CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Si associa al PG E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] con delega s depositata in aula. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso / / i / / / / / / / , , / // , / / A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020 la Corte di appello di Ancona ha riformato la decisione di assoluzione, per non aver commesso il fatto, emessa dal Tribunale di Fermo in data 26 febbraio 2018, pronunciando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], loro concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con doppi benefici di legge, altresì condannando in solido glì imputati al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, nonché alla rifusione delle spese giudiziali da costoro sostenute. 1.1. I due imputati sono stati, in particolare, ritenuti responsabili del delitto ex artt. 113 e 589 cod. pen. perché il 12 ottobre 2013, in occasione del primo lancio con paracadute dell'allievo [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di istruttori ed assistenti di caduta libera, in cooperazione colposa tra loro - e segnatamente: consentendo che il lancio del Ciocia avesse luogo, sebbene quest'ultimo fosse privo di abbigliamento idoneo in quanto non provvisto di una tuta da paracadutista, o comunque di un abbigliamento alternativo con "grips" che consentissero agli istruttori di trattenere l'allievo e di stabilizzarne il volo in tutte le fasi della caduta libera; commettendo gravi errori in fase di lancio dall'aeromobile e di caduta libera (l'uscita asincrona pregiudicava, infatti, la stabilità dell'intero gruppo, peraltro compromessa dall'evidente differenza di peso e di velocità tra allievo ed istruttori, che perdevano ripetutamente presa sul Ciocia, anche in ragione del suo abbigliamento inidoneo, non riuscendo a stabilizzarlo prima dell'apertura del paracadute) -, non prestavano assistenza adeguata all'allievo e determinavano, con la descritta condotta negligente, imprudente ed imperita, la perdita di stabilità e la conseguente apertura irregolare del paracadute del Ciocia che, a seguito della caduta al suolo, riportava gravi lesioni personali che ne cagionavano la morte. 2. Il giudice di primo grado, svolta istruttoria con acquisizione di documenti, esame di testimonì e di periti, nonché visione di filmati, aveva escluso la configurabilità della responsabilità dei prevenuti sul presupposto che il tragico evento si fosse verificato in conseguenza del decisivo intervento di due circostanze nuove e sopravvenute, non riferibili a condotte ascrivibili agli imputati, di valenza causale esclusiva, costituite dal malfunzionamento del paracadute indossato dal Ciocia, non apertosi regolarmente ed andato in autorotazione, e dalla condotta inerte da costui avuta nel corso della caduta, probabilmente determinata dall'insorgere di un improvviso malore. Secondo il Tribunale, le condotte addebitate ai prevenuti (inadeguatezza dell'abbigliamento del Ciocia, omesso utilizzo di zavorre per bilanciare il diverso peso rispetto all'allievo, errori posti in essere nelle fasi di lancio e di volo) non sarebbero configurabili e comunque non sarebbero tali da aver determinato, nemmeno in termini di efficacia concausale, la verificazione del fatale evento, essendo stato esso causalmente provocato, in via esclusiva, dal non previsto intervento dei suddetti fattori causali nuovi, sopravvenuti e dirimenti. L'allievo, infatti, aveva agito del tutto correttamente, pur nel momento ìn cui si era perso l'allineamento del gruppo ed era rimasto solo - circostanza rispetto alla quale era stato, comunque, debitamente istruito -, restando piatto rispetto al terreno e contando in modo calmo fino a cinque, quindi operando la manovra di apertura del paracadute. In tale momento, tuttavia, sarebbero intervenuti i due elementi determinativi in via esclusiva dell'evento, essendosi aperto male il paracadute (con vela solo parzialmente aperta, poi andata in autorotazíone) all'altezza di circa 1.300 dal suolo e non essendo, poi, nulla più accaduto sino all'impatto a terra, senza che il Ciocia tentasse di effettuare la benché minima manovra, ed in particolare provvedesse ad aprire il secondo paracadute. Tale "non fare" era per il Tribunale da ascriversi ad un improvviso malore avuto dall'allievo, con conseguente perdita di conoscenza, come, in particolare, evincibile dalla posizione lungo il corpo delle sue braccia, dalle sue gambe asimmetriche e dal capo chino, nonché dal fatto che il Ciocia non avesse mai risposto alle numerose sollecitazioni effettuate via radio - perfettamente funzionante - da terra. 3. Il suddetto giudizio assolutorio è stato, come detto, ribaltato dalla Corte territoriale che, effettuata la rinnovazione dell'istruttoria secondo la previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha pronunciato, in accoglimento dei motivi di appello dedotti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e dalle costituite parti civili, la condanna dei due imputati. La Corte di appello ha, in particolare, vagliato diversamente le risultanze probatorie acquisite, ritenendo la sussistenza della colpa degli imputati per violazione degli obblighi di sicurezza su di loro gravanti, in relazione alla ricoperta posizione di garanzia, eziologicamente rilevante ai fini della verificazione del decesso della persona offesa. Ed infatti, alla stregua di quanto esplicato dal consulente tecnico nominato dal P.M., con valutazioni pienamente condivise da parte dei giudici di secondo grado, i prevenuti avrebbero colposamente perso il controllo del Ciocia per la verificazione di una concatenazione di cause loro imputabili, ed in particolare per: il notevole differenziale di peso avuto rispetto alla vittima; l'assenza di un'idonea tuta da fornire all'allievo, che ne rallentasse la caduta e consentisse, in presenza di maniglie, di poterlo tenere saldamente; le inadeguate manovre svolte durante il volo dai due prevenuti, al fine di tentare, inutilmente, di accompagnare l'allievo; non aver tempestivamente aperto il paracadute della vittima prima di lasciarlo; non aver tentato di recuperare il Ciocia durante la fase di caduta; non aver utilizzato delle zavorre per rendere omogeneo il proprio peso rispetto a quello dell'allievo; non aver deciso di astenersi dal lancio, considerati i prevedibili rischi connessi alla differenza di peso avuta rispetto al Ciocia; non aver istruito personalmente l'allievo; non aver saputo correggere gli errori effettuati dal Ciocia durante il volo. Per la Corte di appello si sarebbe trattato, in sostanza, di tutti rischi connessi alla specifica situazione fattuale e all'esercizio di un'attività pericolosa, che il Camponeschi e il Menichelli, garanti dell'incolumità dell'allievo, avrebbero invece affrontato con negligenza ed imprudenza, soprattutto considerata l'inesperienza della vittima, al suo primo lancio in caduta libera. L'obbligo di garanzia su di loro gravante non sarebbe, pertanto, venuto meno nella fase finale del lancio, e dei conseguenti danni letali che ne sono scaturiti, atteso che, alla stregua di quanto giudizialmente accertato, i successivi eventi sarebbero stati la conseguenza delle inadempienze preventivamente realizzate nella fase preliminare del lancio, nonché durante la fase di caduta libera. Conclusivamente, per il giudice di secondo grado, «ciò che viene rimproverato agli imputati, titolari della posizione di garanzia e, quindi, può essere posto a fondamento dell'addebito di responsabilità, è proprio la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di incidenti (qui pressoché esclusivamente mortali). Va escluso che la condotta colposa dell'allievo, quand'anche vi fosse stata, costituisca causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità; difatti essa, pur essendo sopravvenuta, dipende dalla causa preesistente (imprudenza/negligenza degli istruttori) e, comunque, si trova con essa in una situazione di interdipendenza». 4. Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tuttavia trattabili congiuntamente stante l'identità dei loro contenuti -. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi di doglianza, con il primo dei quali hanno eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 41, 42, 43, 113 e 589 cod. pen., nonché dell'art. 10 Regolamento ENAC attività lancistica, oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione. Viene, in particolare, lamentato che i giudici di secondo grado avrebbero ribaltato il giudizio assolutorio senza adottare una motivazione rafforzata, congrua e coerente con la rinnovazione istruttoria svolta, in ossequio ai principi espressi da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite. La sentenza impugnata si limiterebbe a richiamare acriticamente quanto rappresentato dal consulente tecnico del P.M., senza, tuttavia, confutare, in modo puntuale, le argomentazioni rese a supporto della decisione del primo giudice. La Corte di appello sarebbe stata, soprattutto, carente nel non aver, in alcun modo, precisato se i prevenuti avessero violato le regole cautelari disciplinanti l'attività di lancio con il paracadute e se il malore del Ciocia o il malfunzionamento del suo paracadute, con conseguente suo avvitamento, fossero stati determinati da condotte colpose loro imputabili, ovvero, invece, rappresentassero la conseguenza di fattori eccezionali ed imprevedibili, intervenuti in modo autonomo. Avrebbe errato, inoltre, il secondo giudice per aver configurato, tra le condotte colpose ascrivibili agli imputati, il mancato utilizzo di zavorre, per compensare la differenza di peso avuta con l'allievo, nonché di una tuta con possibilità di prese da far indossare al Ciocia, trattandosi di aspetti non previsti dalle norme che regolano l'attività di lancio con paracadute, ed in particolare dalla disposizione dell'art. 10 del Regolamento ENAC, che non annovera i suddetti elementi tra quelli previsti nell'equipaggiamento da lancio per allievi. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 41 e ss. cod. pen. in relazione agli artt. 113 e 589 cod. pen., oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale avrebbe, in particolare, confuso il piano del principio di affidamento, gravante sugli istruttori, con quello delle cause sopravvenute ed indipendenti, in palese spregio della disciplina dettata dall'art. 41 cod. pen. in tema di concorso di cause nella determinazione dell'evento. Avrebbe, poi, omesso di indicare il comportamento alternativo lecito che i due imputati avrebbero dovuto tenere, e quindi l'efficacia preventiva che la norma di condotta violata avrebbe avuto rispetto alla verificazione delle due cause (perdita dei sensi e malfunzionamento del paracadute) determinative dell'evento letale. La motivazione si incentrerebbe, in sostanza, solo su responsabilità degli imputati conseguente alla violazione di obblighi connessi alla fase preliminare del lancio e della caduta libera, ma non valuterebbe in alcun modo la successiva fase conseguente all'apertura del paracadute — momento in cui gli istruttori non sarebbero comunque più potuti intervenire -.Risulterebbe, inoltre, carente la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo all'individuazione degli esatti termini della cooperazione colposa, non essendo state distinte le condotte dei due imputati, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Con l'ultima censura sono stati dedotti, infine, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen., concernente la condanna generica ai danni, oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione. Ritengono i ricorrenti che l'accoglimento dei motivi di ricorso esposti imporrebbe la conseguente revoca delle statuizioni civili disposte con la sentenza impugnata, non ravvisandosi la sussistenza dei necessari presupposti fondanti. 4.1. Con successivo atto redatto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti quattro ulteriori nuovi motivi di ricorso. Con il primo è stata lamentata inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40, commi 1 e 2, cod. pen. e conseguente mancanza di motivazione sul punto. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe riconosciuto la sua penale responsabilità all'esito di una spiegazione solo "intuitiva" della ricostruzione del nesso causale, e dunque con un'esegesi oramai ampiamente superata della norma dell'art. 40 cod. pen., non fondata sull'individuazione di una specifica legge generale di copertura, universale o probabilistica. Nel caso di specie vi sarebbe stata, infatti, una legge di copertura universale, rappresentata dalla gravità, ed una di carattere probabilistico, costituita dalla non corretta apertura del paracadute. La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, applicato il c.d. giudizio controfattuale, specificamente accertando se, eliminando l'improvviso malore avuto dalla vittima, l'evento si sarebbe verificato ugualmente. Non avrebbe neanche accertato, poi, il c.d. comportamento alternativo lecito, verificando se, rimanendo costantemente presenti i due istruttori accanto alla persona offesa, sarebbe stato possibile, o meno, portare in salvo il Ciocia - cosa, invero, non possibile, dovendo costoro necessariamente allontanarsi dall'allievo al momento dell'apertura del paracadute -. Con il secondo nuovo motivo il Camponeschi ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione, con conseguente mancanza di motivazione, dell'art. 41 cpv. cod. pen. I giudici di secondo grado avrebbero formulato il giudizio di condanna disattendendo i contenuti della norma dell'art. 41 cod. pen., dovendo essere considerata una serie causale autonoma, di per sé sola sufficiente a produrre il verificatosi evento, l'intervenuto svenimento della vittima e la conseguente difettosa apertura del suo paracadute.Con la terza censura è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione, con conseguente mancanza di motivazione, anche in rapporto all'art. 45 cod. pen. Nel caso di specie, infatti, rileverebbe, comunque, l'ipotesi del caso fortuito, costituendo il malore avuto dal Ciocia un fattore eccezionale del tutto imprevedibile ed inevitabile, di rilievo ai sensi dell'art. 45 cod. pen. Con l'ultimo motivo nuovo di ricorso il Camponeschi ha richiesto la revoca delle statuizioni civili, in conseguenza della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, oltre alla prescrizione del reato. Deduce il ricorrente che in data 6 luglio 2021 i difensori delle parti civili costituite, nella qualità di loro procuratori speciali, hanno trasmesso atto di revoca della costituzione di parte civile, con contestuale dichiarazione di avvenuto risarcimento integrale del danno. Ciò dovrebbe determinare la consequenziale revoca delle statuizioni civili disposte con la sentenza di secondo grado. Rappresenta, infine, il Camponeschi che il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo previsto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Deve, altresì, essere pronunciata la revoca delle statuizioni civili disposte con la condanna di appello, in ragione dell'intervenuta revoca della costituzione delle parti civili. 2. Preliminarmente il Collegio rileva che i giudici di merito hanno correttamente qualificato il paracadutismo come un'attività sportiva, peculiarmente caratterizzata dalla presenza di una pericolosità intrinseca, direttamente derivante dalle modalità di esercizio e dai mezzi adoperati. Ne deriva, allora, in applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità proprio con riferimento allo sport del paracadutismo, che, in tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (così, espressamente, Sez. 4, n. 7026 del 15/10/2002, dep. 2003, Loi, Rv.223748-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 4, n. 35263 del 14/07/2016, Tomasi, Rv. 267551-01; Sez. 4, n. 4999 del 10/01/2014, Zanaria, Rv. 258619-01; Sez. 4, n. 7661 del 17/11/2005, dep. 2006, Gnesi, Rv. 233396- 01). E' ben noto, infatti, che nelle attività pericolose sussista un margine di rischio ineliminabile (il c.d. "rischio consentito"), che l'ordinamento accetta sul presupposto di non voler vietare l'esercizio di tali attività, perché considerate socialmente utili. A ciò fa, tuttavia, da contraltare la circostanza che sulla persona a cui viene attribuita una posizione di garanzia nello svolgimento di tali attività grava un obbligo di maggiore intensità, finalizzato a ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che le conoscenze scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali utilizzabili consentono. L'ineliminabilità del rischio non comporta, quindi, un'attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma semmai un suo significativo rafforzamento. In definitiva, nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili) rispetto alle attività comuni, devepz essere maggior T la diligenza e la perizia con cui è chiamato ad operare il titolare della posizione di garanzia, al fine di garantire la precostituzione di condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. 3. Se tali, dunque, sono i parametri esegetici alla cui stregua valutare le condotte imputabili ai titolari della posizione di garanzia nel corso dell'espletamento dell'attività paracadutistica, può consequenzialmente ritenersi che, in maniera del tutto logica e congrua, la Corte di appello abbia riconosciuto la responsabilità degli odierni imputati in ordine alla verificazione dell'evento delittuoso. In modo logico, infatti, è stata rappresentata l'indubbia sussistenza di una ben precisa posizione di garanzia - rafforzata nei termini e per le ragioni precedentemente indicate - gravante a carico del Camponeschi e del Menichelli, conseguente al fatto di svolgere il ruolo di assistenti e di istruttori in una particolare tipologia di lancio paracadutistico, per la prima volta effettuato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, infatti, si trattava di un lancio in caduta libera del tipo "accelerato", o c.d. AFF ([OSCURATO:PERSONA]/I), in cui l'allievo si lancia senza fune da una quota di circa 4.000 metri, con la continua assistenza di due istruttori, che lo affiancano fino al momento in cui provvede all'apertura del paracadute.Compito dell'istruttore è, quindi, quello di seguire e assistere l'allievo nelle varie fasi della caduta libera, ma, ancor prima, di pianificare il lancio in ogni minimo dettaglio già a terra, onde evitare che vi possa essere l'insorgenza di un qualsiasi problema durante le successive fasi del lancio e del volo. L'istruttore, pertanto, deve provvedere alla preparazione dell'allievo, a curarne l'adeguatezza dell'abbigliamento, nonché ad adottare idonee misure cautelative (anche mediante l'apposizione di zavorre) finalizzate a ridurre l'eventuale differenza di peso esistente tra lui e l'allievo. Per come diffusamente chiarito nella sentenza impugnata, si tratta di regole non codificate, né scritte, ma non per questo meno rilevanti e imprescindibili per l'esercizio di questa particolare pratica sportiva, tenuto conto della pericolosità e dei rischi in essa insiti. Accorgimenti del tipo indicato, come ad esempio quelli «relativi alle tute/zavorre, sono di buon senso e di usuale ricorso in chi pratica il paracadutismo (norma consuetudinaria, buona pratica)». La norma cautelare violata, pertanto, è di natura sociale, o consuetudinaria, ma è, pur tuttavia, fondata su parametri di irrinunciabile rilevanza, perfettamente noti a chi pratica il paracadutismo, il cui mancato rispetto non può non configurare una condotta imprudente, imperita o negligente, colposamente determinativa di ogni conseguente (quasi sempre infausto) evento. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha elencato una concatenazione di cause, realizzate sia nella fase antecedente al volo che nel corso delle operazioni di caduta libera, che, a proprio giudizio, hanno contribuito a determinare eziologicamente il drammatico epilogo. Da ciò i giudici di appello hanno sintetizzato, con argomentazione logica ed esente da vizi, che, speculando in termini di rischio tipico, prevedibilità ed evitabilità, nella specie si sia trattato di un evento prevedibile, per cui si sarebbe dovuto evitare di affrontare lo specifico rischio insito in quella specifica attività pericolosa decidendo di rinunciare al volo. Prescindendo da quanto, poi, effettivamente accaduto, la responsabilità dei prevenuti è stata, perciò, in particolare individuata nel fatto che costoro non hanno: adeguatamente comparato le fattezze fisiche del Ciocia con le loro; mai conosciuto prima, né istruito personalmente la vittima; considerato che trattavasi del primo volo del Ciocia, per cui ben poteva esservi la possibilità che tale ultimo si potesse scomporre in aria; fatto indossare all'allievo una tuta idonea; valutato la possibilità che quest'ultimo, in quanto non adeguatamente preparato, potesse fare un più sicuro lancio tandem. Gli imputati, quindi, hanno affrontato con negligenza e imprudenza il problema della sicurezza del lancio, soprattutto tenuto conto dell'inesperienza avuta dalla vittima.In sostanza, la responsabilità dei prevenuti è stata configurata "a monte", nel non avere adottato, quali titolari della posizione di garanzia, condotte atte a prevenire il rischio di incidenti, in presenza di circostanze tali da aumentare il già alto rischio insito nell'attività svolta. In una situazione del genere, cioè, avrebbero dovuto evitare di effettuare il lancio, in quanto non sufficientemente sicuro in ragione delle specifiche modalità con cui esso veniva in concreto effettuato. 4. A fronte di tale articolata valutazione, compiutamente resa dai giudici di secondo grado, risultano, invero, manifestamente infondate, sotto vari profili, le doglianze dedotte dagli imputati nei proposti atti di impugnazione. 4.1. Così, in primo luogo, è per il Collegio evidente che la Corte di appello, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, si*adeguatamente confrontata con la pronuncia, di contenuto difforme, resa da parte del primo giudice, nonché con tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio. In maniera diffusa, infatti, la Corte di merito ha rappresentato le specifiche ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati, esplicando, in modo adeguato e congruo, la ritenuta insostenibilità logica della ricostruzione operata e delle valutazioni effettuate dal Tribunale nel precedente grado di merito. In tal maniera, pertanto, il secondo giudice ha dato ampio e compiuto rispetto al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, per cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01). Tutto ciò è dato ravvisare nella sentenza impugnata, essendo essa connotata dalla presenza di un'ampia e diffusa motivazione, con adeguato livello di approfondimento sia ricostruttivo che valutativo, idonea ad esplicare, in modo dettagliato, le ragioni dell'intervenuto ribaltamento della precedente pronuncia assolutoria e le motivazioni di incoerenza e di incompletezza ricostruttiva e valutativa operata da parte del primo giudice in una decisione ritenuta, in particolare, carente ed illogica per essersi limitata ad accreditare l'ipotesi di una condotta incolpevole dei due istruttori, con imputazione della verificazione dell'evento a due cause sopravvenute ed esclusive, costituite dal malfunzionamento del paracadute e dall'improvviso malore avuto dalla vittima. k 10 ./411 • 4.2. Risulta, poi, di tutta evidenza come i diversi motivi dedotti in punto di merito dai ricorrenti, sostanzialmente fondati sulla rappresentazione di ricostruzioni causali alternative, incentrate sulla imputabilità del decesso del Ciocia - in uno con le motivazioni rese dal primo giudice - all'intervento di cause sopravvenute ed indipendenti, interruttive della riferibilità eziologica dell'evento a condotte perpetrate e parte di prevenuti, nella sostanza riguardino la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove assunte, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi - per come già in precedenza diffusamente evidenziato - che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta.Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha ampiamente rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta criminosa da parte degli imputati, indicando il comportamento colposo loro imputabile, causalmente determinativo del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. E', tuttavia, sotto un altro preponderante aspetto che il Collegio ritiene di dover, in particolare, ravvisare la ricorrenza della manifesta infondatezza dei vari profili di merito eccepiti dai difensori del Camponeschi e del Menichelli. Come in precedenza evidenziato, la Corte di appello ha, infine, ritenuto, con argomentazioni congruamente e logicamente dedotte dalle risultanze probatorie acquisite, che la responsabilità dei due imputati debba essere individuata nella condotta perpetrata "a monte", consistente nel fatto di non aver deciso di evitare il lancio, consideratann l'evidente pericolosità insita nelle specifiche concrete modalità con cui esso doveva essere effettuato. A dire dei giudici di secondo grado, cioè, in ragione della specifica posizione di garanzia rivestita - come detto connotata da un obbligo di garanzia particolarmente rafforzato, tale da imporre una diligenza e una perizia maggiore rispetto all'ordinario -, perteneva ai due istruttori l'obbligo di adottare delle condotte idonee a prevenire il pericolo di incidenti, stante l'evidente e concreta presenza di più circostanze idonee ad aumentare il già alto rischio insito nell'attività svolta. Ebbene, tale conclusione, assunta nella sentenza impugnata, non è stata in alcun modo contrastata da parte dei ricorrenti con i motivi di censura dedotti. Con tali doglianze, infatti, sono stati tematizzati aspetti fondati sulla rappresentazione di ricostruzioni eziologiche alternative, come l'intervento di cause sopravvenute ed indipendenti, costituite dalla non corretta apertura del paracadute o dal malore della vittima, ovvero la verificazione di un'ipotesi di caso fortuito, senza, tuttavia, interloquire sulle ragioni fondanti la responsabilità dei prevenuti, così come specificamente individuate da parte dei giudici di appello. Nei ricorsi, cioè, si sarebbe tentata di escludere la colpevolezza degli imputati incentrando unicamente l'attenzione su fattori intervenuti nella successiva fase del lancio e della caduta libera, senza esprimere alcuna adeguata valutazione di replica rispetto al momento invece ritenuto configurativo della responsabilità dei due imputati, posto in essere con condotta colposa realizzata antecedentemente al lancio - che, per l'appunto, si sarebbe dovuto impedire -. Ciò, all'evidenza, induce a ritenere inammissibili, in quanto manifestamente infondati, i motivi di merito lamentati dai ricorrenti. 4.4. In definitiva, può affermarsi che i giudici di appello hanno espressamente e congruamente esplicato, con motivazione logica e di certo non scalfita dalle non pertinenti doglianze dedotte da parte dei ricorrenti, le ragioni di sussistenza del nesso di causalità, accertato con un giudizio controfattuale condotto alla stregua di tutti gli elementi disponibili criticamente esaminati, che hanno permesso alla Corte di merito di pervenire ad una conclusione da ritenersi del tutto attendibile, in quanto assunta nel rispetto dei criteri di elevata credibilità razionale. Non è rinvenibile, pertanto, nessuna contraddittorietà nella sentenza che, individuando gli obblighi inadempiuti da parte dei ricorrenti, è coerentemente giunta a un giudizio di responsabilità di entrambi, facendo corretta applicazione del consolidato principio per cui, ove siano più i soggetti titolari della posizione di garanzia, ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando non si esaurisca il rapporto legittimante la costituzione della suddetta posizione di garanzia. 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 6. Deve essere rilevato, infine, che il conclusivo motivo nuovo di ricorso dedotto dalla difesa del Camponeschi, con cui è stata chiesta la revoca delle statuizioni civili in conseguenza dell'avvenuta revoca della costituzione delle parti civili, non è questione afferente alla legittimità della sentenza impugnata, e quindi ad eventuali vizi da cui si ritenga essa gravata. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, deve, comunque, prendere atto del fatto che vi è stata la rituale trasmissione di due distinti atti di revoca di costituzione di parte civile - rispettivamente inviati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] -, pervenuti in data 6 luglio 2021, con cui le suddette parti civili hanno dichiarato di revocare la costituzione di parte civile per essere state integralmente risarcite. Con tali dichiarazioni le parti interessate hanno, all'evidenza, rappresentato una loro