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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18654/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Alessandria il 5 febbraio 1953 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e deposita nota spese, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 25 settembre 2018 dal Tribunale di Vercelli, che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diversi reati di appropriazione indebita, truffa e falso, ha assolto l'imputata dalla condotta delittuosa contestata al capo Z dell'imputazione e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati posti in essere sino al 3 settembre 2011, perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta e le statuizioni civili.

Si addebita alla Borello, in qualità di responsabile della sub-agenzia di Torino dell'agenzia generale [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, di avere posto in essere condotte di appropriazione indebita, di truffa, di falso nei confronti di diversi clienti del settore Vita, fino a maggio 2012. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine ai criteri previsti dall'art. 192 cod. proc.pen. poiché la corte di appello ha svilito la valenza probatoria della consulenza tecnica del pubblico ministero, ritenendo che le considerazioni formulate non possano considerarsi esaustive in quanto al momento del suo deposito gli accertamenti non erano stati conclusi e non tutte le posizioni erano state prese in considerazione e la detta consulenza era finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti per assoggettare Borello al fallimento.

Tale giudizio di parziale rilevanza della consulenza si riverbera sulle fattispecie contestate ai capi D, F, K, S, rispetto alle quali non si è tenuto conto della labilità delle risultanze contabili, già evidenziata dal detto consulente. 2.2 contraddittorietà della motivazione in merito alle risultanze processuali in relazione al reato contestato al capo F dell'imputazione e all'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato di avere effettuato pagamenti in contanti; tale circostanza risulta smentita dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricordato che tutte le direttive della compagnia assicurativa escludono che per il pagamento dei premi assicurativi possa farsi ricorso al denaro contante. 2.3 manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il capo H della imputazione, poiché c'è stata un'apodittica attribuzione all'imputata di una condotta illecita mentre gli assegni erano intestati all'agenzia e non all'imputata e lo storno da parte dell'imputata non è stato dimostrato. 2.4 illogicità della motivazione in relazione al reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo K dell'imputazione, in quanto la polizza esiste realmente e la persona offesa sostiene di averla firmata credendo che fosse a premio unico e non a premio ricorrente; nella fattispecie non si rinvengono gli elementi della truffa o dell'appropriazione, in quanto i premi risultano versati alla compagnia assicurativa e, nell'ipotesi di truffa, il profitto sarebbe stato esclusivamente della compagnia assicurativa e non dell'imputata.

La persona offesa ha firmato un contratto assicurativo non suscettibile di interpretazioni divergenti e la pronunzia di condanna è manifestamente illogica, in quanto presuppone un'ambiguità del testo contrattuale che non sarebbe comunque imputabile all'imputata.

Le medesime considerazioni valgono per i capi di imputazione O, in danno di [OSCURATO:PERSONA], e X ,in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo Z in danno di [OSCURATO:PERSONA], poiché la corte ha assolto l'imputata per insussistenza del fatto per due reati commessi il 16 settembre e il 25 settembre 2011, relativi ad una truffa avente ad oggetto la somma di 207.000 C. In sostanza proprio dall'assoluzione relativa a questi importi, che sono risultati oggetto di un prestito concesso dalla persona offesa all'imputata, si palesa l'illogicità della ricostruzione accusatoria condivisa dalla corte torinese per le somme residue.

Di conseguenza si chiede che in ordine al capo Z di imputazione venga dichiarata la manifesta illogicità della motivazione.2.6 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale e violazione di legge poiché la corte ha respinto l'istanza di riconoscimento di tale beneficio formulando una prognosi negativa nei confronti dell'imputata ma, nel caso di specie, non vi sono cause ostative e l'imputata ha commesso l'ultimo tra i reati a lei ascritti tra aprile e maggio del 2012; la stessa inoltre risulta incensurata e non ha svolto più l'attività di agente assicurativo, trasferendosi in altra regione, sicché è ben possibile formulare nei suoi confronti una prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di nuovi diritti.

Peraltro sarebbe illegittimo il diniego della sospensione condizionale fondato sulle modalità oggettive della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile sia perchè generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla Corte, nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.

Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 1.11 primo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte ha reso motivazione non manifestamente illogica in merito alle risultanze della consulenza, osservando che il tecnico del P.M., all'epoca della sua redazione, non poteva tenere conto di tutte le emergenze processuali sopravvenute che confortano la prospettazione accusatoria.

In particolare ha spiegato che i dati su cui il consulente ha lavorato non erano completi poiché non vi erano gli elementi acquisiti a seguito delle perquisizioni. il ricorrente non contesta tale affermazione in punto di fatto, ma si limita a reiterare in maniera del tutto generica la censura già formulata con il gravame. 2.11 secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione del motivo di appello, al quale la corte fornisce adeguata risposta a pagina 90 della motivazione, richiamando in parte la sentenza del tribunale, che ha ritenuto l'imputata responsabile di cinque reati di appropriazione indebita, per avere incassato somme senza attivare le polizze.

Il motivo è stato ritenuto infondato poiché il tribunale ha ricordato che anche il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sui pagamenti effettuati in contanti nonostante le contrarie direttive della compagnia, e che comunque le somme pagate dalla Mango risultano anche dalle proposte di contratto in atti.

Il ricorrente non si confronta neppure con questa motivazione e reitera in ricorso il motivo di appello, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso risulta generico e manifestamente infondato poiché la sentenza rende al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, spiegando che la imputata versava alla compagnia assicurativa gli assegni ricevuti dai clienti, non in pagamento dei premi relativi alle loro polizze, ma a compensazione di altre somme che avrebbe dovuto versare alla compagnia.

A fronte di questo prospettato specifico meccanismo che spiega le modalità di appropriazione dei premi assicurativi, la difesa reitera le medesime censure sollevate col gravame, così destinando la censura all'inammissibilità. 1.4 n quarto motivo di ricorso è generico.

La corte ha spiegato che il giudizio di responsabilità si fonda sulle denunzie presentate dalle persone offese, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di soggetti che non si sono neppure costituiti parte civile.

In particolare, dalle denunzie emerge che sussisteva un rapporto di fiducia nei confronti dell'imputata, che nel corso degli anni aveva posto in essere condotte fraudolente per evitare che gli assicurati venissero a conoscenza delle diverse caratteristiche della polizza sottoscritta.

Il modulo sottoscritto aveva un contenuto ambiguo che doveva essere meglio esplicitato ed integrato dall'agente che stipulava.

Ricorre pertanto lo schema del reato di truffa contrattuale, poiché si induce la persona offesa a fornire il proprio consenso in merito ad un contratto che presenta caratteristiche diverse da quello che ritiene di sottoscrivere.

La ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera semplicemente il motivo di appello.

A pagina 25 la corte ha evidenziato gli elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza per il capo di imputazione sub O e ha respinto le osservazioni proposte con il gravame osservando che il consulente del pubblico ministero ha spiegato che l'interesse di Borello era dato dal fatto che la polizza a premio ricorrente consentiva di ottenere maggiori provvigioni.

A pagina 31 della motivazione la corte spiega che i reati contestati al capo X in danno di [OSCURATO:PERSONA] integrano il delitto di appropriazione indebita trattandosi di somme versate dalla persona offesa e incassate da Borello per il pagamento di premi che non sono poi stati accreditati sulla polizza.

La corte ne desume che il richiamo operato alla diversa posizione di altra parte offesa, la Chiocchetti, non è pertinente, ma anche in questo caso la ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera pedissequamente il motivo di appello. 1.5 La corte rende al riguardo idonea ed esaustiva motivazione a pagina 35 della sentenza, osservando che il giudizio offerto dal consulente del pubblico ministero era fondato su una documentazione parziale e che comunque i sei titoli di credito e cioè gli assegni bancari emessi a favore di Borello, con la clausola non trasferibile, sono certamente provento della truffa, poiché non sono confluiti nelle polizze accese dalla persona offesa. 1.6 La censura in ordine al diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen. è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione evidenziando la condotta reiterata nel tempo e particolarmente callida dell'imputata, che non consente una prognosi favorevole in suo favore tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché della rifusine di quelle sostenute dalle parti civili.

