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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34792/2023

Testo disponibile della fonte

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17979/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Fregene, n. 10 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimata – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Napoli n. 13 /20 20 , pubblicata in data7 gennaio 20 20 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. Il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Lettere al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’importo di euro 740.898,84, oltre interessi, a titolo di canoni di depurazione e fognatura dovuti per il periodo dal 1° gennaio 1992 a 3 ottobre 2000.

2. Il Comune di Lettere ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale, dichiarata la contumacia dell’appellata, ha ritenuto improcedibile l’appello, per non avere l’appellante prodotto, entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., il file telematico costituente prova della notifica dell’atto di impugnazione.

Ha, in particolare, osservato che la produzione, da parte dell’appellante, di copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità, era consentita solo nei casiin cui non si pote sse procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato e, dunque, non nel giudizio di appello, in cui alla parte non era preclusa la possibilità di fornire la prova in via telematica dell’avvenuta notifica, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 350 cod. proc. civ., che costituiva il termine ultimo per la regolarizzazione della costituzione.

Ha evidenziato, altresì, che nel caso di citazione introduttiva del giudizio d’appello notificata telematicamente ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, l’appellante era onerato di fornire la prova di detta notificazione entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. con modalità telematiche, ossia depositando gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata; l’omessa osservanza di tali forme determinava l’improcedibilità dell’appello per l’impossibilità del giudice di verificare direttamente la tempestività della costituzione dell’appellante.

Non essendo tale onere stato assolto dall’appellante e non essendosi l’appellato costituito, la Corte territoriale ha ritenuto non provata la data di notifica e non rispettato il termine di costituzione dell’appellante.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Lettere, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo si denunzia‹‹Error in procedendo et error in iudicando in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 165, 347, 348 e 350 c.p.c., nonché degli artt. 3-bis e 9 l. n. 53/94 e art. 1, comma 1, lett. i-quinquies d.lgs. 7.3.2005 n. 82, nonché dell’art. 19 - bis del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 28.12.2015 –Violazione falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221››.

Il ricorrente, nel censurare la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, evidenzia che, in data 22 febbraio 2017, aveva effettuato la notifica a mezzo p.e.c. dell’atto di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in data 27 febbraio 2017, aveva proceduto all’iscrizione a ruolo in modalità cartacea dell’atto di appello, depositando copia delle ricevute di avvenuta consegna e avvenuta ricezione della notifica a mezzo p.e.c., con relativa attestazione di conformità; all’udienza di comparizione ex art. 350 cod. proc. civ., la Corte d’appello, rilevata la regolarità della notifica, aveva dichiarato la contumacia della parte appellata ed invitato la difesa della parte appellante a depositare, nel fascicolo telematico, il file eml della notifica effettuata a mezzo p.e.c.; il deposito telematico era stato effettuato dall’Ente appellante in data 3 febbraio 2018.

Sostiene che l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 9 legge n. 53/94 e 165 e 347 cod. proc. civ. fornita dalla Corte d’appello è eccessivamente formalistica, perché la necessità di dover depositare l’originale telematico della notifica a mezzo p.e.c. nel fascicolo telematico, immediatamente dopo il deposito cartaceo, non è prevista da alcuna norma, tenuto conto, peraltro, chel’art. 347 cod. proc. civ. — in combinato disposto con gli artt. 165 e 350 cod. proc. civ. — prevede, ai fini della regolarità della costituzione, che l’appellante debba fornire la “prova” dell’avvenuta notifica, che può essere data, in applicazione dell’art. 16, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, in combinato disposto con l’art. 9-bisdella legge n. 53/94, mediante l’attestazione di conformità resa, nelle forme di legge, dalla parte notificante.

Rimarca, altresì, che nel caso di specie l’atto notificato era stato regolarmente depositato in forma cartacea, cosicché era stata offerta prova dell’avvenuta notifica, tanto che il giudice di appello aveva dichiarato la contumacia della società appellata e invitato l’appellante a regolarizzare la costituzione, mediante il deposito del file eml della notifica a mezzo p.e.c., così rimettendolo in termini; di conseguenza il mero vizio procedimentale, che non aveva impedito il raggiungimento dello scopo, non poteva giustificare l’improcedibilità dell’appello.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Come è già stato chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2, 21/06/2023, n. 17711), la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione, e non anche all’inosservanza delle sue forme, e che opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo; principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello.

Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato( Cass. , s ez. 3, 04/04/2023, n. 9269; Cass., sez.

U, 05/08/2016, n . 16598; Cass. 09/02/2017, n. 3527).

Si è, in particolare, spiegato che a tale approdo si perviene sulla base delle seguenti norme: a) l'art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»; b) l’art. 9, commi 1 e 1-bis, legge n. 53 del 1994 che recitano: «1.

Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; c) l'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come convertito, il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico».

In sintesi, chiarita la ratio degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. (accertare se la costituzione dell’appellante sia avvenuta tempestivamente), la lettera dell’art. 9 l . n. 53/94 non preclude all’avvocato di procedere in via alternativa a norma dell’art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità (Cass., sez. 5, 16/01/2023, n. 981).

2.2. Nel caso di specie, non si è verificata la situazione di mancata prova, al momento di celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello: parte appellante, infatti, ha depositato copia analogica della notifica dell’appello effettuata con posta elettronica certificata, munita di attestazione di conformità, come emerge dalla sentenza qui impugnata.

Ne discende che, sebbene la parte appellata non si sia costituita, l’irregolarità formale deve ritenersi comunque sanata, in quanto il giudice d’appello è stato posto nella condizione di verificare, sulla base del deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, se la costituzione dell’appellante fosse o meno avvenuta nel termine di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di appello.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa composizione, perché proceda all’esame del merito, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17979/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Fregene, n. 10 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimata – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Napoli n. 13 /20 20 , pubblicata in data7 gennaio 20 20 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Lettere al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’importo di euro 740.898,84, oltre interessi, a titolo di canoni di depurazione e fognatura dovuti per il periodo dal 1° gennaio 1992 a 3 ottobre 2000. 2. Il Comune di Lettere ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale, dichiarata la contumacia dell’appellata, ha ritenuto improcedibile l’appello, per non avere l’appellante prodotto, entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., il file telematico costituente prova della notifica dell’atto di impugnazione. Ha, in particolare, osservato che la produzione, da parte dell’appellante, di copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità, era consentita solo nei casiin cui non si pote sse procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato e, dunque, non nel giudizio di appello, in cui alla parte non era preclusa la possibilità di fornire la prova in via telematica dell’avvenuta notifica, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 350 cod. proc. civ., che costituiva il termine ultimo per la regolarizzazione della costituzione. Ha evidenziato, altresì, che nel caso di citazione introduttiva del giudizio d’appello notificata telematicamente ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, l’appellante era onerato di fornire la prova di detta notificazione entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. con modalità telematiche, ossia depositando gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata; l’omessa osservanza di tali forme determinava l’improcedibilità dell’appello per l’impossibilità del giudice di verificare direttamente la tempestività della costituzione dell’appellante. Non essendo tale onere stato assolto dall’appellante e non essendosi l’appellato costituito, la Corte territoriale ha ritenuto non provata la data di notifica e non rispettato il termine di costituzione dell’appellante. 3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Lettere, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo si denunzia‹‹Error in procedendo et error in iudicando in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 165, 347, 348 e 350 c.p.c., nonché degli artt. 3-bis e 9 l. n. 53/94 e art. 1, comma 1, lett. i-quinquies d.lgs. 7.3.2005 n. 82, nonché dell’art. 19 - bis del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 28.12.2015 –Violazione falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221››. Il ricorrente, nel censurare la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, evidenzia che, in data 22 febbraio 2017, aveva effettuato la notifica a mezzo p.e.c. dell’atto di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in data 27 febbraio 2017, aveva proceduto all’iscrizione a ruolo in modalità cartacea dell’atto di appello, depositando copia delle ricevute di avvenuta consegna e avvenuta ricezione della notifica a mezzo p.e.c., con relativa attestazione di conformità; all’udienza di comparizione ex art. 350 cod. proc. civ., la Corte d’appello, rilevata la regolarità della notifica, aveva dichiarato la contumacia della parte appellata ed invitato la difesa della parte appellante a depositare, nel fascicolo telematico, il file eml della notifica effettuata a mezzo p.e.c.; il deposito telematico era stato effettuato dall’Ente appellante in data 3 febbraio 2018. Sostiene che l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 9 legge n. 53/94 e 165 e 347 cod. proc. civ. fornita dalla Corte d’appello è eccessivamente formalistica, perché la necessità di dover depositare l’originale telematico della notifica a mezzo p.e.c. nel fascicolo telematico, immediatamente dopo il deposito cartaceo, non è prevista da alcuna norma, tenuto conto, peraltro, chel’art. 347 cod. proc. civ. — in combinato disposto con gli artt. 165 e 350 cod. proc. civ. — prevede, ai fini della regolarità della costituzione, che l’appellante debba fornire la “prova” dell’avvenuta notifica, che può essere data, in applicazione dell’art. 16, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, in combinato disposto con l’art. 9-bisdella legge n. 53/94, mediante l’attestazione di conformità resa, nelle forme di legge, dalla parte notificante. Rimarca, altresì, che nel caso di specie l’atto notificato era stato regolarmente depositato in forma cartacea, cosicché era stata offerta prova dell’avvenuta notifica, tanto che il giudice di appello aveva dichiarato la contumacia della società appellata e invitato l’appellante a regolarizzare la costituzione, mediante il deposito del file eml della notifica a mezzo p.e.c., così rimettendolo in termini; di conseguenza il mero vizio procedimentale, che non aveva impedito il raggiungimento dello scopo, non poteva giustificare l’improcedibilità dell’appello. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Come è già stato chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2, 21/06/2023, n. 17711), la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione, e non anche all’inosservanza delle sue forme, e che opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo; principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello. Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato( Cass. , s ez. 3, 04/04/2023, n. 9269; Cass., sez. U, 05/08/2016, n . 16598; Cass. 09/02/2017, n. 3527). Si è, in particolare, spiegato che a tale approdo si perviene sulla base delle seguenti norme: a) l'art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»; b) l’art. 9, commi 1 e 1-bis, legge n. 53 del 1994 che recitano: «1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; c) l'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come convertito, il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico». In sintesi, chiarita la ratio degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. (accertare se la costituzione dell’appellante sia avvenuta tempestivamente), la lettera dell’art. 9 l . n. 53/94 non preclude all’avvocato di procedere in via alternativa a norma dell’art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità (Cass., sez. 5, 16/01/2023, n. 981). 2.2. Nel caso di specie, non si è verificata la situazione di mancata prova, al momento di celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello: parte appellante, infatti, ha depositato copia analogica della notifica dell’appello effettuata con posta elettronica certificata, munita di attestazione di conformità, come emerge dalla sentenza qui impugnata. Ne discende che, sebbene la parte appellata non si sia costituita, l’irregolarità formale deve ritenersi comunque sanata, in quanto il giudice d’appello è stato posto nella condizione di verificare, sulla base del deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, se la costituzione dell’appellante fosse o meno avvenuta nel termine di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di appello. 3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa composizione, perché proceda all’esame del merito, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa