CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 08111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12537/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scialoja, 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, 132, presso lo studio legale Cigliano - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 137 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso; letta la memoria presentata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e pendente presso il Tribunale di Ancona intervenivano l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; all'udienza di distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati i creditori concorrenti contestavano il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, cod. civ. invocato dai predetti legali per aver reso prestazioni professionali in favore dell'esecutato. Il giudice dell'esecuzione reputava insussistente il privilegio e disponeva l'assegnazione del ricavato al procedente [OSCURATO:PERSONA] e all'intervenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Gli odierni ricorrenti proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e il giudizio di merito dagli stessi introdotto si concludeva con la sentenza del Tribunale di Ancona n. 137 del 23/1/2019, di rigetto dell'opposizione. Avverso tale decisione gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, fondato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo (col quale si deduceva la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., per la disposta compensazione delle spese di lite); in questo giudizio di legittimità nessuna difesa svolgevano, invece, gli altri intimati. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n.\ 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751- bis, comma 1, n. 2, cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto insussistente il privilegio previsto dalla citata disposizione, in quanto afferente a società tra professionisti e, comunque, omettendo di esaminare la documentazione presentata per dimostrare la natura personale dell'incarico conferito; inoltre, il titolo esecutivo azionato dai medesimi, da considerarsi res iudicata per mancata opposizione di [OSCURATO:PERSONA], recava condanna in favore dei professionisti per le prestazioni dagli stessi rese. Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso ogni valutazione delle prove attestanti la natura personale dell'incarico professionale conferito dall'esecutato ed essere incorso così in vizio di motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile perché formulato in violazione dell'artt. 366 cod. proc. civ.. Infatti, l'atto introduttivo è irrimediabilmente lacunoso nell'illustrazione del fatto processuale e nell'indicazione degli atti e dei documenti sui quali l'impugnazione si fonda. I ricorrenti affermano genericamente di aver avanzato opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ma nell'esposizione omettono di precisare e trascrivere il contenuto del titolo esecutivo azionato, elemento indispensabile sia per comprendere la natura del credito fatto valere col ricorso monitorio, sia per individuare il soggetto creditore (se la società tra professionisti oppure i singoli avvocati, circostanza che - nella confusa enunciazione - pare essere stata controversa e fraintesa). I ricorrenti mancano, poi, di riportare il contenuto dei documenti (in particolare, i mandati ricevuti e gli atti redatti) che avrebbero provato l'esecuzione personale dell'incarico professionale (a pagina 7 si rimanda, inammissibilmente, alle produzioni del giudizio di primo grado). Difetta, inoltre una narrazione sufficientemente dettagliata del processo esecutivo da cui è originata la controversia: solo dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è indicato come destinatario dell'ingiunzione di pagamento si intuisce che contro di lui era stata promossa l'esecuzione; inoltre, non sono state precisate né la data dell'ordinanza di assegnazione, né quella del ricorso in opposizione agli atti esecutivi (azione che, come noto, è soggetta ad un termine decadenziale il cui rispetto può e deve essere verificato anche in sede di legittimità), né quella di introduzione (entro il termine perentorio ex art. 618 cod. proc. civ.) del giudizio di merito; poi, le ragioni dell'opposizione avanzata col ricorso al giudice dell'esecuzione non sono state indicate nemmeno genericamente. Infine, posto che oggetto dell'impugnazione è la sentenza del Tribunale di Ancona che ha respinto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in ossequio all'art. 366 cod. proc. civ., i ricorrenti avrebbero dovuto illustrare, quantomeno sommariamente, la decisione assunta con l'ordinanza succitata e riportare il contenuto della pronuncia resa all'esito del giudizio di opposizione; di quest'ultima, invece, è trascritto soltanto il dispositivo e la lacuna impedisce di individuare la motivazione che sorregge la decisione del giudice di merito. 3. Poiché la sentenza del Tribunale di Ancona è stata notificata dalla controricorrente il 14/2/2019, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] va considerato alla stregua di impugnazione incidentale tardiva, la quale, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., perde ogni efficacia in caso di inammissibilità del ricorso principale (tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021, Rv. 661757-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 5. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera