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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17958/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(da t o- avviso alle part[ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta tardivo ex artt. 585 e 544 cod. proc. pen. - perché è stato depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del termine ultimo per proporlo (15/10/2021) posto che la sentenza fu emessa il 26/05/2021 con fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione - e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il sidente Angel yg amo Pie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(da t o- avviso alle part[ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta tardivo ex artt. 585 e 544 cod. proc. pen. - perché è stato depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del termine ultimo per proporlo (15/10/2021) posto che la sentenza fu emessa il 26/05/2021 con fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione - e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il sidente Angel yg amo Pie
Sentenza Cassazione n. 17958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris