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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28725/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]-BORSA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 23 / 09/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8284 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8284del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TSSVLR 52B47 A944A ) AMADUCCI Francesca (C.F.: MDCFNC 83L56 A944D ) rappresentatee difese dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53L30 A944I ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B22 F717C), [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D30 E885R ) e Gio- vanni Porcelli(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P14 H224Q ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresen- tanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- dano (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58P09 H501L ) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- nonché TUDINI Flavio (C.F.: TDNFLV 55R29 A944U ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 2406/2021, pubblicata in data 21 settembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 8284/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’attività svolta dal promotore finanziario di quest’ultima,[OSCURATO:PERSONA], che, a loro dire, aveva sottratto al- cune somme versatepresso la banca, a scopo di investimento.

La banca convenuta, nel contestare la domanda, ha chiamato in giudizio il Tudini per essere eventualmente manlevata in caso di soccombenza.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bologna, che ha condannato la società convenuta a pagare agli attori la somma complessiva di € 168.020,52, oltre accessori.

La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado,la ha invece rigettata.

RicorronoValeria Tassinari e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di Paolo FrancescoAmaducci, deceduto nel corso del giu- dizio,sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della parte controricorrente (e ricorrente in via incidentale condizionata). [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione Le parti ricorrenti in via principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate,in relazione alla quale vi è atto di espressa accettazione della società controricorrente.

Ric. n. 8284/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 La rinunzia e l’accettazione risultano depositate prima della data dell’adunanza cameralee regolarmente sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art.390 c.p.c..

Il deposito della rinuncia deveritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).

In ogni caso, l’espressa accettazione della controparte consente di superare ogni possibile questione sul puntoed in virtù della stessa non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art.391 c.p.c..

Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione delgiudi- zio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità .

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]-BORSA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 23 / 09/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8284 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8284del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TSSVLR 52B47 A944A ) AMADUCCI Francesca (C.F.: MDCFNC 83L56 A944D ) rappresentatee difese dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53L30 A944I ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B22 F717C), [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D30 E885R ) e Gio- vanni Porcelli(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P14 H224Q ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresen- tanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- dano (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58P09 H501L ) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- nonché TUDINI Flavio (C.F.: TDNFLV 55R29 A944U ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 2406/2021, pubblicata in data 21 settembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 8284/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’attività svolta dal promotore finanziario di quest’ultima,[OSCURATO:PERSONA], che, a loro dire, aveva sottratto al- cune somme versatepresso la banca, a scopo di investimento. La banca convenuta, nel contestare la domanda, ha chiamato in giudizio il Tudini per essere eventualmente manlevata in caso di soccombenza. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bologna, che ha condannato la società convenuta a pagare agli attori la somma complessiva di € 168.020,52, oltre accessori. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado,la ha invece rigettata. RicorronoValeria Tassinari e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di Paolo FrancescoAmaducci, deceduto nel corso del giu- dizio,sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della parte controricorrente (e ricorrente in via incidentale condizionata). [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Le parti ricorrenti in via principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate,in relazione alla quale vi è atto di espressa accettazione della società controricorrente. Ric. n. 8284/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 La rinunzia e l’accettazione risultano depositate prima della data dell’adunanza cameralee regolarmente sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art.390 c.p.c.. Il deposito della rinuncia deveritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023). In ogni caso, l’espressa accettazione della controparte consente di superare ogni possibile questione sul puntoed in virtù della stessa non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art.391 c.p.c.. Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione delgiudi- zio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità . Così
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