CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1993
Cassazione n. 43856/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1993 L,Z.CCE- avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] a.9-20,-sz-0 La Corte di appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza emessa in data 13/11/2019 dal Tribunale di Taranto, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui aggli artt. 1 I. n. 895 del 1967, 703 cod. pen. e 81-635 cod. pen. e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro novemila di multa, disponendo l'immediata esecuzione di detta sentenza. La Corte territoriale ha, invero, rilevato che: - gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. prevedono le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione (personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori, se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, o infine davanti a un agente consolare all'estero ; o con telegramma o a mezzo di raccomandata indirizzati alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); - detto quadro normativo non è stato modificato dalle norme della legislazione d'urgenza di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, almeno sino alla conversione con legge n. 176 del 2020 del d. I. n. 137 del 2020, il cui art. 24, con l'introduzione del comma 6 bis, ha statuito, dal 25.12.2020, che sia possibile la proposizione a mezzo posta elettronica certificata, secondo le modalità ivi dettagliatamente specificate (ivi inclusa la sottoscrizione digitale), dell'atto di impugnazione; - in tal senso è stata la pregressa interpretazione giurisprudenziale; - ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto nel caso di specie in quanto inviato a mezzo posta elettronica certificata il 19.3.2020 (per mero refuso nel provvedimento viene indicata la data del 19.3.201.9). Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Detommaso, a mezzo del proprio difensore. Col primo motivo il difensore rileva che la normativa emergenziale già col comma 4 dell'art. 24 del d. I. n. 137 del 2020 riconosce la facoltà fino al 31.1.2021 di procedere al deposito a mezzo pec di qualsiasi atto documento o istanza, comunque denominata. Aggiunge che, nel clima di incertezza generale indotto da detta normativa emergenziale, coinvolgente anche gli uffici di impugnazione dei Tribunali (ivi compreso quello del Tribunale di Taranto che dava indicazioni errate ad altro legale circa la presentazione dell'appello a mezzo pec nel periodo escluso dalla Corte territoriale nell'ordinanza impugnata), dovrebbe essere giustificato l'errore circa le modalità di presentazione dell'impugnazione. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.24 e 111 Cost. e si invoca l'applicazione dell'art. 5 cod. pen. Il difensore insiste che l'invio a mezzo pec nella specie può e deve ritenersi conseguenza di un errore determinato da ignoranza incolpevole dei termini processuali e dalla incolpevole negligenza del legale dell'epoca della proposizione dell'appello nell'approfondire le informazioni ricevute, tale da integrare un'ipotesi di errore scusabile ai sensi dell'ultimo articolo citato e da giustificare una rimessione in termini per l'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La nuova normativa, che consente l'impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata, di natura processuale e perciò soggetta al principio tempus regit actus, si applica alle impugnazioni penali proposte a partire dal 24 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 176 del 2020): il comma 6-decies della norma, peraltro, nel ribadire il suddetto principio, ha previsto una disposizione transitoria che fa salva l'efficacia degli atti di impugnazione in formato elettronico trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020 (e quindi dal 29 ottobre 2020) alla casella di posta elettronica del giudice competente ai sensi del precedente comma 4, alla condizione, tuttavia, che essi siano "sottoscritti digitalmente". La firma digitale assolve infatti la funzione fondamentale di certificare la cd. "paternità" dell'atto trasmesso, consentendo al giudice dell'impugnazione di verificare la condizione essenziale, nel sistema delle impugnazioni, della provenienza dell'atto da un soggetto legittimato (art. 591 comma 1 lett. a) cod.proc.pen.), mentre l'utilizzo della posta elettronica certificata si limita ad assicurare la mera provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005). Orbene, l'appello in esame risulta inviato a mezzo di posta elettronica certificata il 19.3.2020 e quindi prima sia del 24 dicembre 2020 che del 29 ottobre 2020 e correttamente la Corte territoriale ne ha dichiarato l'inammissibilità perché non presentato nelle forme previste dalla legge (a nulla rilevando, a fronte del chiaro disposto degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e della normativa emergenziale esaminata, alla luce anche degli ampi interventi della giurisprudenza di legittimità, l'errata interpretazione, senza dubbio non scusabile, del difensore proponente l'appello; in questo senso non ravvisandosi i profili di illegittimità costituzionale dedotti con il secondo motivo). Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de