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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15448/2026

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io difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1180/2023depositata il 05/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 785/2019, emesso dal Tribunale di Monza su ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]Adige per Assicurazioni – [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamentodella somma di euro 93.655,84, oltre accessori, a titolo di regresso.Il credito azionato traeva origine dal pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] infavore del Comune di Redavalle, quale garante della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita, in relazione a due polizzefideiussorie rilasciate a garanzia degli oneri di urbanizzazione e del costodi costruzione previsti da una convenzione edilizia.

Gli opponenti avevanoassunto obbligazioni di coobbligazione solidale mediante sottoscrizione diapposite appendici alle polizze.Con l’opposizione gli ingiunti deducevano, tra l’altro, l’intervenutadecadenza dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., la nullità oinefficacia delle clausole contrattuali ritenute vessatorie e la nullità dellegaranzie per violazione della disciplina anticoncorrenziale, chiedendo larevoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigettodell’opposizione, con conferma del provvedimento monitorio.Con sentenza n. 1605/2021 il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamentodelle spese di lite.

Il giudice di primo grado qualificava le polizze comeNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratti autonomi di garanzia, riteneva inoperante l’art. 1957 cod. civ. egiudicava infondate le ulteriori censure proposte.2.

Con sentenza n. 1180/2023 del 6 aprile 2023, la Corte di appello diMilano rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisionedel Tribunale di Monza, e condannava gli appellanti, in solido, allarifusione delle spese del grado, nonché al pagamento di una somma aisensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e dell’ulteriore contributounificato.La Corte territoriale ribadiva la qualificazione delle polizze come contrattiautonomi di garanzia, escludeva l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ.,riteneva valide le clausole contestate e giudicava infondate le ulterioridoglianze.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da memoria.3.1.

La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – SocietàMutua [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta,chiedendo emettersi pronunzia di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1957 cod. civ., nonché degli artt. 1949 e 1950 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia qualificato le polizze rilasciate infavore del Comune di Redavalle come contratti autonomi di garanzia,escludendo conseguentemente l’operatività della decadenza prevista per lafideiussione.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che le polizze e lerelative appendici di coobbligazione integrano, in realtà, contratti diNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026fideiussione, con carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale,dovendo pertanto farsi applicazione dell’art. 1957 cod. civ.Lamentano, ancora, che a, seguito del fallimento del debitrice principalesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’obbligazione garantita dovesseconsiderarsi scaduta alla data di apertura della procedura concorsuale, condecorrenza da tale momento del termine semestrale per la proposizionedelle istanze da parte del creditore.Si dolgono non essersi considerato che il Comune di Redavalle ha chiestol’escussione delle garanzie oltre il termine di cui all’art. 1957 cod. civ., conconseguente decadenza dalla fideiussione e riflessa perdita, in capo allacompagnia garante, dei diritti di surrogazione e regresso nei confronti deicoobbligati, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ.4.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1341 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto valide ed efficaci leclausole contenute nelle appendici di coobbligazione alle polizzefideiussorie n. 1701.1005030005 e n. 1701.1005034085, escludendone ilcarattere vessatorio.Lamentano che a tali clausole, prevedendo limitazioni alla facoltà disollevare eccezioni e decadenze, nonché rinunce a diritti riconosciuti alfideiussore e ai coobbligati solidali, si applicala disciplina di cui all’art.1341, 2 comma, cod. civ., essendo pertanto inefficaci in difetto di specificaapprovazione per iscritto.Si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto integrato ilrequisito della doppia sottoscrizione, nonostante la mancata consegnadelle condizioni generali di assicurazione, l’assenza di riproduzione delcontenuto delle clausole richiamate e la sottoscrizione indiscriminata di unelenco di disposizioni, tale da non assicurare la consapevolezza delcontraente in ordine alle pattuizioni a lui sfavorevoli.Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026Lamentano che le clausole contenute nelle appendici di coobbligazionesono nulle, invalide o comunque inefficaci.4.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione della legge n. 287 del 1990, in relazione all’art. 360 cod.proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia escluso la nullità delle fideiussionidedotta per violazione della disciplina in materia di concorrenza.Lamentano che le garanzie oggetto di causa sono state predisposte sullabase dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust dalprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, conconseguente nullità delle clausole che riproducono le condizioni ritenuteanticoncorrenziali.Si dolgono non essersi considerato che le fideiussioni contengono clausoledi rinuncia al termine di cui all’art. 1957 cod. civ. e clausole disopravvivenza idonee ad alterare l’equilibrio contrattuale e ad incidere sulcarattere accessorio della garanzia, trasferendo sul fideiussore leconseguenze dell’inerzia del creditore o dell’invalidità dell’obbligazioneprincipale.Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente esclusal’applicabilità della disciplina antitrust, e che le fideiussioni non siano statedichiarate nulle.4.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello diMilano ha confermato il rigetto delle richieste istruttorie formulate in primogrado.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente negato l’ammissionedella prova per testi articolata con la memoria di cui all’art. 183, comma6, n. 2, cod. proc. civ., volta a dimostrare la carenza di responsabilità deiricorrenti, in relazione agli obblighi assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,soggetto che aveva sottoscritto la convenzione urbanistica con il ComuneNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Redavalle ed era tenuto al pagamento o alla compensazione degli oneridi urbanizzazione.5.

