Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 2011 – Fapricela / Commissione
(causa T‑398/10 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave
ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società
richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑17)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di
concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di
procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑24)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze
eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una tale garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell’obiettiva
impossibilità di ottenere tale strumento finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi
di prova documentali dettagliati e certificati (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v.
punti 26‑28)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di
concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene
l’impresa e del suo azionariato – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
(v. punti 31‑32, 34‑35)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104,
n. 2) (v. punto 43)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un
procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione),
in particolare nella misura in cui si impone l’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione
dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.