CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 020UEH) avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE d'APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 20 febbraio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato la condotta di mancata detenzione della carta precettiva ai sensi dell'art. 650 cod. pen. e, per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso essendo il reato estinto per prescrizione mentre per il resto ha confermato l'impugnata sentenza. - 1.1. L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni di "non detenere o comunque non portare indosso telefoni 1cellulari o altri apparati elettronici di comunicazione" e di "portare con se la carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità di Polizia"; accertato in Barletta il 5 luglio 2017; con la recidiva reiterata infraquinquennale a pena eseguita. 1.2. Il Tribunale ha condannato l'imputato, applicata la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, «per aver commesso il delitto di cui al capo di imputazione essendo stato dichiarato recidivo e nei cinque anni successivi all'ultima condanna» (pag. 5 sent. I grado), alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, assumendo come pena base quella di anni uno di reclusione, aumentati di due terzi per la recidiva. 1.3. La Corte d'appello, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado: - ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata contestata, «dal momento che l'imputato ha riportato una condanna per rapina continuata e porto d'armi, fatti commessi nel 2008; con sentenza irrevocabile nel 2010; una sempre per rapina commessa nel 2008, giudicata con sentenza irrevocabile nel 2021; una ancora per rapina e porto d'armi, fatti commessi nel 2007 e giudicati con sentenza irrevocabile il 18/9/2012; infine un rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, fatto commesso nel 2010 e giudicato con sentenza irrevocabile nel 2015. La violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno si pone nell'ambito di questa personalità incline a delinquere e costituisce una progressione della sua pericolosità sociale» (pag. 4); - ha escluso la concedibilità delle circostanze generiche «nemmeno equivalenti alla recidiva, dal momento che lo stesso è rimasto assente a giudizio e non ha inteso fornire alcuna giustificazione rispetto a quanto gli veniva contestato» (pag. 4). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato atto che il Giudice di prime cure è partito dalla pena minima di un anno di reclusione - ritenuta pertanto dalla Corte «non ulteriormente contenibile nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione» (pag. 4) - ed ha proceduto al «doveroso» aumento dei due terzi per la recidiva (pag. 5). 2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'imputato che, con unico motivo, denuncia violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata ed al diniego della concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, dopo aver escluso la rilevanza penale della prima condotta contestata (mancata detenzione della carta precettiva) ed averla riqualificata in reato contravvenzionale, dichiarandolo prescritto, avrebbe dovuto riconsiderare 2complessivamente la posizione dell'imputato alla luce del venir meno di uno dei due addebiti originari e rimodulare il trattamento sanzionatorio, con una più attenta verifica sulla sussistenza della recidiva e sulla concedibilità delle attenuanti generiche; ed invece, nonostante la riduzione del compendio accusatorio e la minore gravità complessiva della condotta, ha mantenuto ferma la pena inflitta in primo grado e, con essa, l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla ritenuta recidiva, si denuncia l'illogicità e la genericità della motivazione secondo la quale il delitto in contestazione si pone nell'ambito di questa personalità «incline a delinquere e costituisce una progressione della sua pericolosità sociale», in quanto priva di qualsivoglia collegamento effettivo col fatto in esame e con il tempo trascorso dai precedenti giudizi di condanna. Quanto alle negate attenuanti generiche, si denuncia l'illogicità e l'erroneità della motivazione fondata sull'assenza a giudizio e sulla mancanza di giustificazioni al fatto commesso, in assenza di un globale esame della personalità della condotta complessiva e della concreta gravità del fatto, tanto più che una delle sentenze considerate riguarda una contravvenzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto deduce censure aspecifiche e manifestamente infondate. 1. Quanto alla ritenuta recidiva qualificata, la Corte territoriale ha offerto una motivazione non manifestamente illogica né apparente e, come tale, insindacabile in questa sede. 1.1. La sentenza impugnata considera che l'imputato è gravato da recidiva reiterata, dal momento che «ha riportato una condanna per rapina aggravata e porto d'armi, fatti commessi nel 2008, con sentenza irrevocabile nel 2010, una sempre per rapina commessa nel 2008, giudicata con sentenza irrevocabile nel 2011; una ancora per rapina e porto d'armi, fatti commessi nel 2007 e giudicati con sentenza irrevocabile il 18/09/2012; infine, un rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, fatto commesso nel 2010 e giudicato con sentenza irrevocabile del 2015» (pag. 4 sent. imp.). Certamente censurabile, in diritto, è quest'ultimo passaggio motivazionale in cui la Corte menziona e valorizza erroneamente una condanna per 3contravvenzione (art. 651 cod. pen.: sub 6 casellario giudiziale), del tutto estranea agli effetti dell'istituto della recidiva disciplinato dall'art. 99 cod. pen., come riformato dalla legge n. 251 del 2005. Tuttavia, tale valutazione - pur erronea e, come tale, meritevole di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. mediante sua espunzione - non influisce sulla complessiva tenuta della motivazione spesa a sostegno della ritenuta recidiva qualificata, sussistente in ragione delle altre condanne a titolo delittuoso di cui hanno dato conto i Giudici d'appello i quali, peraltro, non si sono limitati ad un mero riscontro formale dell'esistenza dei suddetti precedenti penali (corrispondenti alle condanne sub 1, sub 2 e sub 4 del casellario giudiziale), ma si sono espressi nei confronti dell'imputato nel senso che «la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno si pone nell'ambito di questa personalità incline a delinquere e costituisce una progressione della sua pericolosità sociale» (pag. 4 sent. imp.). Con ciò - osserva il Collegio - deve ritenersi che la Corte territoriale, sia pure con motivazione succinta, abbia ritenuto il nuovo episodio criminoso di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (per la parte confermata rispetto alla sentenza di prime cure) effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, ossia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (cfr. Corte cost. n. 192 del 2007; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, in motiv. § 11; cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/10/2010, Calibè e altro, in nnotiv.). 1.2. D'altra parte, con precipuo riguardo all'istituto della recidiva - la cui applicazione impone al giudice un'analisi concreta della fattispecie posta alla sua attenzione onde verificare se i reati in contestazione risultino sintomatici di una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato tale da apparire refrattario alla comminatoria penale e mostrare una propensione a delinquere di tale persistenza da giustificare l'irrogazione di una risposta sanzionatoria aggravata - nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che il giudice può adempiere al relativo onere motivazionale anche implicitamente, ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803-01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040-01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130-01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533-01; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341-01). 4Nella specie, sia pure in forma sintetica, una tale valutazione è stata compiuta dalla Corte territoriale perché, sebbene non abbia parlato espressamente di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, ha comunque (implicitamente) formulato un giudizio ad esso assimilabile; come d'altra parte sul punto già il Tribunale si era espresso, laddove aveva complessivamente stigmatizzato la «capacità a delinquere dell'imputato» rispetto ad un soggetto «gravato da plurime pronunce per eterogenei reati» (pag. 5 sent. I grado). 2. Quanto al rilievo difensivo con cui si censura il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato. 2.1. In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249- 01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01). Merita poi di essere ribadito che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale è obbligato a motivare ai riguardo solo quando in relazione ad esse vi sia stata un'espressa istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificare la particolare benevolenza del giudice (da ultimo, Sez. 3, n. 27670 del 2/7/2025, Vinaccia, non mass. sul punto; cfr. già Sez. 2, n. 4597 del 06/12/1972, dep. 1973, Colombo, Rv. 124315-01). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; conf. Sez. 4, n. 39566 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01), potendo il diniego essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). 2.2. Anche il comportamento processuale dell'imputato può rilevare ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, infatti, si è affermato che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità 5ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747-01). Più in generale si è osservato che l'atteggiamento "non collaborativo" dell'imputato può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339-01: in motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.). Si è ritenuto altresì che il silenzio dell'imputato possa essere valutato - sul piano del comportamento processuale - ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.: infatti, l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle mede sime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale (Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zannpella, Rv. 207560). 2.3. Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando che l'imputato è rimasto assente in giudizio e che non ha inteso fornire giustificazioni. Si tratta di una motivazione che, a fronte di un motivo di appello generico sul punto, non è né contraddittoria né manifestamente illogica e, come tale, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, Bianciotto e altro, non mass.; Sez. 2, n. 8872 del 28/1/2025, Bajramaj, non mass.; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 3, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271270-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il correlato principio - costantemente affermato da questa Corte - secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. 6pen., a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così già Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252-01; da ultimo, Sez. 4, n. 29959 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Azzara, non mass.; Sez. 3, n. 29697 del 13/5/2025, Samir, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in nnotiv. § 1.2), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01). 3. Al rilievo della manifesta infondatezza delle censure segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dich P.Q.MDeprisItE,:ta rlie,:: 0.I :fri;_i o2 FRon-;.e. lì e. t)......................... . ......... .. .....[OSCURATO:PERSONA] \(.3IU [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] 7