Il primo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati perché strettamente connessi, sono inammissibili.Con le censure in esame il ricorrente contesta l’interpretazione e laqualificazione del contratto oggetto della controversia effettuate dalgiudice di merito (cfr. pagg. 6, 7 e 15 del ricorso).Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé- risultato che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudicedi merito -, afferendo esso alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che sitraduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questiesaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).Sicché, la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazionedi una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che inconcreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui ilgiudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze nonpossono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendoquest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delleplausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiin sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28novembre 2017, n. 28319).Nel caso di specie i motivi si risolvono nella mera contrapposizione di unadiversa lettura delle risultanze istruttorie e del materiale probatorioNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, sollecitando, in sostanza,una nuova valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite.I ricorrenti nemmeno indicano i criteri legali d’interpretazione del contrattoex artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati.Le mosse censure si risolvono invero nella prospettazione di unaricostruzione alternativa della vicenda sostanziale, estranea ai limiti delsindacato di legittimità.Ne consegue che i ricorrenti, lungi dal denunciare un vizio riconducibile aiparametri di cui all’art. 360 cod. proc. civ., si limitano invero a formulareapodittiche critiche al merito della decisione, in termini inammissibili insede di legittimità, poiché volta a ottenere una rivalutazione delle prove eun diverso apprezzamento dei fatti, riservati in via esclusiva al giudice dimerito.5.1.

Il secondo motivo è infondato.L’art. 1341, 2 comma, cod. civ. richiede, a pena di inefficacia, la specificaapprovazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie inserite incondizioni generali di contratto o in moduli e formulari (Cass., sez.

III, 12luglio 2007, n. 15592), disposizione applicabile ai soli contratti peradesione e non a quelli frutto di effettiva trattativa individuale (Cass., sez.I, 4 agosto 2009, n. 17935; Cass., sez.

II, 14 aprile 1999, n. 3669).La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che tale requisito nonpuò dirsi soddisfatto mediante una sottoscrizione cumulativa eindiscriminata delle clausole contrattuali, essendo necessario un richiamoidoneo a rendere percepibili al contraente le pattuizioni particolarmenteonerose (Cass., sez.

II, ord. 2 dicembre 2025, n. 31389; Cass., sez.

I, 12settembre 2018, n. 22217; Cass., sez.

VI, 29 luglio 2015, n. 16087;Cass., sez.

I, 2 febbraio 2005, n. 2077).Orbene, nella specie il giudice di merito, con accertamento di fattocongruamente motivato, all’esito dell’esame dei contratti prodotti haravvisato la sussistenza della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026cod. civ. con riferimento alle condizioni contenute nell’Appendice dicoobbligazione.In particolare, risulta che gli appellanti abbiano dichiarato di aver ricevutopreviamente la nota informativa prevista dalla normativa di settore e,nella medesima pagina contrattuale, di aver preso conoscenza eapprovato specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., leclausole derogatorie e limitative dei diritti del fideiussore, mediantepuntuale richiamo alle disposizioni codicistiche interessate.Tale modalità di approvazione non integra un richiamo generico oindistinto, risultando idonea a rendere chiaro l’oggetto e la portata dellepattuizioni onerose, né può ritenersi violato l’obbligo informativo, nonessendo necessaria la riproduzione integrale delle norme richiamate.La motivazione resa sul punto è, pertanto, immune da vizi logici egiuridici.5.2.

Il quarto motivo è inammissibile.Il rigetto di un’istanza di ammissione di prova testimoniale rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàsolo ove si traduca in una totale carenza di motivazione ovvero in unavalutazione manifestamente illogica, in particolare quando la provarichiesta sia diretta a dimostrare fatti decisivi ai fini della decisione (Cass.civ., Sez.

Un., 24 luglio 2001, n. 15982).In tale prospettiva, la violazione del diritto alla prova e il conseguentevizio del procedimento configurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. presuppongono che la prova non ammessa concerna circostanzecentrali del thema decidendum, la cui dimostrazione sarebbe stata idoneaa condurre con certezza a una diversa decisione (Cass. civ., Sez.

III, ord.13 settembre 2019, n. 22888; Cass. civ., Sez.

Un., 27 dicembre 2011, n.28336).Grava sulla parte che deduce l’omessa ammissione della prova l’onere diindicare specificamente i capitoli di prova non ammessi, di trascriverne ilNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026contenuto e di dimostrarne la decisività, ossia di evidenziare il nessoeziologico tra il mancato espletamento del mezzo istruttorio e l’esito dellacontroversia, non potendo tale dimostrazione risolversi in una valutazionemeramente ipotetica o probabilistica (Cass. civ., Sez.

III, ord. n.32574/2024; Cass. civ., Sez.

III, n. 30810/2023; Sez. 6- Lav.

N.8204/2018; Sez.

II n. 9748/2010).La decisività della prova deve emergere in termini di certezza, nel sensoche, ove la prova fosse stata assunta, la decisione avrebbe dovuto esserediversa (Cass. civ., Sez.

