Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07862/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello dì Bari del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 13 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Cerignola il 07/06/2023.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, contestando il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la ipotesi della fattispecie di speciale tenuità (v. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo la natura pesante della sostanza, l'elevato numero di dosi ricavabili (60) per la presenza di un principio attivo superiore all'80%, le modalità dell'azione e quelle di presentazione della droga (già divisa in dosi e, quindi, pronta per essere distribuita nel mercato illecito), ritenendo così il fatto di reato contestato non qualificabile come di "particolare" tenuità, vale a dire dotato di minima e trascurabile offensività in concreto.

Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che in merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940).

Il riferimento operato dalla Corte ad elementi relativi alla gravità della condotta è pertinente: si tratta di giudizio che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, nel caso in esame non ravvisabile.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello dì Bari del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 13 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Cerignola il 07/06/2023. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, contestando il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la ipotesi della fattispecie di speciale tenuità (v. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo la natura pesante della sostanza, l'elevato numero di dosi ricavabili (60) per la presenza di un principio attivo superiore all'80%, le modalità dell'azione e quelle di presentazione della droga (già divisa in dosi e, quindi, pronta per essere distribuita nel mercato illecito), ritenendo così il fatto di reato contestato non qualificabile come di "particolare" tenuità, vale a dire dotato di minima e trascurabile offensività in concreto. Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che in merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940). Il riferimento operato dalla Corte ad elementi relativi alla gravità della condotta è pertinente: si tratta di giudizio che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, nel caso in esame non ravvisabile. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 07862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris