Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 33643/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "rigetto del ricorso.; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ravenna, in sede di riesame, con ordinanza del 20 gennaio 2022 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna del 14 dicembre 2021, relativamente alla sola ipotesi di reato di cui al capo C dell'imputazione provvisoria (art. 56 e 515 cod. pen. per aver [...] posto in essere atti diretti in modo non equivoco a consegnare a potenziali acquirenti prodotti alimentari scaduti di validità e già oggetto di diverse rivalutazioni poco trasparenti e formalmente non corrette in quanto privi di alcuna traccia documentale (analisi di laboratorio schede di valutazione sensoriale), prodotti aventi quindi caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle stabilite dai rispettivi produttori, detenendoli per la successiva lavorazione e commercializzazione; accertato il 22 ottobre 2021).

Per le imputazioni di cui ai capi A) e B) il Tribunale del riesame accoglieva l'impugnazione, disponendo la restituzione delle merci sequestrate.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 56 e 515 cod. pen.).

Per il Tribunale del riesame le materie sotto sequestro sarebbero pronte per la vendita, già confezionate in vasetti.

Invece, le merci sequestrate erano materie prime (olive, funghi e cavoli in salamoia) ancora da lavorare, conservate nell'area esterna all'azienda all'interno di grandi fusti.

Ciò si evince dalle foto allegate.

Sui fusti non era applicata nessuna data di scadenza, ma un codice a barre dal quale si poteva individuare la scadenza assegnata a quel lotto.

I consumatori finali avrebbero ricevuto un prodotto finito, con un tempo minimo di conservazione valido.

Le materie prime sequestrate, infatti, sarebbero state immesse sul mercato solo e soltanto all'esito di complessi e indispensabili processi di trasformazione.

La data di scadenza viene apposta solo ed esclusivamente quando i prodotti si trovano nella loro definitiva confezione, destinata al consumatore finale.

Anche il termine minimo di conservazione è previsto solo per i prodotti preimballati, cioè quelli destinati ad essere posti sullo scaffale, per essere venduti al consumatore.

Il TMC è definito dall'art. 2, del Reg.

UE n. 1169/2011 come la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Tale normativa è riferibile solo al prodotto finale destinato alla vendita (secondo la definizione di alimento preimballato dell'art. 2, par. 2, lettera E) del Reg.

UE, citato).

Per le materie prime lavorate da operatori del settore (industria di trasformazione) che riforniscono altri operatori, non valgono queste regole di indicazione della data di scadenza.

Il tempo minimo di conservazione, infatti, è una garanzia nei confronti del consumatore finale ed è stabilito discrezionalmente dall'operatore che confeziona l'alimento.

Invece, le materie prime destinate ad ulteriori lavorazioni sono alimenti non soggetti all'indicazione della data di scadenza né ad obbligo di indicazione del tempo minimo di conservazione (art. 20 del d.

Igs. 231 del 2017).

La data apposta sui fusti con il sistema gestionale dell'azienda (codice a barre) rappresenta una mera informazione volontaria, di cui la ditta si serve per una migliore gestione delle merci (puramente interna, per le procedure di HACCP).

Si tratta di un dato indicativo della possibile durata delle merci e della periodica ri-valutazione qualitativa del prodotto.

La procedura di ri-valutazione degli alimenti è lecita e normalmente compiuta da tutte le aziende.

La rivalutazione del prodotto può essere effettuata ogni volta che l'operatore lo ritenga necessario, purché sussista coerenza tra la data riportata sul documento commerciale e quella dell'eventuale etichetta applicata al prodotto finale messo in commercio.

Del resto, la Cassazione a S.U. (n. 28 del 2000) ha escluso la configurabilità del tentativo di frode in commercio per merci detenute in un magazzino e non negli scaffali di vendita esposti al pubblico. 2.

2. Violazione di legge (art. 125 e 253 cod. proc. pen.).

Il decreto di sequestro del P.M. non ha un'adeguata motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

La P.G., del resto, aveva svolto efficaci indagini in sede amministrativa con accesso nello stabilimento del ricorrente, con acquisizione di foto e di documentazione rilevante.

Conseguentemente il P.M. avrebbe dovuto specificare la finalità probatoria del sequestro penale degli alimenti, con la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze probatorie da garantire.

Il Tribunale del riesame, invece, ha ritenuto motivato il decreto del P.M. (in considerazione del rinvio alla comunicazione della notizia di reato) e ha integrato la sua motivazione in maniera illegittima (vedi Cass. N. 39187 del 2021 Rv. 282200 e Cass. N. 49536 del 2019, Rv. 277989).

L'atto della P.G. tuttavia non risulta allegato al decreto di sequestro e lo stesso è sconosciuto dall'indagato (messo a disposizione solo all'esito del riesame).

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento (art. 56 e 515 cod. pen.) risulta da molteplici elementi, ovvero dalle "posticipazioni delle data di scadenza dei prodotti sequestrati (posticipazioni di molti mesi ed in alcuni casi anche di molti anni) attuate dalla Pucci s.r.I., senza che l'azienda abbia in alcun modo documentato di aver rispettato le procedure di verifica e conseguentemente gli standard qualitativi dei prodotti detenuti per la vendita (non consegnando le schede di conformità al fine di una eventuale comparazione e valutazione degli esiti analitici)".

Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta, in concreto, un vizio della motivazione non rilevante nella presente procedura. [OSCURATO:PERSONA] minimo di conservazione risultava dal codice a barre (vedi art. 20, secondo comma, d.

Igs. 231 del 2017) e non dall'etichetta apposta sui "vasetti" (erroneamente indicata dal Tribunale del riesame), ma questo non comporta nessuna conseguenza per la sussistenza del fumus del reato, in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame nel complesso analizza compiutamente il caso, richiamando anche gli accertamenti della P.G.

5. Per la sussistenza del tentativo di frode in commercio non risulta necessario l'accertamento di una contrattazione con gli acquirenti - una messa in vendita del prodotto -, essendo sufficiente, invece, l'accertamento della destinazione delle merci alla vendita: "In tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite" (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud. (dep. 06/11/2014 ) Rv. 260915 - 01).

La destinazione alla vendita si può configurare non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche a utilizzatori commerciali intermedi: "Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi" (Sez. 3, Sentenza n. 22313 del 15/02/2011 Cc. (dep. 06/06/2011 ) Rv. 250473 - 01).

Nell'informativa della Guardia di Finanza (richiamata dal decreto di sequestro e dall'ordinanza del Tribunale del riesame) si evidenzia proprio la destinazione degli alimenti alla grande distribuzione organizzata, che avrebbe poi posto in vendita ai consumatori finali le merci, con termini minimi di conservazione ampiamente scaduti.

6. La eventuale ri-valutazione degli alimenti è solo prospettata nel ricorso, ma gli accertamenti di P.G., ai quali si è richiamata l'ordinanza, hanno evidenziato una posticipazione del tempo minimo di conservazione di molti mesi e in alcuni casi di molti anni "senza che l'azienda abbia in alcun modo documentato di aver rispettato le procedure di verifica e conseguentemente gli standard qualitativi dei prodotti detenuti per la vendita (non consegnando le schede di conformità al fine di una eventuale comparazione e valutazione degli esiti analitici)".

La contestazione, pertanto, non riguarda l'irregolarità delle indicazioni sulla merce - come prospetta nel ricorso il ricorrente richiamando il Regolamento U.E. n. 1169 del 2011 e il d.

Igs. 231 del 2017 - ma le condizioni organolettiche degli alimenti contenuti nei fusti con l'indicazione di un tempo minimo di conservazione scaduto (da molti mesi e anche da molti anni).

