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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:395
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 2011 – Fapricela / Commissione (causa T‑398/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑17)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑24)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una tale garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell’obiettiva impossibilità di ottenere tale strumento finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi di prova documentali dettagliati e certificati (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 26‑28)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑32, 34‑35)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 43) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella misura in cui si impone l’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 2011 – Fapricela / Commissione (causa T‑398/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑17) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑24) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una tale garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell’obiettiva impossibilità di ottenere tale strumento finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi di prova documentali dettagliati e certificati (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 26‑28) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑32, 34‑35) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 43) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella misura in cui si impone l’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.