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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:332
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0248_IT

[OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE dal tribunale civile e penale di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra 1 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Torviscosa ( causa 248/88 ), 2 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Canzo di [OSCURATO:PERSONA] ( causa 254/88 ), 3 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Modena ( causa 255/88 ), 4 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Sergnano ( causa 256/88 ), 5 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 257/88 ), 6 ) [OSCURATO:PERSONA] & Figlio, impresa con sede a Bologna ( causa 258/88 ), 7 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Venezia ( causa 309/88 ), 8 ) SAI : Società approvvigionamenti industriali, SpA, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 316/88 ), e Amministrazione delle finanze dello Stato italiano, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F .

Mancini e F.A .

Schockweiler, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunale civile e penale di Venezia, con ordinanze 5 maggio, 19 maggio, 26 maggio e 23 giugno 1988, dichiara :

[OSCURATO:PERSONA]

L' art . 7 del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0248_IT [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE dal tribunale civile e penale di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra 1 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Torviscosa ( causa 248/88 ), 2 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Canzo di [OSCURATO:PERSONA] ( causa 254/88 ), 3 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Modena ( causa 255/88 ), 4 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Sergnano ( causa 256/88 ), 5 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 257/88 ), 6 ) [OSCURATO:PERSONA] & Figlio, impresa con sede a Bologna ( causa 258/88 ), 7 ) [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Venezia ( causa 309/88 ), 8 ) SAI : Società approvvigionamenti industriali, SpA, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 316/88 ), e Amministrazione delle finanze dello Stato italiano, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunale civile e penale di Venezia, con ordinanze 5 maggio, 19 maggio, 26 maggio e 23 giugno 1988, dichiara : [OSCURATO:PERSONA] L' art . 7 del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro .
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