Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:817
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Austria
(causa C‑433/09)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – IVA – Base imponibile – Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del
loro valore e del loro consumo medio – “Normverbrauchsabgabe”»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile
di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro
valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).
Dispositivo
1)
Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore
aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto.
2)
Per il resto il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.