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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13949/2026

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nale di sorveglianza di Catania harigettato l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova alservizio sociale, presentata da XXXXXXXXXXX, soggetto detenuto in espiazione della penaresidua di anni sei di reclusione, riportata con sentenza del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catania del 16/01/2018, per il reato di estorsione continuata con aggravantemafiosa, posta in essere dal 2014 al 2015 e con fine pena fissato al 22/12/2027.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]., per violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis 47 legge 26 luglio 1975 n. 354.3.

Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzionedella detenzione intramuraria, ricordando il carico di pregiudizi penali che accompagnano ilcondannato e che ne delineano una personalità oltremodo negativa.

L’impugnazione, inoltre,non considera la valenza ostativa ex art. 4-bis Ord. pen. del titolo in esecuzione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Catania harigettato l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova alservizio sociale, presentata da XXXXXXXXXXX, soggetto detenuto in espiazione della penaresidua di anni sei di reclusione, riportata con sentenza del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catania del 16/01/2018, per il reato di estorsione continuata con aggravantemafiosa, posta in essere dal 2014 al 2015 e con fine pena fissato al 22/12/2027.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]., per violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis 47 legge 26 luglio 1975 n. 354.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzionedella detenzione intramuraria, ricordando il carico di pregiudizi penali che accompagnano ilcondannato e che ne delineano una personalità oltremodo negativa. L’impugnazione, inoltre,non considera la valenza ostativa ex art. 4-bis Ord. pen. del titolo in esecuzione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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