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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:817
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Austria (causa C‑433/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – IVA – Base imponibile – Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio – “Normverbrauchsabgabe”» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).

Dispositivo 1) Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Austria (causa C‑433/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – IVA – Base imponibile – Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio – “Normverbrauchsabgabe”» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»). Dispositivo 1) Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris