CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];94/RG 37854 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e volere nonché del dolo del reato con puntuale esame delle deduzioni difensive, e pag. 3 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibile del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dich P.Q.Mtti CANCIEl. - ?A.A 86 O2Otrzioric ìstlìllY jrsJt