II, ord. 16 agosto 2025, n. 23345).Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi adedurre in modo assertivo l’omessa ammissione della prova testimoniale,senza dimostrare che le circostanze dedotte fossero decisive e non giàmarginali o comunque superate dal complessivo quadro probatorioacquisito.In particolare i ricorrenti non chiariscono in che modo l’assunzione dellaprova avrebbe inciso sul percorso argomentativo seguito dal giudice dimerito, né dimostra che, in presenza della prova richiesta, la decisionenon avrebbe potuto essere diversa.Ne consegue che la censura non coglie nel segno, difettando il requisitodella decisività della prova non ammessa, con la conseguenza che non èconfigurabile né una violazione del diritto alla prova né un error inprocedendo idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata.6.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma exart. 96, 3° comma, c.p.c., liquidata come in dispositivo, ricorrendone ipresupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1180/2023depositata il 05/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 785/2019, emesso dal Tribunale di Monza su ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]Adige per Assicurazioni – [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamentodella somma di euro 93.655,84, oltre accessori, a titolo di regresso.Il credito azionato traeva origine dal pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] infavore del Comune di Redavalle, quale garante della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita, in relazione a due polizzefideiussorie rilasciate a garanzia degli oneri di urbanizzazione e del costodi costruzione previsti da una convenzione edilizia. Gli opponenti avevanoassunto obbligazioni di coobbligazione solidale mediante sottoscrizione diapposite appendici alle polizze.Con l’opposizione gli ingiunti deducevano, tra l’altro, l’intervenutadecadenza dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., la nullità oinefficacia delle clausole contrattuali ritenute vessatorie e la nullità dellegaranzie per violazione della disciplina anticoncorrenziale, chiedendo larevoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigettodell’opposizione, con conferma del provvedimento monitorio.Con sentenza n. 1605/2021 il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamentodelle spese di lite. Il giudice di primo grado qualificava le polizze comeNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratti autonomi di garanzia, riteneva inoperante l’art. 1957 cod. civ. egiudicava infondate le ulteriori censure proposte.2. Con sentenza n. 1180/2023 del 6 aprile 2023, la Corte di appello diMilano rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisionedel Tribunale di Monza, e condannava gli appellanti, in solido, allarifusione delle spese del grado, nonché al pagamento di una somma aisensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e dell’ulteriore contributounificato.La Corte territoriale ribadiva la qualificazione delle polizze come contrattiautonomi di garanzia, escludeva l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ.,riteneva valide le clausole contestate e giudicava infondate le ulterioridoglianze.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da memoria.3.1. La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – SocietàMutua [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta,chiedendo emettersi pronunzia di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1957 cod. civ., nonché degli artt. 1949 e 1950 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia qualificato le polizze rilasciate infavore del Comune di Redavalle come contratti autonomi di garanzia,escludendo conseguentemente l’operatività della decadenza prevista per lafideiussione.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che le polizze e lerelative appendici di coobbligazione integrano, in realtà, contratti diNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026fideiussione, con carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale,dovendo pertanto farsi applicazione dell’art. 1957 cod. civ.Lamentano, ancora, che a, seguito del fallimento del debitrice principalesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’obbligazione garantita dovesseconsiderarsi scaduta alla data di apertura della procedura concorsuale, condecorrenza da tale momento del termine semestrale per la proposizionedelle istanze da parte del creditore.Si dolgono non essersi considerato che il Comune di Redavalle ha chiestol’escussione delle garanzie oltre il termine di cui all’art. 1957 cod. civ., conconseguente decadenza dalla fideiussione e riflessa perdita, in capo allacompagnia garante, dei diritti di surrogazione e regresso nei confronti deicoobbligati, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ.4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 1341 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto valide ed efficaci leclausole contenute nelle appendici di coobbligazione alle polizzefideiussorie n. 1701.1005030005 e n. 1701.1005034085, escludendone ilcarattere vessatorio.Lamentano che a tali clausole, prevedendo limitazioni alla facoltà disollevare eccezioni e decadenze, nonché rinunce a diritti riconosciuti alfideiussore e ai coobbligati solidali, si applicala disciplina di cui all’art.1341, 2 comma, cod. civ., essendo pertanto inefficaci in difetto di specificaapprovazione per iscritto.Si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto integrato ilrequisito della doppia sottoscrizione, nonostante la mancata consegnadelle condizioni generali di assicurazione, l’assenza di riproduzione delcontenuto delle clausole richiamate e la sottoscrizione indiscriminata di unelenco di disposizioni, tale da non assicurare la consapevolezza delcontraente in ordine alle pattuizioni a lui sfavorevoli.Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026Lamentano che le clausole contenute nelle appendici di coobbligazionesono nulle, invalide o comunque inefficaci.4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione della legge n. 287 del 1990, in relazione all’art. 360 cod.proc. civ.Si dolgono che la corte di merito abbia escluso la nullità delle fideiussionidedotta per violazione della disciplina in materia di concorrenza.Lamentano che le garanzie oggetto di causa sono state predisposte sullabase dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust dalprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, conconseguente nullità delle clausole che riproducono le condizioni ritenuteanticoncorrenziali.Si dolgono non essersi considerato che le fideiussioni contengono clausoledi rinuncia al termine di cui all’art. 1957 cod. civ. e clausole disopravvivenza idonee ad alterare l’equilibrio contrattuale e ad incidere sulcarattere accessorio della garanzia, trasferendo sul fideiussore leconseguenze dell’inerzia del creditore o dell’invalidità dell’obbligazioneprincipale.Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente esclusal’applicabilità della disciplina antitrust, e che le fideiussioni non siano statedichiarate nulle.4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello diMilano ha confermato il rigetto delle richieste istruttorie formulate in primogrado.