CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 6 novembre 2024, ha ridotto ad anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 2 ottobre 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza difensiva, la pluralità dei precedenti specifici a carico dell'imputato, rivelatori di una qualificata propensione a delinquere, confermata anche dalla commissione della condotta per cui si procede. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M