CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 46788/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MARSALA nei confronti di: TRIBUNALE LECCEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala, conclusione condivisa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore dell'autorità giudiziaria di Marsala, in relazione al reato di tentata frode informatica aggravata e continuata, contestata, in concorso tra loro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ha, in proposito, rilevato che, se la persona offesa, la «Amici di Nico ONLUS», ha sede in provincia di Lecce, e, in particolare, a Matino, gli imputati risiedono, invece, in Sicilia, da dove, stante all'impostazione accusatoria, avrebbero manomesso il sistema informatico, tentando, in due successive occasioni, di ordinare il trasferimento di consistenti somme di denaro dal conto corrente della persona offesa su quelli intestati, un caso, a [OSCURATO:PERSONA] e, nell'altro, ad una società riconducibile ai due Gambino. Ha, quindi, osservato che «trattandosi di reato tentato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen., è competente il Giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto, sicché esso non può che essere avvenuto in Sicilia in quanto nel reato di specie "l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona offesa, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima attraverso la manipolazione di detto sistema" (Sez. 2, n. 10354/20)» e «che, pertanto, anche facendo ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sia l'ultima parte di azione che il luogo di dimora o domicilio dell'imputato sono sicuramente fuori Lecce e vanno correttamente individuati in Sicilia con conseguente competenza del Tribunale di Marsala». 2. Tramessi gli atti al Procuratore della Repubblica pressa il Tribunale di Marsala, che ha esercitato l'azione penale, il giudice, all'udienza del 9 luglio 2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza. In proposito, ha eccepito che, al cospetto della contestazione di un reato nella forma tentata, la competenza territoriale deve essere determinata in ragione del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto e che, essendo tale luogo ignoto, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi previsti, in via gradatamente sussidiaria, dall'art. 9 cod. proc. pen.. Al riguardo, ha considerato: - che, non conoscendosi l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, non è possibile utilizzare il criterio indicato al comma 1 dell'art. 9;- che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione a quello sancito dal successivo comma 2 (stando al quale «Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato»), posto che, se i Gambino risiedono in Castelvetrano, comune compreso nel circondario di Marsala, [OSCURATO:PERSONA] è, invece, residente in Misilmeri, località ricadente in quello di Palermo; - che, pertanto, non resta che applicare la regola stabilita, in via residuale, al comma 3, («Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335») che conduce a riconoscere la competenza dell'autorità giudiziaria di Lecce, ove, pacificamente, è avvenuta l'iscrizione originaria. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 26 settembre 2024, dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala, conclusione condivisa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Lecce. L'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] attiene a due condotte di manipolazione informatica, commesse, rispettivamente, il 10 ed il 21 febbraio 2020, mediante introduzione abusiva nel sistema informatico della [OSCURATO:PERSONA], presso la quale era stato acceso il conto corrente della «Amici di Nico ONLUS», ed inserimento di due ordini di bonifico, intesi al trasferimento di rilevanti importi di denaro su conti correnti riconducibili agli imputati. Trattandosi di frode arrestatasi allo stadio del tentativo, per non essere state eseguite le disposizioni impartite all'istituto di credito, solo in apparenza provenienti da soggetto a ciò autorizzato, l'attribuzione della competenza per territorio in forza del criterio stabilito, in linea generale, dall'art. 8, comma 4, 3 " cod. proc. pen. — a tenore del quale «Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto» — postula l'individuazione, con sufficiente certezza, del luogo di compimento dell'atto, da intendersi, secondo un condiviso indirizzo ermeneutico, «nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato» (Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023, Pisanu, Rv. 284855 - 01). Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo, per quanto sopra esposto e come, del resto, confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01), alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] del sistema informatico di [OSCURATO:PERSONA], elemento specializzante, rispetto alla truffa, e costitutivo della fattispecie incriminatrice, l'assunto, posto a fondamento della tesi sostenuta, sia pure con diversi accenti, dal Tribunale di Lecce e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli agenti avrebbero operato dalle località di rispettiva residenza si risolve in una mera illazione, perché trascura la natura virtuale dell'operazione illecita, interamente dematerializzata e, in quanto tale, eseguibile in qualunque porzione di territorio e grazie alla disponibilità di presidi tecnologici non necessariamente installati presso le residenze degli imputati. Considerato, vieppiù, che la documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA] non pare attestare, ad onta di quanto ottimisticamente dedotto dall'imputato, che egli o i correi si siano resi autori dei comportamenti illeciti trovandosi in un luogo precisamente determinato (e risultando, piuttosto, che il conto corrente sul quale sarebbero dovuto confluire la somma di euro 37.721,00 era stato acceso presso l'Agenzia 1077 di BPM Webank, sita in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 4, mentre il successivo tentativo di frode era stato congegnato in modo che la somma di 40.000 euro fosse accreditata presso un istituto di credito sito in Marinella di Selinunte), deve, quindi, concordarsi con il Tribunale di Marsala in ordina alla necessità di far ricorso ai criteri suppletivi elencati all'art. 9 cod. proc. pen.. Posto, allora, che, per quanto sin qui illustrato, non è stato accertato in quale luogo sia stata compiuta l'ultima parte dell'azione criminosa, e che la • residenza degli imputati in due diversi circondari preclude l'utilizzo della regola sancita al comma 2 (neutra rivelandosi, va incidentalmente rilevato, la preponderanza quantitativa di coloro che risiedono nel circondario lilibetano), non resta, in conclusione, che applicare il criterio, assolutamente residuale, della prima iscrizione del procedimento, avvenuta in Lecce il 2 settembre 2020.3. Consegue ai precedenti rilievi l'attribuzione della competenza al Tribunale di Lecce cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la