Si ritiene congruo liquidare le spese in favore di ciascuna parte civile , assistite da unico difensore, nella misura richiesta di euro 1300,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1300,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1300,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Alessandria il 5 febbraio 1953 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e deposita nota spese, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 25 settembre 2018 dal Tribunale di Vercelli, che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diversi reati di appropriazione indebita, truffa e falso, ha assolto l'imputata dalla condotta delittuosa contestata al capo Z dell'imputazione e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati posti in essere sino al 3 settembre 2011, perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta e le statuizioni civili. Si addebita alla Borello, in qualità di responsabile della sub-agenzia di Torino dell'agenzia generale [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, di avere posto in essere condotte di appropriazione indebita, di truffa, di falso nei confronti di diversi clienti del settore Vita, fino a maggio 2012. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine ai criteri previsti dall'art. 192 cod. proc.pen. poiché la corte di appello ha svilito la valenza probatoria della consulenza tecnica del pubblico ministero, ritenendo che le considerazioni formulate non possano considerarsi esaustive in quanto al momento del suo deposito gli accertamenti non erano stati conclusi e non tutte le posizioni erano state prese in considerazione e la detta consulenza era finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti per assoggettare Borello al fallimento. Tale giudizio di parziale rilevanza della consulenza si riverbera sulle fattispecie contestate ai capi D, F, K, S, rispetto alle quali non si è tenuto conto della labilità delle risultanze contabili, già evidenziata dal detto consulente. 2.2 contraddittorietà della motivazione in merito alle risultanze processuali in relazione al reato contestato al capo F dell'imputazione e all'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato di avere effettuato pagamenti in contanti; tale circostanza risulta smentita dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricordato che tutte le direttive della compagnia assicurativa escludono che per il pagamento dei premi assicurativi possa farsi ricorso al denaro contante. 2.3 manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il capo H della imputazione, poiché c'è stata un'apodittica attribuzione all'imputata di una condotta illecita mentre gli assegni erano intestati all'agenzia e non all'imputata e lo storno da parte dell'imputata non è stato dimostrato. 2.4 illogicità della motivazione in relazione al reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo K dell'imputazione, in quanto la polizza esiste realmente e la persona offesa sostiene di averla firmata credendo che fosse a premio unico e non a premio ricorrente; nella fattispecie non si rinvengono gli elementi della truffa o dell'appropriazione, in quanto i premi risultano versati alla compagnia assicurativa e, nell'ipotesi di truffa, il profitto sarebbe stato esclusivamente della compagnia assicurativa e non dell'imputata. La persona offesa ha firmato un contratto assicurativo non suscettibile di interpretazioni divergenti e la pronunzia di condanna è manifestamente illogica, in quanto presuppone un'ambiguità del testo contrattuale che non sarebbe comunque imputabile all'imputata. Le medesime considerazioni valgono per i capi di imputazione O, in danno di [OSCURATO:PERSONA], e X ,in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo Z in danno di [OSCURATO:PERSONA], poiché la corte ha assolto l'imputata per insussistenza del fatto per due reati commessi il 16 settembre e il 25 settembre 2011, relativi ad una truffa avente ad oggetto la somma di 207.000 C. In sostanza proprio dall'assoluzione relativa a questi importi, che sono risultati oggetto di un prestito concesso dalla persona offesa all'imputata, si palesa l'illogicità della ricostruzione accusatoria condivisa dalla corte torinese per le somme residue. Di conseguenza si chiede che in ordine al capo Z di imputazione venga dichiarata la manifesta illogicità della motivazione.2.6 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale e violazione di legge poiché la corte ha respinto l'istanza di riconoscimento di tale beneficio formulando una prognosi negativa nei confronti dell'imputata ma, nel caso di specie, non vi sono cause ostative e l'imputata ha commesso l'ultimo tra i reati a lei ascritti tra aprile e maggio del 2012; la stessa inoltre risulta incensurata e non ha svolto più l'attività di agente assicurativo, trasferendosi in altra regione, sicché è ben possibile formulare nei suoi confronti una prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di nuovi diritti. Peraltro sarebbe illegittimo il diniego della sospensione condizionale fondato sulle modalità oggettive della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile sia perchè generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla Corte, nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 1.11 primo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte ha reso motivazione non manifestamente illogica in merito alle risultanze della consulenza, osservando che il tecnico del P.M., all'epoca della sua redazione, non poteva tenere conto di tutte le emergenze processuali sopravvenute che confortano la prospettazione accusatoria. In particolare ha spiegato che i dati su cui il consulente ha lavorato non erano completi poiché non vi erano gli elementi acquisiti a seguito delle perquisizioni. il ricorrente non contesta tale affermazione in punto di fatto, ma si limita a reiterare in maniera del tutto generica la censura già formulata con il gravame. 