CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà intende, probabilmente, in maniera imprecisa, lamentare il bilanciamento solo equivalente tra le già concesse circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e le aggravanti ritenute sussistenti. Tale contestazione, tuttavia, non è ammissibile perchè manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e che ha ben spiegato le ragioni della valutazione di adeguatezza del bilanciamento operato: le modalità del furto, il valore del bene sottratto - un ciclomotore - i numerosi precedenti penali, che, sebbene non siano stati ritenuti quale base di una recidiva, sono stati valorizzati in chiave di adeguatezza sanzionatoria; da qui, probabilmente, l'equivoco in cui incorre il ricorrente nel sostenere le proprie ragioni denunciando la valutazione di recidivanza del giudice d'appello, in realtà esclusa in primo grado, con giudizio non inciso dalle motivazioni della sentenza di secondo grado. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen