CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36376/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di violenza privata; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità anche del coimputato che non conduceva il veicolo de quo e alla sussistenza del delitto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio (senza neppure dedurne il travisamento), senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla scorta della complessiva ricostruzione dell'occorso (come esposto, non oggetto di denuncia di travisamento della prova) ha indicato in maniera logica - e, dunque, sottratta al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - il compendio di elementi da cui ha tratto il concorso di entrambi gli imputati nel fatto (cfr. spec. p. 4-5 della sentenza impugnata), che ha sussunto nell'ipotesi di reato in contestazione in maniera conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020 - dep. 2021, Biasini, Rv. 280334- 01: «integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata»; cfr. pure Sez. 5, n. 33253 del 09/03/2015, Caltabiano, Rv. 264549 - 01), profilo rispetto al quale il motivo in esame è manifestamente infondato; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto, - anche escludendo i fatti successivi alla commissione di quello oggetto del procedimento (pure elencati nella sentenza impugnata allorché ha escluso le circostanze attenuanti generiche e poi oggetto di richiamo con riferimento alla recidiva), ossia il reato commesso nel 2020 e quello commesso nel 2022 da [OSCURATO:PERSONA], nonché il reato commesso nel 2021 da [OSCURATO:PERSONA], rimangono a carico di ciascuno degli imputati numerosi precedenti (anche specifici) atti a giustificare la sussistenza della recidiva (rispettivamente: reiterata; reiterata e specifica: cfr. p. 5 della sentenza impugnata); il che esclude la denunciata violazione dell'art. 99 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende