienza del 3 maggio 2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, fu inviata tempestivamente 1'11 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. Invece, la sentenza d'appello è stata emessa all'udienza del 3 maggio 2022 svoltasi nelle forme della trattazione cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020. Questo ha prodotto una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione. 3. Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio a altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. C