CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 maggio 2022 di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso in cassazione la difesa dell'imputato con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittoria o apparente motivazione in relazione alle trascrizioni effettuate dal consulente di parte. La trascrizione delle telefonate poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare rivela che nelle chiamate Tripodi non è il soggetto intercettato/ né a lui viene fatto alcun riferimento. Ciò nonostante il tribunale ha concluso sostenendo l'irrilevanza di tale aspetto poiché si tratterebbe di brevissimi passaggi di intercettazioni non significative. Si afferma nel ricorso che tale assunto si risolve in una motivazione contraddittoria ed apparente. Contraddittoria in quanto proprio tale rilievo intercettivo è stato posto a fondamento dell'applicazione della misura carceraria; apparente in quanto il risultato della perizia è da solo in grado di determinare una completa rivalutazione delle esigenze cautelari e pertanto di destituire di fondamento la desunta pericolosità sociale di Tripodi. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso si incentra sulla carenza motivazionale ed in particolare sull'omessa motivazione in relazione alle doglianze difensive. In particolare con l'atto di appello era stata devoluta l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione del reato. Su tali profili il tribunale di Catanzaro ha omesso qualsivoglia considerazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile poiché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Occorre preliminarmente considerare la specifica situazione processuale nella quale ci troviamo: ad essere sotto esame è una ordinanza che ha confermato il rigetto di una istanza di modifica di una misura cautelare carceraria che già si era da tempo 'consolidata' poiché passata indenne all'esame delle istanza superiori alle quale era stata sottoposta. Sulla gravità indiziaria così come sulle esigenze cautelari si era quindi formato il "giudicato cautelare", materia da ritenersi tuttora governata dai principi enunciati dalla risalente ma sempre attuale sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Buffa (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213-01). Tale pronuncia ha chiarito che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Tale preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella che è determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni CA7 deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi le prime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (più di recente, nello stesso senso: Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01; in senso analogo: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908-01). Alla luce di tali principi, i motivi di appello dimostrano la loro fragilità concettuale, rivelandosi manifestamente infondati dato che la istanza di revoca o modifica appuntava la critica su aspetti tutti coperti dal giudicato cautelare. Essi sono riportati a pg. 3 del ricorso in cassazione e riguardano l'attenuazione della pericolosità sociale, il venir meno delle esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura, la personalità del Tripodi e solo quale ultimo fattore l'accertamento condotto sulle trascrizioni delle conversazioni menzionate nella misura genetica. 3.1 Ciò premesso, anche al fine di comprendere quale fosse la reale prospettiva dell'stante, si può passare ad esaminare il primo motivo di ricorso. Esso, come già preannunciato, è manifestamente infondato. Infatti, il giudizio espresso dal Tribunale di Catanzaro sul quid novi indicato dalla difesa nel tentativo di disarticolare lo status di res iudicata raggiunto dalla ordinanza genetica non è né contraddittorio né manifestamente illogico giacché correttamente evidenzia la frammentarietà dell'approccio difensivo che tende alla parcellizzazione valutativa e che non può, pertanto, allo stato, scalfire il giudicato (anche solo cautelare). 3.2 Quanto al secondo motivo, e sempre movendo nella prospettiva del giudicato, non si può che rilevare la povertà dell'apparato argomentativo della difesa dell'imputato. Si insiste a riproporre argomenti quali quelli (1) del decorso del tempo, (2) della rilevanza o meno dei precedenti, (3) della attualità del pericolo di recidiva. Tuttavia non ci si impegna a spiegare (i) per quale ragione il tempo trascorso dai fatti (nemmeno quantificato, in vero) sarebbe di per se solo sufficiente a dimostrare una resipiscenza (non risultante altrimenti), né (ii) per quale ragione la condotta pregressa dell'imputato, già ritenuta significativa nell'ordinanza genetica 'passata n giudicato' avrebbe oramai perduto la propria rilevanza, né infine perché (iii) il pericolo di recidiva sarebbe svanito in un uomo che ha dimostrato una stabile (quanto meno pluriennale) disponibilità ad associarsi all'ambiente della malavita organizzata meridionale. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 mag