CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22679/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata; rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo di specificità poiché è fondato sul generico assunto relativo all'avvenuta informativa agli acquirenti del mancato conseguimento del permesso a costruire in contrasto con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e senza alcun confronto con le ulteriori condotte decettive ampiamente illustrate dalla Corte di merito alle pagg. 7-9; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente