Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 46081/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di corruzione propria.

All'imputato è contestato di avere corrisposto, in concorso con altri, ad [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in quanto funzionario tecnico del Corpo dei Vigili del fuoco preposto alla istruttoria ed al rilascio della certificazione di prevenzione incendi, la somma complessiva non inferiore a 5.000 euro (parte in contanti e parte in buoni carburante) quale retribuzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, e, in particolare, perché Annendolagine si occupasse o interferisse con un altro funzionario assegnatario delle pratiche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] spa facendo in modo che, all'esito di un controllo della Guardia di Finanza - che aveva rilevato la decadenza temporale della certificazione antincendio - venissero previste soluzioni tecniche che comportassero il minor impatto economico. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto che, si assume, dovrebbe essere ricondotto al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.

Nel caso di specie, si argomenta, l'iniziativa fu presa dallo stesso Annendolagine, che aveva evidenziato, in un dato momento in cui la regolarizzazione della situazione non sembrava poter essere compiuta in tempo, che si sarebbe dovuto "fare in fretta" e che sarebbe stato sì possibile posticipare la successiva verifica volta ad accertare la regolarizzazione ma tuttavia "bisogna tirare fuori dei soldi".

Non vi sarebbe stata parità di posizione tra le parti, in quanto Aimaretti si sarebbe trovato in una situazione di soggezione: dunque, si tratterebbe non di un fatto corruttivo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La Corte, pur disponendo la sospensione condizionale della pena, avrebbe omesso di motivare, anche solo implicitamente, quanto al tema della non menzione della condanna che pure le era stato devoluto . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, si è già detto di come l'assunto difensivo sia quello per cui i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 319- quater cod. pen. in quanto il rapporto tra l'imputato ed il pubblico agente, pur non essendo di tipo costrittivo, non sarebbe stato paritario; in questo senso sarebbero sintomatiche due circostanze: a) l'iniziativa fu presa da Amendolagine; b) Ainnaretti si sarebbe trovato in una condizione di soggezione psicologica, attesa la impossibilità di regolarizzare tempestivamente il suo impianto e l'imminenza della visita ispettiva.2.1.

Il tema attiene alla individuazione dell'esatto confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive.

È stato in più occasioni rilevato come quanto più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest'ultima alla corruzione su iniziativa del pubblico agente; acutamente si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., sia giocoforza che il termine intermedio - ossia: la concussione induttiva - finisca volta per volta per avvicinarsi e confondersi con l'uno dei due estremi, a misura che si cerca invece di distinguerla dall'altro estremo, e viceversa.

A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il "vecchio" art. 317 cod. pen. dalle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l'iniziativa: da parte del pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione.

Ritenuto inidoneo, nonostante la sua indubbia utilità probatoria, a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito dell'introduzione dell'art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato.

È noto come al riguardo le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esigenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». (Sez.

U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474) In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo della posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750).

Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione; incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione.E' condivisibile l'affermazione secondo cui è l'abuso l'elemento differenziale tra le fattispecie in oggetto.

Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c'è un abuso del pubblico ufficiale, che è causa dell'induzione indebita; a sua volta l'induzione (intesa nel senso di evento della condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa.

La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato.

Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocare un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa.

In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite "Maldera", si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore».

2.3. Alla luce dei principi indicato il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza.

Nel presente processo, il ricorrente sovrappone il profilo della prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico.

In punto di fatto, i giudici di merito, ricostruiti i fatti, hanno chiarito come: a) si fosse creata una situazione di ansia e di preoccupazione da parte dell'imputato per la sorte della ditta "legata alla consapevolezza che i lavori di adeguamento richiesti dalla disciplina antincendio non erano ancora stati completati"; b) l'imputato apprese dal geometra d fiducia Gilardi, che si era recato presso il comando dei Vigili del fuoco, che la verifica sarebbe avvenuta in tempi brevi e che il funzionario incaricato, cioè Amendolagine- di cui era nota "la sensibilità alle lusinghe del denaro-, aveva detto che si poteva posticipare il sopralluogo, aggiungendo, tuttavia, che "bisogna tirare fuori i soldi"; c) Gilardi rappresentò ad Annendolagine le peculiari necessità per Aimaretti di sistemare la pratica; d) l'imputato, riflettendo sulla conseguenze che avrebbe comportato un sopralluogo eseguito prima del completamento dei lavori, dopo un primo rifiuto, aderì al patto corruttivo, che prevedeva la dazione della somma di circa 5.000,00 euro.

In tale contesto si è spiegato come Amendolagine si fosse limitato a rappresentare il costo della deroga alla dovuta imparzialità e come lo stesso imputato avesse di fatto aderito alla proposta per evitare la verifica in tempi stringenti e prima della regolarizzazione della situazione.Con chiarezza i Giudici e, in particolar modo il Tribunale, hanno evidenziato come nessuna prevaricazione fu posta in essere dal pubblico agente.

Certo, la richiesta fu avanzata da chi aveva un ruolo importante nella procedura amministrativa, ma proprio ciò indusse Aimaretti a valutare come conveniente quella richiesta ed ad accettare di corrispondere denaro.

L'imputato non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma, davanti a quella richiesta oggettiva e muta, capì, dopo aver riflettuto, che era per lui conveniente garantirsi una "protezione" ed evitare conseguenze peggiori.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

3. Non diversamente, è infondato il secondo motivo.

Sotto un primo profilo, la Corte di cassazione ha già chiarito che l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

E tuttavia, pur volendo prescindere dalla circostanza che nel caso di specie nessuna specifica circostanza fu dedotta, dalla motivazione della sentenza emerge come la Corte anche solo implicitamente abbia preso in considerazione e valorizzato in senso negativo il comportamento tenuto in concreto dall'imputato, limitando, sotto tale profilo, la valenza della intervenuta confessione, posta in essere quando il quadro probatorio si era ormai consolidato in senso sfavorevole e finalizzata a svilire l'entità del proprio coinvolgimento nel fatto corruttivo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di corruzione propria. All'imputato è contestato di avere corrisposto, in concorso con altri, ad [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in quanto funzionario tecnico del Corpo dei Vigili del fuoco preposto alla istruttoria ed al rilascio della certificazione di prevenzione incendi, la somma complessiva non inferiore a 5.000 euro (parte in contanti e parte in buoni carburante) quale retribuzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, e, in particolare, perché Annendolagine si occupasse o interferisse con un altro funzionario assegnatario delle pratiche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] spa facendo in modo che, all'esito di un controllo della Guardia di Finanza - che aveva rilevato la decadenza temporale della certificazione antincendio - venissero previste soluzioni tecniche che comportassero il minor impatto economico. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto che, si assume, dovrebbe essere ricondotto al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Nel caso di specie, si argomenta, l'iniziativa fu presa dallo stesso Annendolagine, che aveva evidenziato, in un dato momento in cui la regolarizzazione della situazione non sembrava poter essere compiuta in tempo, che si sarebbe dovuto "fare in fretta" e che sarebbe stato sì possibile posticipare la successiva verifica volta ad accertare la regolarizzazione ma tuttavia "bisogna tirare fuori dei soldi". Non vi sarebbe stata parità di posizione tra le parti, in quanto Aimaretti si sarebbe trovato in una situazione di soggezione: dunque, si tratterebbe non di un fatto corruttivo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte, pur disponendo la sospensione condizionale della pena, avrebbe omesso di motivare, anche solo implicitamente, quanto al tema della non menzione della condanna che pure le era stato devoluto . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, si è già detto di come l'assunto difensivo sia quello per cui i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 319- quater cod. pen. in quanto il rapporto tra l'imputato ed il pubblico agente, pur non essendo di tipo costrittivo, non sarebbe stato paritario; in questo senso sarebbero sintomatiche due circostanze: a) l'iniziativa fu presa da Amendolagine; b) Ainnaretti si sarebbe trovato in una condizione di soggezione psicologica, attesa la impossibilità di regolarizzare tempestivamente il suo impianto e l'imminenza della visita ispettiva.2.1. Il tema attiene alla individuazione dell'esatto confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive. È stato in più occasioni rilevato come quanto più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest'ultima alla corruzione su iniziativa del pubblico agente; acutamente si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., sia giocoforza che il termine intermedio - ossia: la concussione induttiva - finisca volta per volta per avvicinarsi e confondersi con l'uno dei due estremi, a misura che si cerca invece di distinguerla dall'altro estremo, e viceversa. A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il "vecchio" art. 317 cod. pen. dalle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l'iniziativa: da parte del pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione. Ritenuto inidoneo, nonostante la sua indubbia utilità probatoria, a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito dell'introduzione dell'art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato. È noto come al riguardo le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esigenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474) In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo della posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750). Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione; incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione.E' condivisibile l'affermazione secondo cui è l'abuso l'elemento differenziale tra le fattispecie in oggetto. Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c'è un abuso del pubblico ufficiale, che è causa dell'induzione indebita; a sua volta l'induzione (intesa nel senso di evento della condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa. La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato. Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocare un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa. In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite "Maldera", si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore». 2.3. Alla luce dei principi indicato il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza. Nel presente processo, il ricorrente sovrappone il profilo della prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico. In punto di fatto, i giudici di merito, ricostruiti i fatti, hanno chiarito come: a) si fosse creata una situazione di ansia e di preoccupazione da parte dell'imputato per la sorte della ditta "legata alla consapevolezza che i lavori di adeguamento richiesti dalla disciplina antincendio non erano ancora stati completati"; b) l'imputato apprese dal geometra d fiducia Gilardi, che si era recato presso il comando dei Vigili del fuoco, che la verifica sarebbe avvenuta in tempi brevi e che il funzionario incaricato, cioè Amendolagine- di cui era nota "la sensibilità alle lusinghe del denaro-, aveva detto che si poteva posticipare il sopralluogo, aggiungendo, tuttavia, che "bisogna tirare fuori i soldi"; c) Gilardi rappresentò ad Annendolagine le peculiari necessità per Aimaretti di sistemare la pratica; d) l'imputato, riflettendo sulla conseguenze che avrebbe comportato un sopralluogo eseguito prima del completamento dei lavori, dopo un primo rifiuto, aderì al patto corruttivo, che prevedeva la dazione della somma di circa 5.000,00 euro. In tale contesto si è spiegato come Amendolagine si fosse limitato a rappresentare il costo della deroga alla dovuta imparzialità e come lo stesso imputato avesse di fatto aderito alla proposta per evitare la verifica in tempi stringenti e prima della regolarizzazione della situazione.Con chiarezza i Giudici e, in particolar modo il Tribunale, hanno evidenziato come nessuna prevaricazione fu posta in essere dal pubblico agente. Certo, la richiesta fu avanzata da chi aveva un ruolo importante nella procedura amministrativa, ma proprio ciò indusse Aimaretti a valutare come conveniente quella richiesta ed ad accettare di corrispondere denaro. L'imputato non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma, davanti a quella richiesta oggettiva e muta, capì, dopo aver riflettuto, che era per lui conveniente garantirsi una "protezione" ed evitare conseguenze peggiori. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 3. Non diversamente, è infondato il secondo motivo. Sotto un primo profilo, la Corte di cassazione ha già chiarito che l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681). E tuttavia, pur volendo prescindere dalla circostanza che nel caso di specie nessuna specifica circostanza fu dedotta, dalla motivazione della sentenza emerge come la Corte anche solo implicitamente abbia preso in considerazione e valorizzato in senso negativo il comportamento tenuto in concreto dall'imputato, limitando, sotto tale profilo, la valenza della intervenuta confessione, posta in essere quando il quadro probatorio si era ormai consolidato in senso sfavorevole e finalizzata a svilire l'entità del proprio coinvolgimento nel fatto corruttivo. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 46081/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris