CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45782/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 28/11/2019- dep. 26/02/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PADOVA in data 15/01/2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Massimo e CIURLANTI Roberto ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, commesso a MESTRINO-loc. LISSARO il 12/12/2014. La condotta loro contestata era consistita nell'avere, in concorso con altri due soggetti non identificati, costretto SIDERO Ernesto, commerciante ambulante, a scendere dal furgone che stava parcheggiando nella sua abitazione, nell'averlo fatto cadere per terra e nell'averlo colpito con pugni e calci, al fine di I impossessarsi della somma di 2.800 euro in contanti, che egli teneva nelle tasche dei pantaloni. 2. [OSCURATO:PERSONA] e CIURLANTI propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Ritiene contraddittorio che, avendo fornito una ricostruzione alternativa della serata in cui si era consumata la rapina, ricostruzione centrata sulle dichiarazioni rese da FERRARETTO Stefano, inizialmente coimputato, la versione fornita da costui sarebbe stata idonea a scagionare sé stesso dal delitto contestatogli, ma non invece a costituire un valido alibi per il ricorrente. In più, la colpevolezza di quest'ultimo sarebbe derivata anche dalla sua incapacità di fornire una versione differente rispetto a quella riassunta nella contestazione, così partendo dal presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato certamente l'autore della rapina. Aggiunge che la circostanza che la vettura a lui appartenente fosse sui luoghi del reato nel momento in cui lo stesso si realizzava non significa dare per certa la presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che questi aveva dato in prestito il veicolo a FERRARETTO. Non sarebbe significativo l'esito degli agganci alle celle telefoniche della zona, anche perché non vi sarebbe certezza che al momento dei fatti il ricorrente avesse in uso i propri telefoni mobili; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena, in misura superiore rispetto a quella inflitta al coimputato e nonostante fosse stata esclusa la recidiva. CIURLANTI deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova. Sottolinea la discordanza degli orari durante i quali la rapina sarebbe stata commessa, come riportati dai Carabinieri escussi come testimoni, e dagli agganci delle celle telefoniche, e riportava dettagliatamente questi ultimi, a fianco delle località di riferimento. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché puntano - quanto meno il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico di CIURLANTI - a una rivalutazione in fatto della vicenda. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf.per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dell'unico proposto da [OSCURATO:PERSONA] deriva dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza per entrambi. 2. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione di responsabilità sul complessivo quadro indiziario emerso a carico di tutti e due, consistente, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: - nella sicura presenza della propria vettura [OSCURATO:PERSONA] sul luogo della rapina nella fascia oraria durante la quale la stessa era stata consumata, alla stregua dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza della zona e della testimonianza di VALENTE Nicola, che ha attestato che a bordo di essa viaggiavano tre persone di sesso maschile; nella altrettanto certa riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di quel veicolo, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, e del fatto che ne era alla guida il giorno dopo la rapina; - nel riscontro costituito dall'aggancio di uno dei due telefoni mobili da lui adoperati alle celle telefoniche corrispondenti al sito di consumazione del reato; dalla sua personale conoscenza della vittima e delle sue abitudini, che ha permesso di attenderlo mentre rientrava a casa, e perfino di rimproveragli di aver fatto tardi rispetto al solito; - dall'assenza di qualsiasi riscontro alla ricostruzione alternativa consistente nell'essere rimasto a casa per via di una colica renale, in relazione alla quale egli non aveva prodotto alla p.g. o in giudizio alcun certificato medico, o di pronto soccorso che l'avesse attestata; dalla comprovata inattendibilità delle dichiarazioni di FERRARETTO, che sarebbe andato a trovarlo e avrebbe adoperato la sua Punto per andare a procurargli del tè, poiché esse comunque non avevano coperto l'orario di consumazione del reato, né avevano trovato conforto nei tracciamenti delle celle telefoniche. È inesatto il rilievo circa le dichiarazioni dello stesso FERRARETTO, ritenute idonee a escludere la sua colpevolezza quale concorrente nella rapina, ma non a confermare l'alibi di [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado, come emerge dal fg. 14 della sentenza del TRIBUNALE, FERRARETTO è stato assolto per carenza di indizi a suo carico, non perché la propria versione sia stata ritenuta attendibile, essendo stata qualificata, al contrario, "contraddittoria e confusa", ma perché di per sé sola non è apparsa sufficiente a provare la sua responsabilità. 3. Quanto a CIURLANTI, il quadro indiziario è stato compiutamente descritto facendo riferimento alla vettura AUDI, che egli stesso non ha contestato essere stata nella sua disponibilità, presente pur essa sui luoghi della rapina negli orari in cui essa era stata consumata, e nell'intenso traffico telefonico intercorso prima e dopo di essa con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale correttamente il Collegio di appello ha qualificato come non rilevanti i minimi scostamenti di orario. La ricostruzione del fatto non manifesta pertanto alcun vizio logico nella motivazione tale da meritare censura, né incongruità o contraddizioni evidenziate nei ricorsi appaiono realmente sussistenti. Logicamente coerente è pure la motivazione sull'entità della pena, e anche sul fatto che essa è stata determinata in misura più elevata per [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dei suoi precedenti specifici e per il ruolo svolto in questa vicenda, in virtù della conoscenza diretta che aveva della vittima. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]