CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 32512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3024-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1618/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2014, la [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2014, emanato dal Tribunale di L’Aquila, ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui veniva ingiunto il pagamento di forniture di merci e macchinari per Euro 36.438,76, indirizzate alla [OSCURATO:SOCIETA] in vista di una futura fusione tra le due società. A fondamento dell’opposizione, l’impresa dedusse di riconoscere solo 5 delle 17 fatture azionate con ricorso monitorio, corrispondenti alla somma di Euro 10.634,16, mentre contestò le restanti 12 fatture, in quanto non risultanti dalle scritture contabili della società, nonché in ragione di una compensazione operata tra le parti per reciproci crediti e debiti, che emergeva da una scrittura privata del dicembre 2007. L’opponente espose, inoltre, di essere creditrice di Euro 84.177,29 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo conseguentemente, in via riconvenzionale, la condanna della società convenuta al pagamento della suddetta somma. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], contestando integralmente le pretese dell’opponente e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, di cui chiese preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività. Istruita la causa mediante interrogatorio formale deferito al legale rappresentante dell’opposta, il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 364/2017, rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il Giudice di primo grado rilevò che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito piena prova del titolo costitutivo della pretesa azionata, rappresentato dalla fornitura di merci alla [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest’ultima aveva omesso di provare sia il credito offerto in compensazione, sia il credito oggetto della domanda riconvenzionale. 2.La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1618/2021, del 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ritenuto non provata l’eccezione di compensazione dei crediti, in quanto la scrittura privata del 2007 era in realtà relativa ai soli documenti in essa citati, tra cui non risultavano le fatture oggetto di ingiunzione. In merito al credito oggetto della domanda riconvenzionale, la Corte d’Appello ha condiviso le conclusioni del primo giudice, non essendo emerso dall’istruttoria alcun formale accordo tra le parti relativo alla partecipazione della Italeurom al piano di sviluppo industriale della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi di ricorso illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in riferimento alla domanda principale, la violazione dell’art. 2697 c.c., la errata e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.. La Corte d’Appello, pur affermando in linea teorica il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è onere dell’opposto provare l’esistenza del credito, avrebbe concretamente dispensato dalla suddetta prova la opposta Italeurom. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sull’erroneo presupposto che l’odierna ricorrente avesse omesso di contestare il fatto costitutivo della pretesa avversaria, avrebbe ritenuto tale fatto provato, esonerando la Italeurom dall’onere di dimostrarlo. Tuttavia, contrariamente a quanto si legge nella sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA], nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva specificamente contestato la “bontà della fornitura”, laddove aveva negato la veridicità di 12 delle 17 fatture presentate, sul rilievo che esse non risultavano dai registri contabili della società. La Corte d’Appello avrebbe allora erroneamente posto a base della decisione l’avvenuta fornitura di merci e macchinari da parte della Italeurom, in assenza di prova sul punto e nonostante tale fatto sia stato oggetto di contestazione da parte della società ricorrente. In secondo luogo, la ricorrente avanza una diversa censura, relativa all’interpretazione della scrittura privata del 2007 offerta dalla Corte d’Appello di L’Aquila. In particolare, tale scrittura privata sarebbe stata prodotta in giudizio non al fine di eccepire la compensazione dei crediti vantati dalla Italeurom, ma alsolo diverso fine di provare la non veridicità delle 12 fatture contestate. Esse, infatti, risalenti agli anni 2004-2006, se esistenti, sarebbero dovute risultare dalla scrittura privata del 2007, con cui le parti avevano deciso di compensare i reciproci debiti e crediti. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in riferimento alla domanda riconvenzionale ed in merito al credito di Euro 3.268,08, la violazione dell’art. 228 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza d’appello sarebbe erronea, nella parte in cui non ha riconosciuto il credito di Euro 3.268,08 in favore dell’odierna ricorrente, nonostante il legale rappresentante della Italeurom, in sede di interrogatorio formale, avesse specificamente ammesso l’emissione di fatture del corrispondente importo. In presenza di specifica confessione giudiziale, tale credito non poteva pertanto essere negato dalla Corte d’Appello, a nulla rilevando la eventuale sussistenza, in capo alla Italeurom, di un credito di Euro 16.109,70, nell’ambito dello stesso rapporto. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in riferimento alla domanda riconvenzionale e in merito al riconoscimento degli ulteriori crediti di Euro 3.600,00, di Euro 56.641,09 e di Euro 2.090,00, la violazione degli artt. 228 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1299 e 2729 c., in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe omesso di riconoscere, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], il rimborso del 50% delle somme anticipate per la realizzazione del piano di sviluppo industriale, denominato “le potenzialità del gioco di squadra”. Sostiene, infatti, la ricorrente che tra le parti sarebbe sorto un rapporto di fatto finalizzato all’attuazione del piano e che, pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata obbligata al pagamento di metà delle spese sostenute da controparte per il conseguimento del progetto. Inoltre, la stessa resistente non solo avrebbe omesso di contestare la sussistenza di un rapporto di fatto finalizzato alla realizzazione del piano, ma avrebbe anche ammesso l’accordo per la corresponsione del 50% delle spese dei servizi, sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il primo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell’art.115 c.p.c., è inammissibile. La Corte d’appello ha accertato sia la mancanza di una contestazione “specifica” sia il fatto che le doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. non si sono appuntate sulla esecuzione delle operazioni fatturate bensì sulla asserita mancata ricezione delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (“il fatto costitutivo della pretesa dell’ingiungente – e dunque la concordata fornitura di merce e macchinari in vista di una futura fusione tra le due società – non è stato contestato nello specifico dalla società opponente, essendosi la stessa limitata ad assumere di avere registrato nei propri registri contabili solo cinque delle fatture azionate (…) Dalle deduzioni dell’opponente non si rinviene pertanto una contestazione sulla fornitura di merci”). A fronte di quanto così accertato dal giudice d’appello le censure della ricorrente non colgono nel segno. A dimostrazione della contestazione la ricorrente trascrive un unico passaggio della citazione in opposizione ma quanto così riportato conferma, da un lato, che [OSCURATO:SOCIETA]. formulò una contestazione generica (“inducono questa difesa a contestarne la verità”), e dall’altro lato, che tale contestazione non ebbe ad oggetto la esecuzione delle operazioni fatturate bensì solo la ricezione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle fatture (“questa considerazione unita alla circostanza che ben 12 su 17 fatture portate dal decreto ingiuntivo opposto non risultano nei registri contabili della opponente e non sono mai state dalla stessa ricevute, inducono questa difesa a contestarne la verità”). Sulla base di quanto trascritto dalla ricorrente non può dunque dirsi che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia validamente sollevato una contestazione circa il fatto costitutivo della pretesa azionata. L’affermazione “inducono questa difesa a contestarne la verità” non è certamente sufficiente a integrare una contestazione agli effetti dell’art. 115 c.p.c. posto che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto che ne è posto a fondamento; le mere clausole di stile non hanno alcun reale valore processuale; le eccezioni generiche si hanno per non sollevate, con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato (Cass. civ., sez. VI-3, 23/03/2022, n. 9439). La genericità della eccezione formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. sottrae a censura l’affermazione del giudice di appello secondo cui “il fatto costitutivo della pretesa (…) non è stato contestato nello specifico”. L’oggetto, poi, di tale generica contestazione - circoscritto alla sola ricezione di 12 delle 17 fatture poste a base del decreto ingiuntivo - sottrae a censura l’affermazione del giudice di appello secondo cui il fatto costituito dalla esecuzione delle operazioni cui si riferiscono dette fatture non è stato contestato. Quanto infine affermato dalla ricorrente in ordine alla interpretazione data dal giudice di merito alla scrittura privata del 20 dicembre 2007 resta, giacché non veicolato da una denuncia di violazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale, una mera considerazione. La ricorrente addebita, in primo luogo, al Giudice di Appello di aver ritenuto erroneamente non contestata la fornitura di merci e macchinari da parte della Italeurom. Tuttavia non emerge con evidenza in quale punto tale contestazione sia stata realizzata, non essendo sufficiente il solo riferimento al punto della citazione in cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva negato la veridicità di alcune delle fatture oggetto di ingiunzione. In ossequio al principio di autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto integralmente trascrivere l’atto processuale in cui la suddetta contestazione era stata realizzata. In ogni caso, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., sez. L, 03/05/2007, n. 10182; Cass., sez. L, 16/12/2005, n. 27833); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019; Cass., sez. 2, 28/10/2019, n. 27490). 5.1.Il secondo motivo, con il quale la ricorrente critica la sentenza d’appello là dove ha respinto la domanda riconvenzionale quanto a euro 3.268,00, è infondato. La ricorrente afferma che il giudice di appello, là doveha rigettato la predetta domanda “nonostante la confessione giudiziale del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], resa in sede interrogatorio formale”, ha violato l’art. 228 c.p.c.. La ricorrente afferma, cioè, che a fronte di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale il giudice avrebbe negato il valore di piena prova di tali dichiarazioni. Posto che, per come enunciato dalla ricorrente, il vizio denunciato è la violazione non dell’art. 228 c.p.c. bensì dell’art. 2733 c.c., la censura non è fondata. Da quanto trascritto nel ricorso emerge che oggetto della confessione giudiziale resa dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. è l’avvenuta emissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di fatture per l’importo di euro 3.268,00 e il loro mancato pagamento. La confessione non ha dunque riguardato l’effettuazione delle operazioni indicate nelle predette fatture. La Corte d’appello non ha perciò violato l’art. 228 c.p.c. né l’art. 2733 c.c. là dove, a fronte della confessione che prova (solo) l’emissione delle predette fatture, ha concluso che “non vi è prova in effetti delle forniture, della loro consistenza, e degli importi pattuiti, stante la produzione delle sole fatture e stante la avvenuta contestazione delle stesse da parte della società [OSCURATO:SOCIETA].” e ha dichiarato “Non dirimente la dichiarazione resa dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]” giacché il confitente ha (solo) ammesso “l’emissione delle fatture per l’importo anzidetto”. 5.2. Il terzo motivo è anch’esso infondato. La ricorre nte denuncia la violazione dell’art. 228 c.p.c. là dove il giudice di appello ha respinto la domanda riconvenzionale quanto agli importi ulteriori. La critica muove dalla confessione giudiziale resa dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo alla ripartizione, al 50%, dei canoni e delle spese dei servizi di housing, e lamenta che a fronte dei fatti oggetto di tale confessione il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere la domanda. La censura è infondata perché la Corte d’appello non ha negato l’esistenza del fatto, oggetto di confessione, costituito dalla esistenza di un accordo non scritto circa il concorso, di [OSCURATO:SOCIETA]., al sostenimento delle spese nella misura del 50%. Il giudice ha però anche tenuto conto della precisazione alla confessione con la quale il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiarito che la proposta di tale società (“manifestazione spontanea”) di farsi carico del 50% delle spese dei servizi fu formulata perché si era ritenuto “doveroso contribuire in quanto ospiti”. Coerentemente al principio di cui all’art. 1362 c.c., la Corte d’appello ha ritenuto che la proposta di [OSCURATO:SOCIETA]. e il conseguente accordo di ripartizione delle spese fosse limitato al periodo in cui [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata “ospite”. La decisione del giudice di appello è dunque esente da vizi. Le restanti censure sono, altresì, inammissibili in quanto formulano istanze di revisione delle risultanze probatorie e richiedono una rivalutazione dei fatti di causa, già frutto dell’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. 6.Le spese seguono la soccombenza 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.800 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da