Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:862
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 – Haltergemeinschaft LBL / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑250/10)
«Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica – Art. 14, n. 1, lett. b) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea – Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per
voli effettuati a fini diversi dalla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Esenzione dei prodotti forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa
dall’aviazione di diporto privato – Portata – Locazione o noleggio di un aeromobile a un’impresa per i propri fini commerciali diversi dalla prestazione di un servizio
aereo a titolo oneroso – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 14, n. 1, lett. b)] (v. punti 25-26 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva
del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) – Portata dell’esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione
quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea – Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore
di un aeromobile, che non sia un’impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell’aeromobile per i voli da essi
effettuati a fini commerciali.
[OSCURATO:PERSONA]. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa, come quella
di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente
al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte
delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti energetici
forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto
privato, prevista da detta disposizione.