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente negato l’ammissionedella prova per testi articolata con la memoria di cui all’art. 183, comma6, n. 2, cod. proc. civ., volta a dimostrare la carenza di responsabilità deiricorrenti, in relazione agli obblighi assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,soggetto che aveva sottoscritto la convenzione urbanistica con il ComuneNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Redavalle ed era tenuto al pagamento o alla compensazione degli oneridi urbanizzazione.5. Il primo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati perché strettamente connessi, sono inammissibili.Con le censure in esame il ricorrente contesta l’interpretazione e laqualificazione del contratto oggetto della controversia effettuate dalgiudice di merito (cfr. pagg. 6, 7 e 15 del ricorso).Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé- risultato che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudicedi merito -, afferendo esso alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che sitraduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questiesaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).Sicché, la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazionedi una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che inconcreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui ilgiudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze nonpossono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendoquest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delleplausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiin sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28novembre 2017, n. 28319).Nel caso di specie i motivi si risolvono nella mera contrapposizione di unadiversa lettura delle risultanze istruttorie e del materiale probatorioNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, sollecitando, in sostanza,una nuova valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite.I ricorrenti nemmeno indicano i criteri legali d’interpretazione del contrattoex artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati.Le mosse censure si risolvono invero nella prospettazione di unaricostruzione alternativa della vicenda sostanziale, estranea ai limiti delsindacato di legittimità.Ne consegue che i ricorrenti, lungi dal denunciare un vizio riconducibile aiparametri di cui all’art. 360 cod. proc. civ., si limitano invero a formulareapodittiche critiche al merito della decisione, in termini inammissibili insede di legittimità, poiché volta a ottenere una rivalutazione delle prove eun diverso apprezzamento dei fatti, riservati in via esclusiva al giudice dimerito.5.1. Il secondo motivo è infondato.L’art. 1341, 2 comma, cod. civ. richiede, a pena di inefficacia, la specificaapprovazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie inserite incondizioni generali di contratto o in moduli e formulari (Cass., sez. III, 12luglio 2007, n. 15592), disposizione applicabile ai soli contratti peradesione e non a quelli frutto di effettiva trattativa individuale (Cass., sez.I, 4 agosto 2009, n. 17935; Cass., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669).La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che tale requisito nonpuò dirsi soddisfatto mediante una sottoscrizione cumulativa eindiscriminata delle clausole contrattuali, essendo necessario un richiamoidoneo a rendere percepibili al contraente le pattuizioni particolarmenteonerose (Cass., sez. II, ord. 2 dicembre 2025, n. 31389; Cass., sez. I, 12settembre 2018, n. 22217; Cass., sez. VI, 29 luglio 2015, n. 16087;Cass., sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2077).Orbene, nella specie il giudice di merito, con accertamento di fattocongruamente motivato, all’esito dell’esame dei contratti prodotti haravvisato la sussistenza della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341Numero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026cod. civ. con riferimento alle condizioni contenute nell’Appendice dicoobbligazione.In particolare, risulta che gli appellanti abbiano dichiarato di aver ricevutopreviamente la nota informativa prevista dalla normativa di settore e,nella medesima pagina contrattuale, di aver preso conoscenza eapprovato specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., leclausole derogatorie e limitative dei diritti del fideiussore, mediantepuntuale richiamo alle disposizioni codicistiche interessate.Tale modalità di approvazione non integra un richiamo generico oindistinto, risultando idonea a rendere chiaro l’oggetto e la portata dellepattuizioni onerose, né può ritenersi violato l’obbligo informativo, nonessendo necessaria la riproduzione integrale delle norme richiamate.La motivazione resa sul punto è, pertanto, immune da vizi logici egiuridici.5.2. Il quarto motivo è inammissibile.Il rigetto di un’istanza di ammissione di prova testimoniale rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàsolo ove si traduca in una totale carenza di motivazione ovvero in unavalutazione manifestamente illogica, in particolare quando la provarichiesta sia diretta a dimostrare fatti decisivi ai fini della decisione (Cass.civ., Sez. Un., 24 luglio 2001, n. 15982).In tale prospettiva, la violazione del diritto alla prova e il conseguentevizio del procedimento configurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. presuppongono che la prova non ammessa concerna circostanzecentrali del thema decidendum, la cui dimostrazione sarebbe stata idoneaa condurre con certezza a una diversa decisione (Cass. civ., Sez. III, ord.13 settembre 2019, n. 22888; Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n.28336).Grava sulla parte che deduce l’omessa ammissione della prova l’onere diindicare specificamente i capitoli di prova non ammessi, di trascriverne ilNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026contenuto e di dimostrarne la decisività, ossia di evidenziare il nessoeziologico tra il mancato espletamento del mezzo istruttorio e l’esito dellacontroversia, non potendo tale dimostrazione risolversi in una valutazionemeramente ipotetica o probabilistica (Cass. civ., Sez. III, ord. n.32574/2024; Cass. civ., Sez. III, n. 30810/2023; Sez. 6- Lav. N.8204/2018; Sez. II n. 9748/2010).La decisività della prova deve emergere in termini di certezza, nel sensoche, ove la prova fosse stata assunta, la decisione avrebbe dovuto esserediversa (Cass. civ., Sez. II, ord. 16 agosto 2025, n. 23345).Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi adedurre in modo assertivo l’omessa ammissione della prova testimoniale,senza dimostrare che le circostanze dedotte fossero decisive e non giàmarginali o comunque superate dal complessivo quadro probatorioacquisito.In particolare i ricorrenti non chiariscono in che modo l’assunzione dellaprova avrebbe inciso sul percorso argomentativo seguito dal giudice dimerito, né dimostra che, in presenza della prova richiesta, la decisionenon avrebbe potuto essere diversa.Ne consegue che la censura non coglie nel segno, difettando il requisitodella decisività della prova non ammessa, con la conseguenza che non èconfigurabile né una violazione del diritto alla prova né un error inprocedendo idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma exart. 96, 3° comma, c.p.c., liquidata come in dispositivo, ricorrendone ipresupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheNumero registro generale 22867/2023Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 15448/2026Data pubblicazione 20/05/2026liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris