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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 12737/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 22/09/2022 dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancanza di querela in relazione al capo 7) della rubrica, l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 18 gennaio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha conte-mato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Gela, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a sette episodi di furto aggravato.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a ) e b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge, lamenta che la corte territoriale, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della necessaria querela con riferimento al capo 7) della rubrica. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'ari:. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. lamenta: - l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel determinare la pena complessiva inflitta all'imputato, avendo considerato, quale pena base, quella stabilita per il delitto di furto aggravato contestato al capo 7) della rubrica, divenuto improcedibile per mancanza di querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto alla prima censura formulata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è divenuto procedibile a querela.

All'art. 85 del decreto citato è stabilito che il nuovo regime di proceclibilità è esteso anche ai reati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso. 2.1 Nel caso di specie, in cui agli datti del fascicolo - consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione sollevata - non risulta che la parte offesa abbia presentato querela nel termine di legge del 31 dicembre 2022, consegue che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., contestato al capo 7) della rubrica, non è procedibile per mancanza della condizione di procedibilità.

Seppur vero che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria è orientata nel ritenere che «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 2, 2 l n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648), è anche vero che non può assurgere a manifestazione di una volontà di punizione, l'atto - nel caso di specie la denuncia - privo di qualunque espressione indicativa della volontà della vittima di perseguire il responsabile o di elementi sintomatici di tale volontà, quali la costituzione di parte civile o la riserva di tale costituzione o la volontà di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero volontà .

Non rinvenendosi né nell'atto di denuncia, per le sue formali caratteristiche, né nella complessiva condotta della persona offesa, anche successiva al fatto - priva di elementi significativi in tal senso -, una manifestazione, formale o sostanziale, significativa della volontà di perseguire il responsabile e, dunque, di integrare la condizione di procedibilità del reato, la soluzione non può che essere quella dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., contestato al capo 7) della rubrica, per mancanza di querela.

3. Quanto al primo profilo del secondo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno individuato come pena base, perché più grave, quella prevista per il delitto di furto aggravato contestato al capo 7) della rubrica, divenuto improcedibile per mancanza di querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ne deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una nuova valutazione in merito al trattamento sanzionatorio sulle residue fattispecie di reato, in relazione alle quali è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato, rimanendo assorbita la valutazione del profilo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 II giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 623, COMMai 1, lett. c), cod. proc. pen., dovrà essere rimesso ad altra - e non alla stessa - sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 7) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 22/09/2022 dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancanza di querela in relazione al capo 7) della rubrica, l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 18 gennaio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha conte-mato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Gela, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a sette episodi di furto aggravato. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a ) e b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge, lamenta che la corte territoriale, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della necessaria querela con riferimento al capo 7) della rubrica. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'ari:. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. lamenta: - l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel determinare la pena complessiva inflitta all'imputato, avendo considerato, quale pena base, quella stabilita per il delitto di furto aggravato contestato al capo 7) della rubrica, divenuto improcedibile per mancanza di querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alla prima censura formulata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è divenuto procedibile a querela. All'art. 85 del decreto citato è stabilito che il nuovo regime di proceclibilità è esteso anche ai reati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso. 2.1 Nel caso di specie, in cui agli datti del fascicolo - consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione sollevata - non risulta che la parte offesa abbia presentato querela nel termine di legge del 31 dicembre 2022, consegue che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., contestato al capo 7) della rubrica, non è procedibile per mancanza della condizione di procedibilità. Seppur vero che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria è orientata nel ritenere che «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 2, 2 l n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648), è anche vero che non può assurgere a manifestazione di una volontà di punizione, l'atto - nel caso di specie la denuncia - privo di qualunque espressione indicativa della volontà della vittima di perseguire il responsabile o di elementi sintomatici di tale volontà, quali la costituzione di parte civile o la riserva di tale costituzione o la volontà di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero volontà . Non rinvenendosi né nell'atto di denuncia, per le sue formali caratteristiche, né nella complessiva condotta della persona offesa, anche successiva al fatto - priva di elementi significativi in tal senso -, una manifestazione, formale o sostanziale, significativa della volontà di perseguire il responsabile e, dunque, di integrare la condizione di procedibilità del reato, la soluzione non può che essere quella dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., contestato al capo 7) della rubrica, per mancanza di querela. 3. Quanto al primo profilo del secondo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno individuato come pena base, perché più grave, quella prevista per il delitto di furto aggravato contestato al capo 7) della rubrica, divenuto improcedibile per mancanza di querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ne deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una nuova valutazione in merito al trattamento sanzionatorio sulle residue fattispecie di reato, in relazione alle quali è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato, rimanendo assorbita la valutazione del profilo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 II giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 623, COMMai 1, lett. c), cod. proc. pen., dovrà essere rimesso ad altra - e non alla stessa - sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 7) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezi
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