CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; che il medesimo difensore, con istanza del «25 settembre ore 15,12» ha depositato istanza per l'avvio di un programma di giustizia riparitiva; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alla categoria del vizio di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; - che, con riferimento al terzo motivo, va ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che l'istanza per l'avvio di un programma di giustizia riparativa - oltre a essere tardiva, proposta ad autorità giudiziaria non competente e a risultare priva di argomentazioni che possano indurre a ritenere opportuna l'attivazione di tale istituto - è relativa a un procedimento rispetto al quale deve ritenersi già formato il giudicato sostanziale, attesa l'inammissibilità del ricorso originario; che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente l'istaurazione di un valido rapporto processuale e l'avvio della corrispondente fase processuale e, conseguentemente, determina la formazione del giudicato sostanziale (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a