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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00398/2026

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ale, L Cuomo, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la concessione dell'affidamentoterapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’esecuzione della penaresidua di anni sei, mesi sei e giorni ventisei di reclusione di cui al provvedimento dideterminazione di pene concorrenti adottato dalla Procura della Repubblica di Siracusa indata 18 gennaio 2025.Il Tribunale osserva che prevale la valutazione di pericolosità sociale del condannato,evinta dai numerosi e gravi reati commessi, dai precedenti penali per furto in abitazione,porto di arma, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, invasione di edifici, nonchédalle numerosissime pendenze, anche per fatti specifici, tra cui quelle relative a reati di furtoaggravato, ricettazione, rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, evasione.L’ordinanza segnala le informative negative di polizia giudiziaria e l'inutile inserimento inun programma del Sert territoriale, nell'anno 2020, tanto che il condannato ha continuato adelinquere fino al nuovo ingresso in carcere, con evidente inidoneità del programmaambulatoriale proposto, in considerazione delle prescrizioni blande e non individualizzate aquesti connesse.2.

Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo vizio di motivazione.Il Tribunale fonda il diniego sui precedenti penali, senza specificare che alcuni di questirisalgono a decenni antecedenti, rispetto alla richiesta di misure alternativa.

Le pendenzegiudiziarie sono sintomo del disagio del condannato e non univoca espressione di unatendenza alla reiterazione del reato.L'abuso di sostanze stupefacenti, posta a base della richiesta di affidamentoterapeutico, è la ragione delle condotte contra ius attuate dal condannato per procacciarsi ildenaro per l'acquisto della sostanza stupefacente.

Infatti, una delle sentenze inserite nelprovvedimento di cumulo fa riferimento ad episodi commessi nel contesto spazio-temporaleoggetto di verifica dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del Sert di Parma (sentenza delTribunale di Parma, resa in data 11 novembre e 21 dicembre 2023 del Tribunale di Parma).Nessuna valutazione viene compiuta, nel provvedimento impugnato, sulle risultanzedelle relazioni di sintesi dalle quali, invece, emerge il percorso di recupero effettuato daldetenuto.

Anzi, il Tribunale richiama genericamente le negative informazioni di polizia lequali, tuttavia, non vengono illustrate nel provvedimento impugnato.

Da queste, invece,emerge che il condannato non è mai stato sottoposto a procedimento per reato di tipoassociativo, né a misure di prevenzione, né per reati di detenzione illecita di sostanzastupefacente a fini di cessione.Si segnala, inoltre, che il Tribunale evidenzia che il condannato si è fatto prendere incarico dal Sert territoriale nel 2020 mentre dalla relazione del Sert del 24 marzo 2025emerge che, a seguito di accesso al Sert nel 2020, non vi era presa in carico da parte dellastruttura.

Quindi, non vi è mai stata partecipazione del condannato a un programmaterapeutico; anzi questi, solo nel 2023, nel corso della detenzione in carcere, maturava ladecisione di intraprendere il percorso riabilitativo, con personalizzazione rimessa alpersonale del Sert che ha redatto le prescrizioni cui condannato si sarebbe dovuto attenerecome da progetto del 25 settembre 2024.Sicché la censura svolta riguarda il programma predisposto dalla struttura specifica,all'uopo deputata.Quanto all'osservazione relativa alla mancata indicazione di attività lavorativa, ilTribunale, a parere del ricorrente, ha ignorato le esigenze probatorie fornite dalla relazione disintesi che invece evidenziano i progressi osservati dal detenuto anche in termini di prognosidi reinserimento sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Cuomo, ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1.

È noto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui"l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, nonpuò essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa (fattispecie nella quale la pericolosità sociale è statadesunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichipendenti per reati specifici: Sez. 1, 6/11/2012, n. 46810, Barbagallo, Rv. 253855; conf.

Sez.1, n. 48041 del 9/10/2018, Rv. 274675).1.2.

Posto, in via generale, tale principio, cui il Collegio senz’altro intende darecontinuità, si deve riscontrare, nel caso al vaglio, che il provvedimento ha negato il beneficiomotivando in modo non adeguato rispetto al giudizio di attuale pericolosità sociale delricorrente che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione alreinserimento sociale.Il Tribunale, invero, ha considerato i precedenti penali e giudiziari, plurimi e reiterati, masenza specificarne la collocazione temporale rispetto alla richiesta di misura alternativa.

Nél’ordinanza ha spiegato, puntualmente, il contenuto delle informazioni di polizia ondeverificare la coerenza del giudizio negativo che, da queste, è stato tratto in punto pericolositàsociale del condannato.Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata ha reputato strumentale la presentazione alSert, nel 2020, indicando la presa in carico del condannato del tutto neutra sul pianopreventivo, avendo costui continuato, anche in epoca successiva al 2020, a commettereplurimi illeciti.Si tratta, invece, di circostanza che, alla luce del contenuto della relazione di sintesidell’Istituto ove il detenuto è ristretto, sembra esclusa perché detto atto evidenzia che ilcontatto con il Serd da parte del condannato è stato intrapreso presso la sede dell’Istituto dipena, concordando un percorso terapeutico, quindi in epoca successiva al 2020.La conclusione a cui è giunto il Tribunale di sorveglianza, infine, appare motivata inmodo non completo anche nella parte in cui segnala, in modo assertivo, l’inadeguatezza delprogramma predisposto dal Sert e proposto con l’istanza di affidamento terapeutico.

Apparedel tutto trascurato, da ultimo, il contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove ildetenuto è ristretto, del 12 giugno 2025, nella parte in cui prende atto del positivo percorsotrattamentale e della possibilità per il condannato di seguire un programma terapeuticopresso il Serd; inoltre, viene segnalato positivamente il contesto familiare indicato comecoeso e valido nel sostenere il condannato nel percorso terapeutico e di reinserimento oltreall’avvenuto svolgimento, in carcere, di attività lavorativa.2.

Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Tribunale,assolutamente libero nell’esito, colmi il rilevato difetto di motivazione sui punti di cui al § 1.2.Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di tossicodipendenza delcondannato, che si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi CataniaCosì è deciso, 19/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale, L Cuomo, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la concessione dell'affidamentoterapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’esecuzione della penaresidua di anni sei, mesi sei e giorni ventisei di reclusione di cui al provvedimento dideterminazione di pene concorrenti adottato dalla Procura della Repubblica di Siracusa indata 18 gennaio 2025.Il Tribunale osserva che prevale la valutazione di pericolosità sociale del condannato,evinta dai numerosi e gravi reati commessi, dai precedenti penali per furto in abitazione,porto di arma, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, invasione di edifici, nonchédalle numerosissime pendenze, anche per fatti specifici, tra cui quelle relative a reati di furtoaggravato, ricettazione, rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, evasione.L’ordinanza segnala le informative negative di polizia giudiziaria e l'inutile inserimento inun programma del Sert territoriale, nell'anno 2020, tanto che il condannato ha continuato adelinquere fino al nuovo ingresso in carcere, con evidente inidoneità del programmaambulatoriale proposto, in considerazione delle prescrizioni blande e non individualizzate aquesti connesse.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo vizio di motivazione.Il Tribunale fonda il diniego sui precedenti penali, senza specificare che alcuni di questirisalgono a decenni antecedenti, rispetto alla richiesta di misure alternativa. Le pendenzegiudiziarie sono sintomo del disagio del condannato e non univoca espressione di unatendenza alla reiterazione del reato.L'abuso di sostanze stupefacenti, posta a base della richiesta di affidamentoterapeutico, è la ragione delle condotte contra ius attuate dal condannato per procacciarsi ildenaro per l'acquisto della sostanza stupefacente. Infatti, una delle sentenze inserite nelprovvedimento di cumulo fa riferimento ad episodi commessi nel contesto spazio-temporaleoggetto di verifica dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del Sert di Parma (sentenza delTribunale di Parma, resa in data 11 novembre e 21 dicembre 2023 del Tribunale di Parma).Nessuna valutazione viene compiuta, nel provvedimento impugnato, sulle risultanzedelle relazioni di sintesi dalle quali, invece, emerge il percorso di recupero effettuato daldetenuto. Anzi, il Tribunale richiama genericamente le negative informazioni di polizia lequali, tuttavia, non vengono illustrate nel provvedimento impugnato. Da queste, invece,emerge che il condannato non è mai stato sottoposto a procedimento per reato di tipoassociativo, né a misure di prevenzione, né per reati di detenzione illecita di sostanzastupefacente a fini di cessione.Si segnala, inoltre, che il Tribunale evidenzia che il condannato si è fatto prendere incarico dal Sert territoriale nel 2020 mentre dalla relazione del Sert del 24 marzo 2025emerge che, a seguito di accesso al Sert nel 2020, non vi era presa in carico da parte dellastruttura. Quindi, non vi è mai stata partecipazione del condannato a un programmaterapeutico; anzi questi, solo nel 2023, nel corso della detenzione in carcere, maturava ladecisione di intraprendere il percorso riabilitativo, con personalizzazione rimessa alpersonale del Sert che ha redatto le prescrizioni cui condannato si sarebbe dovuto attenerecome da progetto del 25 settembre 2024.Sicché la censura svolta riguarda il programma predisposto dalla struttura specifica,all'uopo deputata.Quanto all'osservazione relativa alla mancata indicazione di attività lavorativa, ilTribunale, a parere del ricorrente, ha ignorato le esigenze probatorie fornite dalla relazione disintesi che invece evidenziano i progressi osservati dal detenuto anche in termini di prognosidi reinserimento sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Cuomo, ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. È noto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui"l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, nonpuò essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa (fattispecie nella quale la pericolosità sociale è statadesunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichipendenti per reati specifici: Sez. 1, 6/11/2012, n. 46810, Barbagallo, Rv. 253855; conf. Sez.1, n. 48041 del 9/10/2018, Rv. 274675).1.2. Posto, in via generale, tale principio, cui il Collegio senz’altro intende darecontinuità, si deve riscontrare, nel caso al vaglio, che il provvedimento ha negato il beneficiomotivando in modo non adeguato rispetto al giudizio di attuale pericolosità sociale delricorrente che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione alreinserimento sociale.Il Tribunale, invero, ha considerato i precedenti penali e giudiziari, plurimi e reiterati, masenza specificarne la collocazione temporale rispetto alla richiesta di misura alternativa. Nél’ordinanza ha spiegato, puntualmente, il contenuto delle informazioni di polizia ondeverificare la coerenza del giudizio negativo che, da queste, è stato tratto in punto pericolositàsociale del condannato.Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata ha reputato strumentale la presentazione alSert, nel 2020, indicando la presa in carico del condannato del tutto neutra sul pianopreventivo, avendo costui continuato, anche in epoca successiva al 2020, a commettereplurimi illeciti.Si tratta, invece, di circostanza che, alla luce del contenuto della relazione di sintesidell’Istituto ove il detenuto è ristretto, sembra esclusa perché detto atto evidenzia che ilcontatto con il Serd da parte del condannato è stato intrapreso presso la sede dell’Istituto dipena, concordando un percorso terapeutico, quindi in epoca successiva al 2020.La conclusione a cui è giunto il Tribunale di sorveglianza, infine, appare motivata inmodo non completo anche nella parte in cui segnala, in modo assertivo, l’inadeguatezza delprogramma predisposto dal Sert e proposto con l’istanza di affidamento terapeutico. Apparedel tutto trascurato, da ultimo, il contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove ildetenuto è ristretto, del 12 giugno 2025, nella parte in cui prende atto del positivo percorsotrattamentale e della possibilità per il condannato di seguire un programma terapeuticopresso il Serd; inoltre, viene segnalato positivamente il contesto familiare indicato comecoeso e valido nel sostenere il condannato nel percorso terapeutico e di reinserimento oltreall’avvenuto svolgimento, in carcere, di attività lavorativa.2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Tribunale,assolutamente libero nell’esito, colmi il rilevato difetto di motivazione sui punti di cui al § 1.2.Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di tossicodipendenza delcondannato, che si commentano nel presente provvedimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi CataniaCosì è deciso, 19/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.