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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40043/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/202tdella Corte di appello di Torino , I letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato quella emessa il 25 ottobre 2018 dal Tribunale di Cuneo con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di calunnia con condanna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede.

Con unico motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.

Deduce che la stessa Corte di appello ha ammesso l'errore, rilevando in motivazione, a differenza di quanto indicato nel dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, che il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia, essendo i fatti commessi il 24 aprile 2014 e la recidiva specifica reiterata erroneamente calcolata ai fini del calcolo del termine prescrizionale, benché non ritenuta né calcolata dal primo giudice.

Segnala in ogni caso il palese contrasto tra dispositivo e motivazione.

2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La stessa Corte di appello ha ammesso in motivazione l'errore in cui è incorsa per avere tenuto conto nel calcolo del termine di prescrizione della recidiva qualificata contestata, ma non ritenuta né applicata dal primo giudice e, pertanto, ininfluente sul calcolo del termine di prescrizione, maturato, in assenza di sospensioni il 27 ottobre 2021, ben prima della celebrazione della prima udienza di appello svoltasi nel dicembre 2021.

E' infatti, consolidato il principio secondo il quale, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010, Pg in proc.

Karmaoui, Rv. 248714).

La sentenza impugnata va pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, 28 settembre 2022 Il consigliere estOr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/202tdella Corte di appello di Torino , I letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato quella emessa il 25 ottobre 2018 dal Tribunale di Cuneo con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di calunnia con condanna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede. Con unico motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Deduce che la stessa Corte di appello ha ammesso l'errore, rilevando in motivazione, a differenza di quanto indicato nel dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, che il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia, essendo i fatti commessi il 24 aprile 2014 e la recidiva specifica reiterata erroneamente calcolata ai fini del calcolo del termine prescrizionale, benché non ritenuta né calcolata dal primo giudice. Segnala in ogni caso il palese contrasto tra dispositivo e motivazione. 2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La stessa Corte di appello ha ammesso in motivazione l'errore in cui è incorsa per avere tenuto conto nel calcolo del termine di prescrizione della recidiva qualificata contestata, ma non ritenuta né applicata dal primo giudice e, pertanto, ininfluente sul calcolo del termine di prescrizione, maturato, in assenza di sospensioni il 27 ottobre 2021, ben prima della celebrazione della prima udienza di appello svoltasi nel dicembre 2021. E' infatti, consolidato il principio secondo il quale, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010, Pg in proc. Karmaoui, Rv. 248714). La sentenza impugnata va pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 28 settembre 2022 Il consigliere estOr
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