CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, escludendo le statuizioni civili, la sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale aggravata e minaccia, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dell'atto di ricorso degli imputati non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il