CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 25348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di CassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625- bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione,Seconda Sezione Penale, in data 18 dicembre 2025, che aveva rigettato il suoprecedente ricorso inerente alla decisione adottata dalla Corte di appello di Milanodi condanna per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata,autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.2. Il ricorrente ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in unerrore di fatto.L’errore sarebbe consistito in un vizio di percezione delle risultanze processualiper avere ritenuto che il Tribunale avesse correttamente dichiarato l’assenza delLanzanova nel corso del giudizio di primo grado, affermando che : a) il rinviodell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato detenuto fosse stato allostesso correttamente comunicato per il tramite della notifica della vocatio in ius edell’ordine di traduzione all’imputato detenuto, nonostante l’ordine di traduzionenon gli fosse mai stato comunicato; b) l’eccezione relativa alla omessa notificadell’ordine di traduzione non fosse stata mai sollevata nelle fasi di merito daldifensore dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza dilegittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto delrimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivocausato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsanella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitatasul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione dellerisultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, BasileP., Rv. 221280-01).2.1. Non si è al cospetto di errore percettivo, bensì di giudizio, qualora: a) lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo;b) si tratti di errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali;c) si tratti di errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle formee nei limiti delle impugnazioni ordinarie.3. In ordine al primo asserito errore di fatto, consistente nell’avere la Corte dicassazione ritenuto che il rinvio dell’udienza fosse stato comunicato correttamenteall’imputato, mediante notifica del decreto di vocatio in ius e dell’ordine ditraduzione presso l’istituto penitenziario, non ritenendosi a tal uopo necessariaalcuna ulteriore attività notificatoria, è sufficiente rilevare che una tale decisionenon è frutto di un errore percettivo, ma piuttosto di una valutazione “giuridica”,quanto alla rituale dichiarazione di assenza dell’imputato.Valutazione questa - che potendo al più tradursi in un errore di diritto- è, allastregua dei principi enunciati, insindacabile con il rimedio processuale attivato (exmultis, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).4. In ordine al secondo dedotto errore percettivo o di fatto, consistentenell’avere la Corte di cassazione ritenuto che il difensore non avesse sollevatol’eccezione innanzi ai Giudici di merito, si tratta di una questione del tuttoirrilevante ai fini della decisione, avendo comunque la Corte, al netto dell’eccezionedifensiva, affrontato la questione e avendola risolta nel senso di ritenereregolarmente incardinato il rapporto processuale.5. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]