CassazionedecretoSezione UDecisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 23052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-SETTENTRIONALE (già [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) in persona del presidente pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del ministro pro tempore, domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 3475/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA] impugnarono con un primo ricorso dinanzi al Tar del Lazio il decreto del presidente dell'Autorità portuale n. 182/12, ad esse comunicato con nota dell'Agenzia delle dogane, col quale si era aumentata del 100°/0 l'aliquota utile alla determinazione della tassa portuale prevista per le voci merceologiche contemplate dal punto 3 della tabella allegata al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, la delibera del Comitato portuale n. 75 del 14 giugno 2012 e l'allegata memoria, conosciute a seguito di accesso agli atti, nonché la nota dell'Agenzia delle cogane recante comunicazione delle nuove aliquote; Ric. 2021 n. 30619 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- - con un secondo ricorso le società impugnarono dinanzi al medesimo giudice il decreto del presidente dell'Autorità portuale n. 308/13, non comunicato, col quale si erano disposti ulteriori aumenti dell'aliquota utile a determinare la tassa portuale in relazione alle voci merceologiche in questione e la nota dell'Autorità portuale di trasmissione del decreto agli uffici dell'Agenzia delle dogane; - disposta la riunione dei giudizi, il Tar accolse le censure concernenti l'assenza di motivazione dei decreti e la scelta d'incidere soltanto su una delle categorie merceologiche rilevanti ai fini della tassa portuale; - di contro, il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione amministrativa ed ha affermato quella del giudice tributario, con sentenza che queste sezioni unite hanno cassato, escludendo la giurisdizione tributaria, perché i decreti in questione, coinvolgendo un numero indeterminato di soggetti, esulano dal novero degli atti impugnabili contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 (Cass., sez. un., n. 30991/17); - in esito a riassunzione, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello delle amministrazioni, reputando che i decreti, che ha qualificato come atti regolamentari e non già come atti amministrativi generali, esigessero, in mancanza d'indicazione da parte della norma primaria di criteri e limiti all'esercizio del potere regolamentare, puntuale motivazione concernente i criteri e le ragioni delle scelte. Laddove, ha rimarcato, nel caso in esame mancano l'indicazione del nesso tra l'effettiva preordinazione al concreto innalzamento della tassa all'esecuzione degli interventi previsti nel documento programmatico, la giustificazione della scelta d'incidere soltanto su una delle categorie indicate dalla norma impositiva, nonché la motivazione concernente il criterio d'imputazione del carico fiscale; - contro questa sentenza propongono ricorso le amministrazioni per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi e illustrano con Ric. 2021 n. 30619 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- memoria, cui le società in epigrafe indicate replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria. Considerato che: - coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, le ricorrenti denunciano l'eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato per invasione nell'esercizio del potere legislativo, là dove, senza tener conto dello scopo delle norme attributive del potere, di fronteggiare la compet:itività dei porti nazionali, né degli oneri previsti, di rispetto dell'equilibrio di bilancio e d'illustrazione nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo, avrebbe svolto un'attività di produzione normativa nel riconoscere natura regolamentare ai decreti (primo motivo); nonché per sconfinamento nella sfera del merito, perché l'indagine svolta sarebbe stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto (secondo motivo); - i due motivi sono inammissibili; - quanto all'eccesso di potere giurisdizionale per invasione nell'esercizio del potere legislativo, il vizio postula che il giudice speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non è pertanto configurabile qualora egli si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio„ ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se non l'abbia desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela: tale operazione non può dar luogo a una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma, al più, a un error in iudicando, non deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., n. 8559/22); Ric. 2021 n. 30619 sez. SU - ud. 07-06-2022 - nella specie, il giudice amministrativo ha qualificato i decreti in questione come atti regolamentari in base all'esercizio di un'attività interpretativa concernente le caratteristiche di essi, di modo che si è limitato a esercitare le proprie prerogative; - il rilievo conferito alla necessità di puntuale motivazione dell'adeguatezza delle determinazioni assunte rispetto agli obiettivi prefissati, nonché delle scelte operate consente poi di escludere che, attraverso il predetto sindacato, il Consiglio di Stato si sia indebitamente ingerito nelle valutazioni di competenza della pubblica amministrazione; il che sottrae la sentenza impugnata anche alle censure di sconfinamento nel merito amministrativo; - in proposito, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il vizio in questione si deve ritenere sussistente ogniqualvolta l'indagine compiuta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, traducendosi in una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto impugnato, oppure quando la statuizione adottata, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, non lasci spazio per ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, in tal modo facendo emergere la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, mediante una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propri del provvedimento sostituito (cfr. Cass., sez. un., nn. 30526/18; 14264/19; 2604/21); - la prima fattispecie ricorre quando il giudice amministrativo invade arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, cioè compiendo atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato; la seconda, quando sostituisca propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell'amministrazione o adotti decisioni finali c.d. autoesecutive, Ric. 2021 n. 30619 sez. SU - ud. 07-06-2022 ovverosia interamente sostitutive delle determinazioni impugnate, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito (cfr. ancora Cass., sez. un., n. 8559/22); - nel caso in esame, è proprio l'oggetto dell'indagine svolta dal Consiglio di Stato, avente come termini di riferimento non già la convenienza delle scelte, ma l'omessa esplicazione dei canoni che le hanno ispirate, a consentire di escludere che, attraverso il predetto apprezzamento, il giudice amministrativo si sia spinto oltre i limiti del sindacato di legittimità ad esso demandato; - il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese sostenute dalle società costituite, che liquida in euro 8000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, d