CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12432/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4628/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 R.G.N. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12432/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC 169/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 4628/2017, depositata il 20 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente INPDAP in quiescenza dal 31.3.2010, già inquadrato nell'Area C, posizione C3, differenze retributive per €. 26.020,26 conseguenti all'esercizio di mansioni proprie della superiore Area C, posizione C4, nel periodo dal 16.12.2004 al 31.3.2010 in cui era direttore responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPDAP; 2. la Corte territoriale , riassunte le declaratorie contrattuali (c.c.n.l. EPNE 1998/2001), ha ritenuto che il tratto distintivo tra livello C3 e livello C4 si rinvenisse nel «diverso grado di responsabilità del proprio operato», in termini di autonomia decisionale e grado di competenze, e che il Giuffrida non avesse esplicitato quale fosse l’attività che era chiamato a svolgere né dedotto in checonsistesse la responsabilità affidatagli, non bastevole appalesandosi , a l riguardo, l’indicazione dell’assunzione formale dell’incarico di responsabile del detto Bollettino dal 16.12.2004; 3. secondo il giudice d’appello, «la formale assunzione della responsabilità di una struttura organizzativa», ove anche conferita, sarebbe presupposto attitudinale tipico del livello superiore che non esime, tuttavia, dall’indagare l’elevato grado di qualificazione nella gestione dei processi aziendali, l’elevata esperienza pratica, le conoscenze approfondite, l’autonomia decisionale, pur richieste dalla declaratoria contrattuale di riferimento;3. ciò comportava l’irrilevanza delle prove testimoniali, non ammesse dal primo giudice, e la non conferenza del principio di non contestazione, incongruamente evocato dal Giuffrida, posto che non si poteva (secondo la Corte capitolina) contestare quanto non dedotto ex adverso; in merito alla deduzione dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Bollettino non era una «struttura organizzativa», essa non poteva dirsi tardiva ex art. 345 cod. proc. civ.: si trattava di argomento difensivo volto a censurare la statuizione del primo giudice che, alla stregua della sola nomina a direttore del Bollettino, aveva riconosciuto parzialmente le pretese attoree, statuizione «pur(tuttavia) da riformarsi sotto diversa angolazione»; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneEttore Giuffridacon due motivi , cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47 e dell’art. 57 cod. pen.; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 allegato A (declaratorie delle aree) del c.c.n.l. EPNE 1998/2001; secondo il ricorrente, sarebbe la stessa legge a individuare le peculiarità della figura del direttore responsabile di periodico, ivi comprese le responsabilità che ineriscono al suo ruolo a prescindere dalle mansioni svolte o meno in concreto; non erano, dunque, necessarie ulte riori precisazioni una volta acclarato che il Giuffrida era stato nominato, quale giornalista iscritto all’albo, direttore responsabile della Rivista, il che si rifletteva automaticamente in termini di «responsabilità del proprio operato»,la cui prova, ritenuta erroneamente manchevole dalla corte capitolina, non serviva; 2.il motivo è infondato;2.1 va premesso che le rivendicazioni del Giuffrida si concentrano nel periodo dal 16.12.2004 al 31.3.2010 in cui egli è stato direttore responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’Inpdap; è un torno di tempo che intercetta la vigenza del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del c.c.n.l. 2002/2005 (in cui il sistema di classificazione viene sostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007 , de l c.c.n.l. 2006/2009; dal 1.10.2007, allorché ha avuto vigenza il c.c.n.l. 2006/2009, la domanda del Giuffrida è in radice destituita di fo ndamento , e questo perché l'art. 9 del c.c.n.l. 2006/2009 legittimamente ha previsto, in linea con la disciplina delle mansioni intra area, tutte de plano esigibili, che solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, senza che su tale esito possa (beninteso) esplicare effetti la normativa transitoria del c.c.n.l. 2006/2009, e ciò neppure per chi, nel precedente regime , avesse (in ipotesi) svolto mansioni superioria quelle di formale inquadramento (sul lo specifico punto cfr. Cass. n. 29624 del 2019, in motivazione, ai punti da 5.3 a 5.5; cui addeCass. n. 18901/2019); 2.2 per il periodo dal 16.12.2004 al 1.10.2007, valgano invece le seguenti considerazioni; nell'AREA Cè inserito il personale « competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera « a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione); nella declaratoria generale dell'AREA si precisa che il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica». L'AREA C, quindi, si caratterizza per il livello di conoscenze richiesto al dipendente in ragione della capacità di quest'ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all'interno dell'AREA stessa, è elemento richiamato in tutti i profili; più nel dettaglio, la posizione C3 presuppone « la capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza; attitudini al "problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo professionale all'ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della qualità e alla circolarità delle informazioni; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del "cliente"; attitudine alla cooperazione e all'integrazione operativa e funzionale, capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo»; mentre la posizione C4 suppone «l'assunzione di responsabilità formale in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle