CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4309/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, nonché quanto alla correttezza degli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia giudiziaria (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso — che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) i e vizio di L 1, motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche_ sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che il ricorrente si lamenta delle ragioni del diniego senza chiarire quali sarebbero gli indicatori di tenuità che la Corte distrettuale, che ha motivato sul punto esponendo le proprie ragioni, avrebbe pretermesso. [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, che la dedotta incensuratezza non è, di per sé, elemento sufficiente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né può assumere rilievo decisivo la stabilità lavorativa, trattandosi di elemento non idoneo, da solo, a giustificare la concessione del beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M