CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35800/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° gennaio 1985; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1982; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 giugno 1985; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1972; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 aprile 1950; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1975; avverso l'ordinanza del 4 agosto 2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 534 del 28 giugno 2023, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo, tra l'altro, l'espunzione dalla condanna alle spese del responsabile civile. 2. Propongono ricorso per cassazione le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, da un canto, l'assenza di un errore emendabile con la procedura di cui all'art 130 cod. proc. pen. (qualificabile, invece, quale asserito errore di giudizio da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione), dall'altro la radicale assenza di motivazione e la lesione del diritto al contraddittorio (essendo stata la correzione disposta de plano, senza alcuna formalità). 2.2. In termini sostanzialmente sovrapponibili il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, articolando due motivi dì ricorso, deduce anch'esso l'assenza di un errore emendabile con la procedura di cui all'art 130 cod. proc. pen. (con conseguente abnormità del provvedimento impugnato), dall'altro la radicale mancanza di un tessuto motivazionale e la lesione del diritto al contraddittorio (essendo stato il provvedimento assunto de plano, senza alcuna formalità). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicata la pena concordata, disponeva, per quel che rileva, la condanna a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido con il responsabile civile ([OSCURATO:SOCIETA]), alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.Divenuta definitiva la pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] depositava istanza di correzione di errore materiale a mezzo della quale chiedeva, per quel che rileva in questa sede, di essere estromessa dalla solidarietà con gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], letta l'istanza, provvedeva (de plano, senza introdurre alcun contraddittorio) a rettificare il dispositivo, con nota in calce, disponendo "l'espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile". Ebbene, a prescindere dalla emendabilità del rilevato errore con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (in considerazione del persistente contrasto che interessa la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, avente per oggetto la differente prospettazione relativa alla possibilità di emendare l'omessa pronuncia di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.), il provvedimento è stato adottato de plano, senza introdurre alcun tipo di contraddittorio, ed è, quindi, affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., in quanto adottato senza fissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933), avendo il ricorrente compiutamente rappresentato (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219) il concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, nella quale, appunto, si sarebbe dovuto e potuto contraddire in ordine alla emendabilità del prospettato errore e alla fondatezza della decisione assunta. 3. Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato senza rinvio, limitatamente alla disposta "espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile", con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato del 4.8.2023, limitatamente "alla espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile" e dispone rimettersi gli a