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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12463/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10890-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’ A vvocato Emilia TODARELLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]MANICA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 1352 /20 21 del la C orte di A ppello di CATANZARO, depositata il 14/10/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Intervento in giudizio -Tardività dello stesso - Documenti prodotti a sostegno della legittimazione ad intervenire - Esclusione R.G.N.10890/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/1/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1352/21, del 14 ottobre 2021, della Corte di Appello di Catanzaro, che –respingendo il gravame esperito dallo stesso, in via di principalità, nonché da [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale,avverso la sentenza n. 1205 /18, del 2 ottobre 2018, del Tribunale diCrotone – ha confermato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto di compravendita immobiliare intervenuto il 19 ottobre 2011 tra il Podellae il Milano; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce che, esperita in relazione al predetto atto di compravendita immobiliareazione revocator ia da lla società [OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno (poi divenuta BPER Banca), nel giudiziocosì radicato spiegava intervento adesivo autonomo – dopo, però, che erano maturate le preclusioni istruttorie ex art. 183 cod. proc. civ. – [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di vantare crediti che erano stati garantiti dal Podella in qualità di fideiussore; -che il giudizio di primo grado si concludeva con una rinuncia agli atti da parte dell’attrice (accettata dai convenuti) e con l a declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita, quanto all’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]; - che il gravame proposto – in via di principalità dal Milano, nonché in via incidentale dal Podella –veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte calabrese ricorre per cassazione il solo Milano , sulla base – come de tto – di cinque motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ.; - che si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibili le produzioni documentali effettuate dalla terza intervenuta, esito al quale la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo –ritenuto erroneo dal ricorrente – che la preclusione di cui all’art. 268 cod. proc. civ. non opererebbe rispetto alle prove documentali dirette a dimostrare la legittimazione ad agire dell’interveniente; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ.; - che il ricorrente contesta l’effettiva sussistenza de l presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, costituita dal c.d.

“eventus damni”, e ciò per essere stati revocati i decreti ingiuntivi consacranti i crediti a garanzia dei quali l’azione ex art. 2901 cod. civ.venne esperita , in via di intervento, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., sempre quanto al difetto del c.d.

“eventus damni”; - che si censura la sentenza impugnata per non avere affrontato il tema del potenziale conflitto tra il creditore ipotecario e quello chirografario (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]), essendo stata concessa sull’immobile oggetto della compravendita – con atto del 16 gennaio 2014 – ipoteca volontaria in favore della società Unicredit per l’importo di € 650.000,00, e risultando, inoltre, quello stesso bene gravato da ipoteca legale in favore della società Equitalia per € 299.074,58;-che il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. , qu anto al difetto del c.d.

“consilium fraudis”; -che assume il ricorrente l’insussistenza, nel caso di specie, degli indizi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, consentono di presumere il c.d.

“consilium fraudis”, vale a dire: l’incongruità del prezzo di vendita; la contestuale disposizione, da parte del debitore, di una pluralità di beni; l’esonero del notaio rogante dalle necessarie ricerche catastali; la lunga dilazione, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di compravendita; l’acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto esercente l’attività di Notaio; la previsione di un pagamento differito del prezzo convenuto; la pubblicazione di protesti che inducono a ritenere grave la esposizione debitoria del debitore/alienante; - che errata, inoltre, sarebbe l’affermazione secondo cui la consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe desumibile dalla circostanza che il bene alienato era il solo di proprietà del debitore, dal momento che questa circostanza non poteva essere nota all’acquirente; -che il quinto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ . – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., assumendo il ricorrente la non revocabilità dell’atto, ai sensi dell’art. 2697, comma 3, cod. civ., essendo stato convenuto tra le parti del contrattato di compravendita che il prezzo pattuito per l’acquisto del bene comprendesse l’accollo, da parte dell’acquirente, del mutuo gravante sull’immobile e garantito da ipoteca in favore della mutuante società Unicredit;- che sono rimast i solo intimat i il Podella e le società [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e BPER Banca; -che il ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati; -che il primo motivo è, infatti, fondato; -che merita censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibili le produzioni documentali effettuate dalla terza intervenuta, sul rilievo che la preclusione di cui all’art. 268 cod. proc. civ. non opererebbe rispetto alle prove documentali dirette a dimostrare la legittimazione ad agire dell’interveniente; - che , difatti, questa Corte – sebbene abbia riconosciuto , da tempo, che la preclusione nascente dall’art. 268 cod. proc. civ. non concerne le attività “assertive”, ma solo quelle probatorie – non opera, invece, distinzioni di sorta quanto all’impossibilità (una volta decorsi i termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di effettuareproduzioni documentali, a seconda della loro dive rsa finalità; –che, invero, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20882, Rv. 650431-02);-che, peraltro, ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un’azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l’autore dell’atto dispositivo “revocando”),significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese,ad esempio, a dimostrare fatti estintivi– per tornare al caso che occupa – di quel diritto di credito, oppure l’assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione; - che, del resto, tra “le fina lità dell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ.”vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell’esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529, Rv. 651137-01); - che il secondo motivo è inammissibile, non solo perché involge un giudizio di fatto, ma perché formulato senza rispettare il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; -che nell’illustrazione del presente motivo, infatti, il ricorrente non ha provveduto a quella “puntuale indicazione” del contenuto dei documenti sui quali esso si fonda, indispensabile perché possa ritenersi soddisfatta la condizione di ammissibilità prevista dalla norma suddetta (cfr., da ultimo, Cass. Sez.

Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01);– che il terzo motivo è, del pari, inammissibile, non solo perché anch’esso inerisce ad un giudizio di fatto, ma perché risulta privo di specificità; - che questa Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come «eventus damni», atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01); - che è stato, inoltre, precisato che in caso di azione revocatoria ordinaria esperita da creditore chirografario, “ ove l’atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l’idoneità dello stesso ad integrare l’«eventus damni» va valutata in modo diverso a seconda che l’azione esecutiva sia stata o meno già introdotta”, visto che, se nel primo caso, “occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all’entità della garanzia reale”, nel secondo, invece, “è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all’eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell’ipoteca” (cosìCass.

Sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30736, Rv. 655974-01);-che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato se, nella specie, sussista l’una o l’altra di tali evenienze, sicché il motivo non risulta conforme al disposto di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., donde la sua inammissibilità (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13882, non massimata); -che anche il quarto motivo è inammissibile, non cogliendo la “ratio decidendi” su cui si fonda – in punto di sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria – la sentenza impugnata; - che, invero, la Corte territoriale, ha evidenziato come gli allora appellanti non ebbero a censurare in alcun modo l’affermazione del primo giudice, che ritenne provata “in re ipsa” la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, e ciò in ragione del fatto che il Podellaprocedette alla vendita del suo unico bene; -che il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto contestare – nella presente sede di legittimità – non tale affermazione , bensì il rilievo del giudice di appello secondo cui, sulla stessa, si sarebbe determinata una preclusione di giudicato; -che, infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato, perché –come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – non può certo ricondursi alla previsione di cui all’art. 2901, comma 3, cod. civ., l’accollo assunto dal Milani del debito del mutuatario Podella verso la mutuante Unicredit (indicato come non liberatorio dalla sentenza impugnata, e dunque non idoneo ad estinguere l’obbligazione), avendo esso determinato un mero subingresso dell’acquirente il bene ipotecato nel pagamento delle rate del mutuo; - che , in conclusione, in ragione dell’accoglimento del solo primo motivo di ricorso,la sentenza va cassata in relazione , con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigettando lo stessoper il resto, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10890-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’ A vvocato Emilia TODARELLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]MANICA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 1352 /20 21 del la C orte di A ppello di CATANZARO, depositata il 14/10/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Intervento in giudizio -Tardività dello stesso - Documenti prodotti a sostegno della legittimazione ad intervenire - Esclusione R.G.N.10890/2022 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1352/21, del 14 ottobre 2021, della Corte di Appello di Catanzaro, che –respingendo il gravame esperito dallo stesso, in via di principalità, nonché da [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale,avverso la sentenza n. 1205 /18, del 2 ottobre 2018, del Tribunale diCrotone – ha confermato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto di compravendita immobiliare intervenuto il 19 ottobre 2011 tra il Podellae il Milano; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce che, esperita in relazione al predetto atto di compravendita immobiliareazione revocator ia da lla società [OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno (poi divenuta BPER Banca), nel giudiziocosì radicato spiegava intervento adesivo autonomo – dopo, però, che erano maturate le preclusioni istruttorie ex art. 183 cod. proc. civ. – [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di vantare crediti che erano stati garantiti dal Podella in qualità di fideiussore; -che il giudizio di primo grado si concludeva con una rinuncia agli atti da parte dell’attrice (accettata dai convenuti) e con l a declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita, quanto all’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]; - che il gravame proposto – in via di principalità dal Milano, nonché in via incidentale dal Podella –veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte calabrese ricorre per cassazione il solo Milano , sulla base – come de tto – di cinque motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ.; - che si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibili le produzioni documentali effettuate dalla terza intervenuta, esito al quale la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo –ritenuto erroneo dal ricorrente – che la preclusione di cui all’art. 268 cod. proc. civ. non opererebbe rispetto alle prove documentali dirette a dimostrare la legittimazione ad agire dell’interveniente; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ.; - che il ricorrente contesta l’effettiva sussistenza de l presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, costituita dal c.d. “eventus damni”, e ciò per essere stati revocati i decreti ingiuntivi consacranti i crediti a garanzia dei quali l’azione ex art. 2901 cod. civ.venne esperita , in via di intervento, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., sempre quanto al difetto del c.d. “eventus damni”; - che si censura la sentenza impugnata per non avere affrontato il tema del potenziale conflitto tra il creditore ipotecario e quello chirografario (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]), essendo stata concessa sull’immobile oggetto della compravendita – con atto del 16 gennaio 2014 – ipoteca volontaria in favore della società Unicredit per l’importo di € 650.000,00, e risultando, inoltre, quello stesso bene gravato da ipoteca legale in favore della società Equitalia per € 299.074,58;-che il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. , qu anto al difetto del c.d. “consilium fraudis”; -che assume il ricorrente l’insussistenza, nel caso di specie, degli indizi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, consentono di presumere il c.d. “consilium fraudis”, vale a dire: l’incongruità del prezzo di vendita; la contestuale disposizione, da parte del debitore, di una pluralità di beni; l’esonero del notaio rogante dalle necessarie ricerche catastali; la lunga dilazione, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di compravendita; l’acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto esercente l’attività di Notaio; la previsione di un pagamento differito del prezzo convenuto; la pubblicazione di protesti che inducono a ritenere grave la esposizione debitoria del debitore/alienante; - che errata, inoltre, sarebbe l’affermazione secondo cui la consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe desumibile dalla circostanza che il bene alienato era il solo di proprietà del debitore, dal momento che questa circostanza non poteva essere nota all’acquirente; -che il quinto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) , cod. proc. civ . – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., assumendo il ricorrente la non revocabilità dell’atto, ai sensi dell’art. 2697, comma 3, cod. civ., essendo stato convenuto tra le parti del contrattato di compravendita che il prezzo pattuito per l’acquisto del bene comprendesse l’accollo, da parte dell’acquirente, del mutuo gravante sull’immobile e garantito da ipoteca in favore della mutuante società Unicredit;- che sono rimast i solo intimat i il Podella e le società [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e BPER Banca; -che il ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati; -che il primo motivo è, infatti, fondato; -che merita censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibili le produzioni documentali effettuate dalla terza intervenuta, sul rilievo che la preclusione di cui all’art. 268 cod. proc. civ. non opererebbe rispetto alle prove documentali dirette a dimostrare la legittimazione ad agire dell’interveniente; - che , difatti, questa Corte – sebbene abbia riconosciuto , da tempo, che la preclusione nascente dall’art. 268 cod. proc. civ. non concerne le attività “assertive”, ma solo quelle probatorie – non opera, invece, distinzioni di sorta quanto all’impossibilità (una volta decorsi i termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di effettuareproduzioni documentali, a seconda della loro dive rsa finalità; –che, invero, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20882, Rv. 650431-02);-che, peraltro, ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un’azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l’autore dell’atto dispositivo “revocando”),significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese,ad esempio, a dimostrare fatti estintivi– per tornare al caso che occupa – di quel diritto di credito, oppure l’assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione; - che, del resto, tra “le fina lità dell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ.”vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell’esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529, Rv. 651137-01); - che il secondo motivo è inammissibile, non solo perché involge un giudizio di fatto, ma perché formulato senza rispettare il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; -che nell’illustrazione del presente motivo, infatti, il ricorrente non ha provveduto a quella “puntuale indicazione” del contenuto dei documenti sui quali esso si fonda, indispensabile perché possa ritenersi soddisfatta la condizione di ammissibilità prevista dalla norma suddetta (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01);– che il terzo motivo è, del pari, inammissibile, non solo perché anch’esso inerisce ad un giudizio di fatto, ma perché risulta privo di specificità; - che questa Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come «eventus damni», atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01); - che è stato, inoltre, precisato che in caso di azione revocatoria ordinaria esperita da creditore chirografario, “ ove l’atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l’idoneità dello stesso ad integrare l’«eventus damni» va valutata in modo diverso a seconda che l’azione esecutiva sia stata o meno già introdotta”, visto che, se nel primo caso, “occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all’entità della garanzia reale”, nel secondo, invece, “è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all’eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell’ipoteca” (cosìCass. Sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30736, Rv. 655974-01);-che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato se, nella specie, sussista l’una o l’altra di tali evenienze, sicché il motivo non risulta conforme al disposto di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., donde la sua inammissibilità (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13882, non massimata); -che anche il quarto motivo è inammissibile, non cogliendo la “ratio decidendi” su cui si fonda – in punto di sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria – la sentenza impugnata; - che, invero, la Corte territoriale, ha evidenziato come gli allora appellanti non ebbero a censurare in alcun modo l’affermazione del primo giudice, che ritenne provata “in re ipsa” la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, e ciò in ragione del fatto che il Podellaprocedette alla vendita del suo unico bene; -che il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto contestare – nella presente sede di legittimità – non tale affermazione , bensì il rilievo del giudice di appello secondo cui, sulla stessa, si sarebbe determinata una preclusione di giudicato; -che, infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato, perché –come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – non può certo ricondursi alla previsione di cui all’art. 2901, comma 3, cod. civ., l’accollo assunto dal Milani del debito del mutuatario Podella verso la mutuante Unicredit (indicato come non liberatorio dalla sentenza impugnata, e dunque non idoneo ad estinguere l’obbligazione), avendo esso determinato un mero subingresso dell’acquirente il bene ipotecato nel pagamento delle rate del mutuo; - che , in conclusione, in ragione dell’accoglimento del solo primo motivo di ricorso,la sentenza va cassata in relazione , con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigettando lo stessoper il resto, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito o