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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 47081/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tA IVANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1.966 avverso la !:.sentenza del 17/02/2023 della CORTE..

APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udii :a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25357/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui ai capi A) truffa; B) possesso e fabbricazione di documenti falsi; C) sostituzione di persona; Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato telematicamente il 2 novembre 2023, una memoria intempestiva, siccome non rispettosa del termine di quindici giorni prima dell'udienza, e comunque non incidente sulle valutazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta prova della sussistenza del dolo specifico del reato di truffa; nonché vizio di motivazione quanto alla sussistenza dolo specifico - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in ordine agli indicatori di una volontà decettiva dell'imputato sussistente fin dalla fase della contrattazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in relazione al reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi - è carente di interesse perché, se è vero che non vi è motivazione, è altrettanto innegabile che il motivo di appello fosse manifestamente infondato perché la sentenza di primo grado aveva affermato che l'imputato aveva concorso nel reato apponendo sul falso documento la propria fotografia; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente violazione di legge quanto all'art. 3 della Costituzione, nonché vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in ordine all'entità della pena applicata in continuazione - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tA IVANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1.966 avverso la !:.sentenza del 17/02/2023 della CORTE.. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udii :a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25357/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui ai capi A) truffa; B) possesso e fabbricazione di documenti falsi; C) sostituzione di persona; Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato telematicamente il 2 novembre 2023, una memoria intempestiva, siccome non rispettosa del termine di quindici giorni prima dell'udienza, e comunque non incidente sulle valutazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta prova della sussistenza del dolo specifico del reato di truffa; nonché vizio di motivazione quanto alla sussistenza dolo specifico - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in ordine agli indicatori di una volontà decettiva dell'imputato sussistente fin dalla fase della contrattazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in relazione al reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi - è carente di interesse perché, se è vero che non vi è motivazione, è altrettanto innegabile che il motivo di appello fosse manifestamente infondato perché la sentenza di primo grado aveva affermato che l'imputato aveva concorso nel reato apponendo sul falso documento la propria fotografia; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente violazione di legge quanto all'art. 3 della Costituzione, nonché vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in ordine all'entità della pena applicata in continuazione - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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