7. Relativamente alla motivazione del decreto di sequestro si deve rilevare, come puntualmente evidenziato dall'ordinanza impugnata, che lo stesso è adeguatamente motivato con il richiamo alle imputazioni e alla comunicazione della notizia di reato, con l'individuazione per il capo C delle esigenze probatorie relative all'accertamento dello stato di conservazione dei prodotti alimentari ("Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018 ) Rv. 273548 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 39187 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "rigetto del ricorso.; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ravenna, in sede di riesame, con ordinanza del 20 gennaio 2022 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna del 14 dicembre 2021, relativamente alla sola ipotesi di reato di cui al capo C dell'imputazione provvisoria (art. 56 e 515 cod. pen. per aver [...] posto in essere atti diretti in modo non equivoco a consegnare a potenziali acquirenti prodotti alimentari scaduti di validità e già oggetto di diverse rivalutazioni poco trasparenti e formalmente non corrette in quanto privi di alcuna traccia documentale (analisi di laboratorio schede di valutazione sensoriale), prodotti aventi quindi caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle stabilite dai rispettivi produttori, detenendoli per la successiva lavorazione e commercializzazione; accertato il 22 ottobre 2021). Per le imputazioni di cui ai capi A) e B) il Tribunale del riesame accoglieva l'impugnazione, disponendo la restituzione delle merci sequestrate. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 56 e 515 cod. pen.). Per il Tribunale del riesame le materie sotto sequestro sarebbero pronte per la vendita, già confezionate in vasetti. Invece, le merci sequestrate erano materie prime (olive, funghi e cavoli in salamoia) ancora da lavorare, conservate nell'area esterna all'azienda all'interno di grandi fusti. Ciò si evince dalle foto allegate. Sui fusti non era applicata nessuna data di scadenza, ma un codice a barre dal quale si poteva individuare la scadenza assegnata a quel lotto. I consumatori finali avrebbero ricevuto un prodotto finito, con un tempo minimo di conservazione valido. Le materie prime sequestrate, infatti, sarebbero state immesse sul mercato solo e soltanto all'esito di complessi e indispensabili processi di trasformazione. La data di scadenza viene apposta solo ed esclusivamente quando i prodotti si trovano nella loro definitiva confezione, destinata al consumatore finale. Anche il termine minimo di conservazione è previsto solo per i prodotti preimballati, cioè quelli destinati ad essere posti sullo scaffale, per essere venduti al consumatore. Il TMC è definito dall'art. 2, del Reg. UE n. 1169/2011 come la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Tale normativa è riferibile solo al prodotto finale destinato alla vendita (secondo la definizione di alimento preimballato dell'art. 2, par. 2, lettera E) del Reg. UE, citato). Per le materie prime lavorate da operatori del settore (industria di trasformazione) che riforniscono altri operatori, non valgono queste regole di indicazione della data di scadenza. Il tempo minimo di conservazione, infatti, è una garanzia nei confronti del consumatore finale ed è stabilito discrezionalmente dall'operatore che confeziona l'alimento. Invece, le materie prime destinate ad ulteriori lavorazioni sono alimenti non soggetti all'indicazione della data di scadenza né ad obbligo di indicazione del tempo minimo di conservazione (art. 20 del d. Igs. 231 del 2017). La data apposta sui fusti con il sistema gestionale dell'azienda (codice a barre) rappresenta una mera informazione volontaria, di cui la ditta si serve per una migliore gestione delle merci (puramente interna, per le procedure di HACCP). Si tratta di un dato indicativo della possibile durata delle merci e della periodica ri-valutazione qualitativa del prodotto. La procedura di ri-valutazione degli alimenti è lecita e normalmente compiuta da tutte le aziende. La rivalutazione del prodotto può essere effettuata ogni volta che l'operatore lo ritenga necessario, purché sussista coerenza tra la data riportata sul documento commerciale e quella dell'eventuale etichetta applicata al prodotto finale messo in commercio. Del resto, la Cassazione a S.U. (n. 28 del 2000) ha escluso la configurabilità del tentativo di frode in commercio per merci detenute in un magazzino e non negli scaffali di vendita esposti al pubblico. 2. 2. Violazione di legge (art. 125 e 253 cod. proc. pen.). Il decreto di sequestro del P.M. non ha un'adeguata motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. La P.G., del resto, aveva svolto efficaci indagini in sede amministrativa con accesso nello stabilimento del ricorrente, con acquisizione di foto e di documentazione rilevante. Conseguentemente il P.M. avrebbe dovuto specificare la finalità probatoria del sequestro penale degli alimenti, con la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze probatorie da garantire. Il Tribunale del riesame, invece, ha ritenuto motivato il decreto del P.M. (in considerazione del rinvio alla comunicazione della notizia di reato) e ha integrato la sua motivazione in maniera illegittima (vedi Cass. N. 39187 del 2021 Rv. 282200 e Cass. N. 49536 del 2019, Rv. 277989). L'atto della P.G. tuttavia non risulta allegato al decreto di sequestro e lo stesso è sconosciuto dall'indagato (messo a disposizione solo all'esito del riesame). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento (art. 56 e 515 cod. pen.) risulta da molteplici elementi, ovvero dalle "posticipazioni delle data di scadenza dei prodotti sequestrati (posticipazioni di molti mesi ed in alcuni casi anche di molti anni) attuate dalla Pucci s.r.I., senza che l'azienda abbia in alcun modo documentato di aver rispettato le procedure di verifica e conseguentemente gli standard qualitativi dei prodotti detenuti per la vendita (non consegnando le schede di conformità al fine di una eventuale comparazione e valutazione degli esiti analitici)". Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta, in concreto, un vizio della motivazione non rilevante nella presente procedura. [OSCURATO:PERSONA] minimo di conservazione risultava dal codice a barre (vedi art. 20, secondo comma, d. Igs. 231 del 2017) e non dall'etichetta apposta sui "vasetti" (erroneamente indicata dal Tribunale del riesame), ma questo non comporta nessuna conseguenza per la sussistenza del fumus del reato, in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame nel complesso analizza compiutamente il caso, richiamando anche gli accertamenti della P.G. 5. Per la sussistenza del tentativo di frode in commercio non risulta necessario l'accertamento di una contrattazione con gli acquirenti - una messa in vendita del prodotto -, essendo sufficiente, invece, l'accertamento della destinazione delle merci alla vendita: "In tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite" (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud. (dep. 06/11/2014 ) Rv. 260915 - 01). La destinazione alla vendita si può configurare non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche a utilizzatori commerciali intermedi: "Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi" (Sez. 3, Sentenza n. 22313 del 15/02/2011 Cc. (dep. 06/06/2011 ) Rv. 250473 - 01). Nell'informativa della Guardia di Finanza (richiamata dal decreto di sequestro e dall'ordinanza del Tribunale del riesame) si evidenzia proprio la destinazione degli alimenti alla grande distribuzione organizzata, che avrebbe poi posto in vendita ai consumatori finali le merci, con termini minimi di conservazione ampiamente scaduti. 6. La eventuale ri-valutazione degli alimenti è solo prospettata nel ricorso, ma gli accertamenti di P.G., ai quali si è richiamata l'ordinanza, hanno evidenziato una posticipazione del tempo minimo di conservazione di molti mesi e in alcuni casi di molti anni "senza che l'azienda abbia in alcun modo documentato di aver rispettato le procedure di verifica e conseguentemente gli standard qualitativi dei prodotti detenuti per la vendita (non consegnando le schede di conformità al fine di una eventuale comparazione e valutazione degli esiti analitici)". La contestazione, pertanto, non riguarda l'irregolarità delle indicazioni sulla merce - come prospetta nel ricorso il ricorrente richiamando il Regolamento U.E. n. 1169 del 2011 e il d. Igs. 231 del 2017 - ma le condizioni organolettiche degli alimenti contenuti nei fusti con l'indicazione di un tempo minimo di conservazione scaduto (da molti mesi e anche da molti anni). 7. Relativamente alla motivazione del decreto di sequestro si deve rilevare, come puntualmente evidenziato dall'ordinanza impugnata, che lo stesso è adeguatamente motivato con il richiamo alle imputazioni e alla comunicazione della notizia di reato, con l'individuazione per il capo C delle esigenze probatorie relative all'accertamento dello stato di conservazione dei prodotti alimentari ("Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018 ) Rv. 273548 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 39187 d
Decreto Cassazione n. 33643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris