CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 16933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36013-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale [OSCURATO:PERSONA] separata INPS, soggetti obbligati, decorrenza prescrizione, sanzioni R.G.N.36013/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 332/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 81/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.6.2019, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] volta all’annullamento della sua iscrizione presso la Gestione separata per l’anno 2010 e dichiarato i contributi non prescritti, ha dichiarato dovute le sanzioni per omissione invece che per evasione; che avverso tale pronuncia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli e ha altresì proposto successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo un motivo di censura;che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso successivo e ha illustrato successivamente con memoria le proprie argomentazioni difensive a sostegno sia del ricorso principale che del controricorso al ricorso successivo; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, e 3, comma 12, l. n. 335/1995, del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs. n. 103/1996, degli artt. 11 e 22, l. n. 576/1980, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 32167 del 2018, che sussistesse a suo carico l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul presupposto che il versamento del contributo integrativo non fosse sufficiente all’esonero, non essendo utile ai fini della costituzione di alcuna posizione previdenziale; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 17, d.P.R. n. 435/2001 (e succ. mod. e integraz.), per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la decorrenza del termine andasse ancorata alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 116, l. n. 388/2000, in combinato disposto con il d.lgs. 218/1997, per avere la Corte di merito che a suo carico andassero comminate le sanzioni civili, sia pure nella misura inferiore prevista per l’omissione contributiva;che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a)e b), l. n. 388/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che le sanzioni civili andassero commisurate alla più lieve ipotesi dell’omissione contributiva , invece che a quella dell’evasione; che il primo motivo del ricorso principale è infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (così Cass. n. 32167 del 2018 e innumerevoli successive conformi; v. da ult. Cass. n. 24047 del 2022); che il secondo motivo del ricorso principale è viceversa fondato, essendo del pari orientamento consolidato di questa Corte che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (così già Cass. n. 27950 del 2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi); che, con riguardo al terzo motivo del ricorso principale, va preliminarmente ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l.n. 335/1995) era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che, dovendo applicarsi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la censura di cui al terzo motivo del ricorso principale va del pari accolta, con consequenziale assorbimento del ricorso successivo dell’INPS, da riqualificarsi come incidentale; che, conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M.La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al