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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28332/2021

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ORDINANZA sul ricorso 35130-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2782/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio operava, tra le altre rettifiche, una ripresa Irap ed Iva per l'anno di imposta 2008 sul presupposto dell'oggettiva inesistenza di forniture di carburanti descritte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di una serie di elementi indiziari indicati nel PVC della Guardia di Finanza.

2. La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell' Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello sul rapporto fiscale per cui è causa, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che le argomentazioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento fossero state adeguatamente confutate dagli elementi forniti dal contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; i contribuenti non si sono costituiti. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2019 n. 35130 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1 Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dPR 600/73, 54 del dPR 633/72, 2697, 2727 e 2729 cc, 4 dPR 444/1997 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che l'impugnata sentenza ha erroneamente disconosciuto i plurimi fatti indiziari elencati nell'accertamento inidonei a fondare una presunzione di fatturazione inesistente non correttamente applicando i principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio in materia emissione di fattura per operazione inesistente limitandosi, in conformità con quanto affermato del giudice di primo grado, a recepire acriticamente le inverosimili e non provate argomentazioni dei contribuenti e ad attribuire valenza probatoria alla verifica effettuata dall'Agenzia delle Dogane che, se aveva ritenuto congruo l'acquisto di carburante risultante dalle fatture in relazione ai chilometri percorsi dai suoi mezzi, nulla aveva detto circa la provenienza dei suddetti acquisti. 2 II motivo è infondato. 2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell'onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l'Ufficio opera una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti. 2.2 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicchè, nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga Ric. 2019 n. 35130 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass.14 gennaio 2015, n. 428) 2.3 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108;Cass. 5 luglio 2018, n. 17619). 2.4 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l'onere di fornire - alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 - elementi validi per affermare che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma"); in tal caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).

Ric. 2019 n. 35130 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -4- 2.5 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228;Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6- 5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619;Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453). 2.6 Ciò premesso a fronte degli elementi indiziari che sorreggono l'avviso di accertamento (consistente esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], antieconomicità delle forniture di carburanti, anomalie nelle procedure di rifornimento mancanza nella contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] di documenti di consegna e di un mastrino riferito al cliente Gambino) la CTR ha ritenuto tali presunzioni non solo adeguatamente confutate dalle argomentazioni fornite dalla contribuente e poste a base della decisione del giudice di primo grado, ma superate dalla documentazione di provenienza pubblica (Agenzia delle Dogane) attestante l'effettivo utilizzo da parte dei mezzi della società Gambino di carburante in misura pressochè corrispondente a quello risultante fatture. 2.7 La CTR ha quindi fatto corretta applicazione sia della normativa fiscale che dei principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti : piuttosto i motivi del ricorso prospettati sotto il profilo della violazione norme di legge sostanziali e processuali con particolare riferimento disposizioni in materia di prove si risolvono in realtà in una critica all'esercizio dell'attività, riservata al giudice di merito, di apprezzamento del materiale Ric. 2019 n. 35130 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -5- probatorio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all'ad 360 comma 1 nr. 5 che caso di specie non poteva essere dedotto stante la presenza di una <<doppia conforme». 2.8 In proposito va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste, in base ad una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). 3 In conclusione il ricorso va rigettato. 3 Nulla sulle spese non essendosi i contribuenti costituiti.

PQM La Corte; • Rigetta il ricorso Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35130-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2782/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio operava, tra le altre rettifiche, una ripresa Irap ed Iva per l'anno di imposta 2008 sul presupposto dell'oggettiva inesistenza di forniture di carburanti descritte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di una serie di elementi indiziari indicati nel PVC della Guardia di Finanza. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell' Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello sul rapporto fiscale per cui è causa, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che le argomentazioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento fossero state adeguatamente confutate dagli elementi forniti dal contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; i contribuenti non si sono costituiti. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2019 n. 35130 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1 Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dPR 600/73, 54 del dPR 633/72, 2697, 2727 e 2729 cc, 4 dPR 444/1997 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che l'impugnata sentenza ha erroneamente disconosciuto i plurimi fatti indiziari elencati nell'accertamento inidonei a fondare una presunzione di fatturazione inesistente non correttamente applicando i principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio in materia emissione di fattura per operazione inesistente limitandosi, in conformità con quanto affermato del giudice di primo grado, a recepire acriticamente le inverosimili e non provate argomentazioni dei contribuenti e ad attribuire valenza probatoria alla verifica effettuata dall'Agenzia delle Dogane che, se aveva ritenuto congruo l'acquisto di carburante risultante dalle fatture in relazione ai chilometri percorsi dai suoi mezzi, nulla aveva detto circa la provenienza dei suddetti acquisti. 2 II motivo è infondato. 2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell'onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l'Ufficio opera una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti. 2.2 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicchè, nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga Ric. 2019 n. 35130 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass.14 gennaio 2015, n. 428) 2.3 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108;Cass. 5 luglio 2018, n. 17619). 2.4 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l'onere di fornire - alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 - elementi validi per affermare che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma"); in tal caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854). Ric. 2019 n. 35130 sez. MT - ud. 12-05-2021 -4- 2.5 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228;Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6- 5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619;Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453). 2.6 Ciò premesso a fronte degli elementi indiziari che sorreggono l'avviso di accertamento (consistente esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], antieconomicità delle forniture di carburanti, anomalie nelle procedure di rifornimento mancanza nella contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] di documenti di consegna e di un mastrino riferito al cliente Gambino) la CTR ha ritenuto tali presunzioni non solo adeguatamente confutate dalle argomentazioni fornite dalla contribuente e poste a base della decisione del giudice di primo grado, ma superate dalla documentazione di provenienza pubblica (Agenzia delle Dogane) attestante l'effettivo utilizzo da parte dei mezzi della società Gambino di carburante in misura pressochè corrispondente a quello risultante fatture. 2.7 La CTR ha quindi fatto corretta applicazione sia della normativa fiscale che dei principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti : piuttosto i motivi del ricorso prospettati sotto il profilo della violazione norme di legge sostanziali e processuali con particolare riferimento disposizioni in materia di prove si risolvono in realtà in una critica all'esercizio dell'attività, riservata al giudice di merito, di apprezzamento del materiale Ric. 2019 n. 35130 sez. MT - ud. 12-05-2021 -5- probatorio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all'ad 360 comma 1 nr. 5 che caso di specie non poteva essere dedotto stante la presenza di una <<doppia conforme». 2.8 In proposito va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste, in base ad una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). 3 In conclusione il ricorso va rigettato. 3 Nulla sulle spese non essendosi i contribuenti costituiti. PQM La Corte; • Rigetta il ricorso Così de
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