risorse nell'obiettivo di contribuire responsabilmente allo sviluppo e all'integrazione delle conoscenze rilevanti per i processi aziendali; la partecipazione al sistema di valutazione; la capacità di assumere decisioni anche in situazioni di criticità orientando il proprio contributo all'ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della qualità, alla circolarità delle informazioni, all'integrazione interna ed esterna (...)»; orbene, la Corte territoriale, in difettodi definizione di un’ apposita area di contrattazione, ex art. 9 comma 5 legge n. 150/2000 , del profilo professionale de l giornalist a addett o a ll’ ufficio stampa , ha rettamente interpretato le disposizioni della disciplina collettiva qui applicabile, e sopra richiamate, evidenziando che i tratti differenziali fra il personale delle due posizioni, C3 e C4, vanno individuati nel «diverso grado di responsabilità del proprio operato» quale elemento indicatore, in termini di autonomia decisionale e grado di competenze, della più elevata professionalità; a riguardo, l a sentenza impugnata ha r i tenuto carenti le allegazioni attoree in ordine alle mansioni concretamente espletate e non surrogabile tale deficit alla stregua della mera attribuzione (al Giuffrida) del ruolo formale di D irettore responsabile del [OSCURATO:PERSONA], i cui compiti erano rimastisfumati, difettando nel ricorso introduttivo qualsivoglia elemento in ordine agli aspetti contenutistici e al grado dicomplessità dell’incarico in questione e a lle sue modalità di esplicazione, con speciale riguardo al livello di professionalità e autonomia richiesta , alle risorse assegnate e al grado di responsabilitàrichiesto; non era stato, in particolare , dedott o lo svolgimento de i compiti che, nelle redazioni delle testate, sono tipici del direttore (come ad es. impartire l e direttive politiche e tecnico - professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, propo rre le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo: cfr. l a disciplina contenuta nel l’art. 6 del c.c.n.l. giornalistico2001-2005); anche il grado di responsabilità nell’assunzione di tali compiti era rimasto incerto , diversamente atteggiandosi a seconda che alla raccolta e riproduzione deg l i atti dell’Istituto fosse stato addetto , in ipotesi, il solo Giuffrida o più soggetti da lui eventualmente coordinati: aspetto , anche questo, ritenuto decisivo dal giudice d’appello per la reiezione della domanda, posto che l’assunzione di responsabilità, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all'interno dell'AREA stessa, è elemento richiamato (si noti) in tutti i profili (Cass. 11 novembre 2019, n. 29093; Cass. 18 gennaio 2022, n. 1496); il giudice di appello ha giustamente rievocato , quindi, i l principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 8683 del 2018) secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, lungi dall’essere regolato da automatismi, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; ebbene, difettando gli elementi di fatto essenziali sulle concrete mansioni espletate – non ritraibili dalle fon ti normative (artt. 3 l. n. 47/1948 e 57 cod pen.), non potendo a priori escludersi che il grado di responsabilità attribuito al Giuffri d a fosse compatibile con la posizione C3 assegnata – era precluso dare compimento al procedimento di sussunzione logica delle stesse nel la posizione ordinamentale C4 richiamata; 3. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 416 comma 3 cod. proc. civ. e dell’art. 437 comma 2 cod. proc. civ.; ad avviso del ricorrente, tardiva perché “nuova”, comportando un allargamento del thema decidendum, era la deduzione in appello dell’[OSCURATO:PERSONA] che il Bollettino non era una “struttura organizzativa” ma una semplice linea di attività che consisteva nella tenuta di una pubblicazione che raccoglie dati ufficiali dell’Istituto, non implicante alcuna scelta, raffronto o elaborazione di dati o specifiche responsabilità; 4.il motivo è inammissibile; anzitutto il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, avrebbe dovuto riportare i passaggi del ricorso introduttivo ove qualificava il [OSCURATO:PERSONA] dell’Inpdap come struttura organizzativa, e dove altresì aggiungeva di «averne coordinato la redazione», riportando il contenuto dei documenti richiamati a pag. 13 ult. cpv. del ricorso, e assolvendo al relativo onere di localizzazione, onde poter utilmente invocare il principio di non contestazione ex art. 416 comma 3 cod. proc. civ.; ciò tanto più perché dallo storico della lite si evince che il Giuffrida aveva, invece, affermato di fare parte («dipendente presso la struttura») dello Staff per l’informazione, ex [OSCURATO:PERSONA]; trattasi di aspetto, quello legato alla natura di struttura organizzativa del [OSCURATO:PERSONA] dell’Inpdap, comunque nient’affatto dirimente , avendo lo stesso giudice d’appello espressamente chiarito che la pronuncia di primo grado era da riformare «sotto diversa angolazione»; la Corte distrettuale ha, infatti, osservato, con affermazione non adeguatamente censurata, che la formale attribuzione d ella responsabilità di una «struttura organizzativa», ove pure esistente , sarebbe stato «presupposto attitudinale meramente indicativo del tratto tipico di quel livello», e non esonerava, evidentemente, il ricorrente dall’allegazione, e prova , dell’elevato grado di qualificazione «nella gestione dei processi aziendali», dell’ elevata esperienza pratica, delle conoscenze approfondite e dell’ autonomia decisionale, complessivamente richieste dallaposizione rivendicata; trattasi di conclusione corretta, logica e coerente con la disciplina collettiva richiamata, non scalfita dalle censure del ricorrente;5. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono regolate in ossequio al principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di