CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11470-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro C.S.E.I. - [OSCURATO:PERSONA]’INGEGNERIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 3257/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un motivo, avverso la decisione della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3257/5/2021, depositata il 12/04/2021, in parziale riforma della sentenza n. 5986/2014 della C.T.P. di Catania, fermo restando il diniego di rimborso delle somme corrisposte dalla contribuente a titolo di I.V.A., ha invece riconosciuto il diritto del C . S . E . I .- [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA a conseguire il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di I.R.P.E.F. relativamente al triennio 1990-1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002; che il C . S . E . I .- [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA si è costituito con controricorso, mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] ; che la camera di consiglio, originariamente fissata e svolta in data 11 maggio 2023, è stata riconvocata per il 19 maggio 2023; Rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità (arg., tra le altre, da Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6774, Rv. 664106-01) del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , costituito sin dal primo grado di lite non già in proprio (ed in tale veste, al contrario, evocato nel presente giudizio di legittimità), bensì quale legale rappresentante del C . S . E . I . - [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA (cfr. anche l’epigrafe del ricorso innanzi alla C.T.P.); che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, notificata con il C (2015) 5549 final…Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legislativo n. 546/92” (cfr. ricorso, pp. 9-10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistenti, nella specie, i “presupposti per l’applicazione della categoria de minimis” e, conseguentemente, dovuto il rimborso chiesto dalla contribuente in relazione all’I.R.P.E.F., sulla scorta (a) di una inesatta ricognizione del triennio (1990-1992) cui fare riferimento, onde valutare l’avvenuta percezione -o meno – da parte della contribuente, di aiuti di Stato e (b) di un improprio valore probatorio attribuito, a tale proposito, alla “dichiarazione autocertificata”, di segno negativo, prodotta dalla contribuente; che il motivo è fondato, nei termini di cui in motivazione; che è pacifico ed accertato, in fatto, dalla decisione gravata (cfr. p. 1, 4 cpv.) che la contribuente, odierna controricorrente, è “un soggetto economico titolare di partita iva che negli anni in questione – per come dedotto e documentato dall’Agenzia appellante –ha percepito redditi di impresa”; che a tale riguardo, dunque, la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata e che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. anche Cass., 26.9.2017, n. 22377; Cass., 13.12.2017, n. 29905; Cass., 8.2.2018, n. 3070), ha stabilito (cfr. l’art. 1) che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art.33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno”; che, tuttavia, come correttamente osservato dalla C.T.R., è fatta salva l'ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o ch e, “ al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98” (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 -ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (cfr. il § 3 dec. cit.); che, in particolare, secondo la Commissione UE, “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (cfr. il § 134 dec. cit.); che spetta ovviamente al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30927, Rv. 656022-01, cit.); che, a tale riguardo, la C.T.R. ha ritenuto che la contribuente abbia assolto all’onere della prova su di sé gravante, avendo prodotto una “dichiarazione autocertificata” donde emerge che “per gli esercizi finanziari in esame” la C . S . E . I . “ non ha beneficiato…di contributi pubblici che sommati a quelli richiesti eccedono la somma di euro 200.000,00” (cfr. p. 1, ult. cpv., della motivazione della sentenza impugnata); che, in particolare, dal complessivo tenore della motivazione (cfr., in specie, la p. 1, quarto cpv) emerge che tale autocertificazione fa riferimento, quale periodo di attestato mancato percepimento di aiuti in misura superiore al limite de minimis, al triennio 1990 - 1992 (circostanza confermata, in verità, anche dal controricorso, sia pure in termini di argomentum a contrario: cfr. p. 11, ult. cpv.); che questa Corte ha, tuttavia, precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto (cfr. Cass., Sez. 5, 5.4.2023, n. 9375, non massimata, in motivazione, alla p. 8) e, dunque, dovendosi piuttosto considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno della l. n. 289 che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis innanzi citati, per cui “ Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014) e con l’ulteriore precisazione per cui “Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti” (cfr. i considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014); che è, peraltro, infondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, quanto alla novità della questione appena esaminata, in conseguenza della assunta non contestazione, ad opera dell’ AGENZIA ed innanzi allaC.T.R., rispetto al periodo da considerare ai fini che in questa sede interessano: non appare controvertibile, infatti, che si versa in ipotesi di lamentato error in iudicando, fondato (semplicemente) sulla deduzione, da parte delladifesa erariale , di un'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa (quale sia, cioè, il triennio da considerare ai fini delle valutazioni concernenti il rispetto dei regolamenti de minimis. Cfr. anche Cass., Sez. 1, 13.10.2017, n. 24155, Rv. 645538-03); che quanto precede determina l’assorbimento di ogni altra questione; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed accolto, nei termini di cui in motivazione, nei confronti del C . S . E . I .- [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA , con la conseguent e cassazione della decisione impugnata: non essendovi, peraltro, necessità di ulteriori accertamenti in fatto (errato essendo il triennio considerato dalla contribuente ai fini dell’assolvimento della prova sulla stessa gravante, né potendosi fare riferimento alla nuova autocertificazione prodotta dalla contribuente solo nel presente grado di giudizio, in violazione dell’art. 58 del D.Lgs.n. 546 del 1992), la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso anche in relazione alla richiesta di rimborso dell’I.R.P.E.F.; che, quanto alle spese di lite, nulla va disposto al riguardo nei rapporti tra l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ed [OSCURATO:PERSONA] ,essendo quest’ultimo rimasto solo intimato mentre, nei rapporti tra l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ed il C . S . E . I . - [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA ,alla luce della peculiarità e novità della questione affrontata, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione, relativamente all’intero giudizio; P.Q.M. La Corte: a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; b) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto nei confronti del C . S . E . I . - [OSCURATO:PERSONA] ’ INGEGNERIA . Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso