CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 Il TRIBUNALE DI SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la conclusioni del Sostituto PG, Domenico R.A. Seccia, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada», senza l'applicazione delle relative sanzioni amnnnistrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., le sanzioni ammnistrative accessorie, previste per legge, della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. La Procura ricorrente ha altresì chiarito che dal provvedimento impugnato non emerge se si sia trattato nella specie di veicolo appartenente a persona estranea al reato e, quindi, non confiscabile, con conseguente raddoppio della sanzione della sospensione della patente di guida, anch'esso previsto per legge. 3. La Procura generale ha chiesto per iscritto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen, è fondato. 2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione dedotta dal Procuratore generale, oltre che ammissibile, è anche fondata. 3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione, che oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). 3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto a applicare le relative obbligatorie sanzioni ammnistrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. La sentenza, peraltro, neanche evidenzia l'eventuale inconfiscabilità del veicolo, per l'appartenenza a persona estranea al reato, circostanza che, comunque, qualora fosse stata accertata avrebbe implicato, sempre per legge, il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata statuizione circa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio sul punto al Tribunale di Sulmona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione circa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Sulmona. Così deciso il