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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18616/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 14 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 635 in relazione all'art. 636, terzo comma cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 636, terzo comma, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura un errore nel calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non era ancora maturata alla data della lettura del dispositivo della sentenza di appello, essendo irrilevante che il reato si sia prescritto nelle more del deposito della motivazione; considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, è costituito da mere doglianze di merito, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 1-3 sugli elementi probatori posti a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati tra cui i verbali di accertamenti sui luoghi, che attestavano la presenza dei bovini nella disponibilità degli imputati sul fondo della persona offesa, e le attendibili dichiarazioni rese dai testi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 14 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 635 in relazione all'art. 636, terzo comma cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 636, terzo comma, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura un errore nel calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non era ancora maturata alla data della lettura del dispositivo della sentenza di appello, essendo irrilevante che il reato si sia prescritto nelle more del deposito della motivazione; considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, è costituito da mere doglianze di merito, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 1-3 sugli elementi probatori posti a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati tra cui i verbali di accertamenti sui luoghi, che attestavano la presenza dei bovini nella disponibilità degli imputati sul fondo della persona offesa, e le attendibili dichiarazioni rese dai testi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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