2.11 secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione del motivo di appello, al quale la corte fornisce adeguata risposta a pagina 90 della motivazione, richiamando in parte la sentenza del tribunale, che ha ritenuto l'imputata responsabile di cinque reati di appropriazione indebita, per avere incassato somme senza attivare le polizze. Il motivo è stato ritenuto infondato poiché il tribunale ha ricordato che anche il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sui pagamenti effettuati in contanti nonostante le contrarie direttive della compagnia, e che comunque le somme pagate dalla Mango risultano anche dalle proposte di contratto in atti. Il ricorrente non si confronta neppure con questa motivazione e reitera in ricorso il motivo di appello, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso risulta generico e manifestamente infondato poiché la sentenza rende al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, spiegando che la imputata versava alla compagnia assicurativa gli assegni ricevuti dai clienti, non in pagamento dei premi relativi alle loro polizze, ma a compensazione di altre somme che avrebbe dovuto versare alla compagnia. A fronte di questo prospettato specifico meccanismo che spiega le modalità di appropriazione dei premi assicurativi, la difesa reitera le medesime censure sollevate col gravame, così destinando la censura all'inammissibilità. 1.4 n quarto motivo di ricorso è generico. La corte ha spiegato che il giudizio di responsabilità si fonda sulle denunzie presentate dalle persone offese, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di soggetti che non si sono neppure costituiti parte civile. In particolare, dalle denunzie emerge che sussisteva un rapporto di fiducia nei confronti dell'imputata, che nel corso degli anni aveva posto in essere condotte fraudolente per evitare che gli assicurati venissero a conoscenza delle diverse caratteristiche della polizza sottoscritta. Il modulo sottoscritto aveva un contenuto ambiguo che doveva essere meglio esplicitato ed integrato dall'agente che stipulava. Ricorre pertanto lo schema del reato di truffa contrattuale, poiché si induce la persona offesa a fornire il proprio consenso in merito ad un contratto che presenta caratteristiche diverse da quello che ritiene di sottoscrivere. La ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera semplicemente il motivo di appello. A pagina 25 la corte ha evidenziato gli elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza per il capo di imputazione sub O e ha respinto le osservazioni proposte con il gravame osservando che il consulente del pubblico ministero ha spiegato che l'interesse di Borello era dato dal fatto che la polizza a premio ricorrente consentiva di ottenere maggiori provvigioni. A pagina 31 della motivazione la corte spiega che i reati contestati al capo X in danno di [OSCURATO:PERSONA] integrano il delitto di appropriazione indebita trattandosi di somme versate dalla persona offesa e incassate da Borello per il pagamento di premi che non sono poi stati accreditati sulla polizza. La corte ne desume che il richiamo operato alla diversa posizione di altra parte offesa, la Chiocchetti, non è pertinente, ma anche in questo caso la ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera pedissequamente il motivo di appello. 1.5 La corte rende al riguardo idonea ed esaustiva motivazione a pagina 35 della sentenza, osservando che il giudizio offerto dal consulente del pubblico ministero era fondato su una documentazione parziale e che comunque i sei titoli di credito e cioè gli assegni bancari emessi a favore di Borello, con la clausola non trasferibile, sono certamente provento della truffa, poiché non sono confluiti nelle polizze accese dalla persona offesa. 1.6 La censura in ordine al diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen. è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione evidenziando la condotta reiterata nel tempo e particolarmente callida dell'imputata, che non consente una prognosi favorevole in suo favore tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché della rifusine di quelle sostenute dalle parti civili. Si ritiene congruo liquidare le spese in favore di ciascuna parte civile , assistite da unico difensore, nella misura richiesta di euro 1300,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1300,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1300,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi eur
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