CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 17/12/2020, confermava l'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chia operata dal giudice monocratico del Tribunale di Potenza in data 15/3/2020, all'esito di giudizio ordinario, per il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002, per- ché, al fine di accedere al patrocinio a spese dello Stato, presentava apposita istanza di ammissione al Tribunale di Sorveglianza di Potenza il 5/2/2014, omettendo di dichiarare che, per gli anni d'imposta 2012 e 2013, aveva percepito redditi, rispettivamente di C 10.956,76 e di C 11.150,46. Con l'aggravante di aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio in data 8/4/ 2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Basile, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge lamentando una motivazione del tutto assente laddove nei redditi conseguiti nell'anno 2012 e dichiarati nel 2013 vi sarebbe uno sforamento di soli 200 euro rispetto al limite edittale previsto e perciò si tratterebbe di un falso inutile. Vi sarebbe un macro- scopico travisamento della condotta contestata alla ricorrente. Inoltre, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche e comunque l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, la censura in punto di responsabilità è meramente reiterativa di doglianze del tutto generiche ed aspecifiche (cfr. atto di appello del 28/4/2018), cui pure la Corte materana aveva risposto con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, e manifestamente infondata, stante l'ogget- tività della condotta afferente alla mancata indicazione di un cespite (contributo regionale Co.P.Es.) che invece si sarebbe dovuto dichiarare sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, omissione risultata rilevante ai fini dell'ammissione al bene- ficio ed essendo invero irrilevante di quanto si sia sforato il tetto per l'ammissione. Come ricorda la sentenza impugnata, dall'istruttoria svolta in primo grado e dalla documentazione in atti si evince che con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 5 febbraio 2014, l'imputata ha indicato quale unica fonte di reddito la pensione di reversibilità percepita dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], ottenendo l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato con decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza in data 8 aprile 2014. Il teste [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. ha riferito l'esito degli accertamenti svolti in ordine alla situazione red- dituale della Nicoletti con riferimento agli anni d'imposta 2012 e 2013, rilevanti in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio depositata il 5/2/2014, dai quali è emerso che, a partire dell'anno 2012, il nucleo familiare composto dall'imputata e dal figlio convivente [OSCURATO:PERSONA] ha percepito il contributo regionale "Co.P.Es.", pari ad euro 392,50 mensili, erogato dal Comune di Matera. Il teste Lapacciana ha sottolineato che sommando l'importo del contributo Co.P.Es con quello della pensione di reversibilità percepita da [OSCURATO:PERSONA] si ottiene per il 2012 un reddito familiare pari ad euro 10.956,77 e per l'anno 2013 un reddito complessivo pari ad euro 11.150,46. Dalle suddette risultanze istruttorie emerge, dunque, in modo certo che l'im- putata ha presentato una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare una delle fonti di reddito, in tal modo violando il chiaro disposto dell'art. 76, co.3 DPR 115/2002, che nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ". E del resto la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammis- sione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli or- dinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. ". Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, • Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indi- care le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione; conf. Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della determinazione del li- mite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, com- presi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di ar- retrati di lavoro dipendente; conf. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791). 5. Il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfeziona- mento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie. Il reato di pericolo, nel caso de quo, si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un prov- vedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al be- neficio. Qualsiasi elemento costitutivo del reddito familiare deve, dunque, essere og- getto di specifica indicazione. In particolare, l'omissione della indicazione di redditi continuativi riguardanti il proprio nucleo familiare, rende evidente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo peraltro l'imputato nemmeno fornito giustificazioni plausibili nemmeno nell'atto di appello. 6. La doglianza, afferente alla mancata concessione delle attenuanti generi- che, risulta proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. E la giuri- sprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. 1994, Etzi e altro, Rv. 196414) 7. Infine, l'intervenuta prescrizione, peraltro genericamente dedotta, non ri- sulta maturata neppure allo stato, alla luce degli intervenuti periodi di sospen- sione, dovendo in ogni caso tenersi conto che nemmeno potrebbe porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inam- missibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, per- tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il C n